Chi possiede un campo classificato come agricolo e pensa di coprirlo di pannelli solari deve fare i conti con un limite ben preciso. Se i moduli poggiano direttamente sul terreno, il progetto resta bloccato, mentre il discorso cambia se l'impianto è pensato per coesistere con le coltivazioni. Lo ha confermato la
Corte Costituzionale con la sentenza n. 127 del 2026, depositata il 16 luglio, chiudendo una controversia che da mesi teneva in sospeso numerosi investimenti fotovoltaici nelle campagne italiane.
Da dove nasce la controversia
A sollevare la questione era stato il T.A.R. Lazio, chiamato a decidere sui ricorsi di alcune
società del settore rinnovabili contro il decreto ministeriale attuativo delle nuove regole. Con quattro ordinanze gemelle, il T.A.R. aveva dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto Agricoltura (d.l. n. 63/2024, convertito nella legge n. 101/2024) e dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 190/2024 sui regimi amministrativi delle rinnovabili. Secondo i giudici amministrativi, il divieto di installare fotovoltaico a terra nelle zone agricole avrebbe potuto violare gli artt.
3,
9,
11 e
117 della Costituzione, oltre ai principi europei sulla massima diffusione delle energie pulite. La Consulta, nel dispositivo finale, “
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale” sollevate dal T.A.R. Lazio.
Cosa vieta davvero la norma
Il punto centrale della pronuncia è la portata effettiva del divieto. La Corte chiarisce che la norma censurata non esclude dalle zone agricole qualsiasi impianto di produzione da fonte solare. Colpisce soltanto una tecnologia specifica, quella dei moduli fotovoltaici collocati direttamente a terra. Nella sentenza il giudice delle leggi fissa il principio secondo cui “quella degli impianti fotovoltaici è una categoria generale, entro la quale si inscrivono gli impianti agrivoltaici, configurandosi come species di quel più ampio genus”. Restano quindi pienamente ammessi gli impianti agrivoltaici con moduli non appoggiati al suolo, capaci di preservare la continuità delle attività di coltivazione e di pascolo sul sito di installazione.
La differenza tecnica tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico avanzato
La legge del 2024 non offre una definizione puntuale di “
moduli collocati a terra”. La Consulta ricava il significato dalla finalità della norma, contenuta in un capo del decreto dedicato proprio alla limitazione del consumo di suolo agricolo. A fare chiarezza interviene la disciplina successiva, il d.l. n. 175/2025, che ha inserito nel d.lgs. n. 190/2024 la
definizione legislativa di impianto agrivoltaico, richiamata testualmente nella sentenza, come “
impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione”, anche attraverso la rotazione di moduli elevati da terra. Perché l'installazione sia sempre consentita in area agricola, la stessa disciplina richiede che i
pannelli siano collocati in posizione adeguatamente elevata dal suolo. La legge di conversione ha altresì previsto che il proponente debba dotarsi di una
dichiarazione asseverata, redatta da un
professionista abilitato, che attesti la conservazione di almeno l'80% della produzione lorda vendibile del terreno.
Le eccezioni che restano valide
Il divieto non è assoluto. La disciplina di settore individua diverse porzioni di territorio in cui l'installazione a terra resta possibile anche in area agricola. Vi rientrano i siti dove sono già presenti impianti della stessa fonte, per interventi di rifacimento o potenziamento senza aumento dell'area occupata. Vi rientrano le
cave e le
miniere dismesse o degradate, comprese quelle già ripristinate, e le
discariche chiuse o recuperate. Sono ammesse anche le aree nella disponibilità dei gestori ferroviari, delle concessionarie autostradali e delle società aeroportuali, oltre alle superfici agricole comprese entro 500 metri da impianti industriali esistenti e a quelle entro 300 metri dalla rete autostradale. Il divieto, inoltre, non si applica ai progetti destinati alle comunità energetiche rinnovabili né a quelli finanziati dal PNRR o dal Piano nazionale complementare.
Perché la Consulta ha respinto i dubbi di illegittimità
Con riferimento al diritto europeo, la Corte riconosce che il
principio di massima diffusione delle rinnovabili è un cardine della normativa dell’UE, ma osserva che il TAR Lazio non ha dimostrato in concreto come il divieto, circoscritto ai soli moduli a terra, possa mettere a rischio gli obiettivi di decarbonizzazione. Restano infatti percorribili sia l'agrivoltaico avanzato sia le numerose deroghe territoriali previste dalla legge.
Dal punto di vista del diritto nazionale, la Corte Costituzionale richiama l'art. 9 Cost., che tutela non solo l'
ambiente e la
biodiversità, ma anche il
paesaggio,
agrario compreso. La sentenza riporta anche un passaggio della più recente direttiva europea sul monitoraggio del suolo, secondo cui “
il suolo è una risorsa vitale, limitata e ritenuta non rinnovabile e insostituibile su una scala temporale umana”. Ne discende che “
nessun diritto o bene costituzionale riceve tutela in termini assoluti”, per cui serve un bilanciamento e quello operato dal
legislatore è stato qualificato come non irragionevole.
Anche la censura sulla presunta
sproporzionalità del divieto cade. La misura, infatti, è stata giudicata proporzionale perché idonea a contenere il consumo di un bene scarso come il suolo, necessaria in assenza di alternative meno incisive e proporzionata in senso stretto. Secondo la Corte, la norma “
impone un sacrificio tollerabile per i privati”, che possono comunque investire sull'agrivoltaico sopraelevato.
Cosa cambia per chi vuole investire
Per le imprese del settore energetico e per i proprietari di terreni agricoli, il messaggio della Consulta è chiaro. Un impianto fotovoltaico tradizionale con
moduli a terra su un terreno agricolo resta, salvo le eccezioni territoriali previste dalla legge,
non autorizzabile. Un progetto agrivoltaico con pannelli sopraelevati, che consenta la prosecuzione delle colture o del pascolo e rispetti la soglia dell'80% della produzione lorda vendibile, può invece proseguire il proprio
iter senza ostacoli di ordine costituzionale.