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Motivi aggiunti nel rito appalti: da quando decorre il termine?

Motivi aggiunti nel rito appalti: da quando decorre il termine?
La Corte Costituzionale chiarisce che il termine per proporre motivi aggiunti decorre dall’effettiva conoscenza degli atti di gara.
La Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 204 del 28 ottobre 2021, ha dichiarato che il dies a quo per la decorrenza del termine previsto per la proposizione di motivi aggiunti è quello della effettiva conoscenza degli atti viziati, conoscenza che si può raggiungere con la comunicazione dell’aggiudicazione, con l’accesso agli atti di gara oppure in altro modo in caso di negazione dell’accesso da parte della stazione appaltante.
Il problema della decorrenza di siffatto termine, segnatamente, era giunto alla Corte Costituzionale in seguito alla questione di legittimità sollevata – alla luce della paventata contrarietà all’art. 24 Cost. – dal TAR Puglia in relazione all’art. 120 co. 5 c.p.a. nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D. Lgs. n. 163/2006.

Così investiti della questione, i Giudici delle Leggi ne hanno dunque dichiarato l’infondatezza.
Sul tema della decorrenza del termine la Consulta ha, infatti, precisato:
  • in primo luogo, che l’art. 120 c.p.a. è legittimo alla luce dell’interpretazione costituzionalmente orientata già consolidata nella giurisprudenza amministrativa e sposata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Tale interpretazione trova conferma, invero, nel fatto che la norma rinvia integralmente al previgente art. 79 cod. contr. pub. e che questo rinvio deve ora intendersi riferito al nuovo art. 76 D. Lgs. 50/2016: quest’ultima disposizione, in particolare, non considera solo la comunicazione dell’aggiudicazione ma menziona anche altre comunicazioni successive, che la stazione appaltante deve rendere entro 15 giorni in seguito alla richiesta di informazioni da parte dei non aggiudicatari. È dunque la stessa norma richiamata dal c.p.a. a prevedere una dilatazione temporale, in ossequio al diritto di difesa costituzionalmente tutelato;
  • in secondo luogo, che non è meritevole di accoglimento la tesi sostenuta dal giudice a quo secondo cui l’art. 76 cod. contr. pub. non troverebbe applicazione in quanto l’art. 120 c.p.a., nonostante sia stato modificato nel 2016, rinvia ancora all’art. 79 del codice appalti previgente. Secondo la Consulta, infatti, il rinvio normativo non ha natura materiale ma formale, cioè mobile.
Per queste ragioni, dunque, la Corte Costituzionale ha rilevato che l’art. 120 c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria, non presenta profili di incostituzionalità.
Il dies a quo per la proposizione di motivi aggiunti decorre pertanto dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dal successivo momento in cui il ricorrente ha conoscenza dei vizi in seguito all’accesso agli atti di gara oppure ancora dalla effettiva conoscenza degli stessi in caso di negazione dell’accesso da parte della stazione appaltante, in modo da assicurare al ricorrente di poter usufruire del termine pieno di trenta giorni per proporre in giudizio le proprie doglianze.

Il caso di specie sottoposto al vaglio del TAR che aveva sollevato la questione di costituzionalità, in particolare, riguardava una controversia relativa ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico di servizi.
Nello specifico, il Giudice Amministrativo sospettava la tardività dei motivi aggiunti al ricorso in quanto tali ulteriori motivi erano stati presentati ben oltre lo scadere del termine, decorrente, a suo avviso, dalla comunicazione dell’aggiudicazione a favore di altro concorrente.
Il ricorrente, dunque, si difendeva sostenendo la tempestività dei motivi aggiunti in questione, poiché il dies a quo per la decorrenza del termine non doveva coincidere con la mera comunicazione dell’aggiudicazione bensì con la effettiva conoscenza degli atti della procedura di gara, che egli aveva raggiunto solo grazie all’accesso agli atti. Solo in tal modo, infatti, il ricorrente aveva potuto prendere coscienza dei vizi che affliggevano la procedura di gara.
Il Giudice Amministrativo, ritenendo chiaro il disposto normativo che indica la ricezione della comunicazione come momento di riferimento per la decorrenza del termine, aveva allora sospettato della legittimità dell’art. 120 c.p.a. alla luce delle garanzie di difesa previste dall’art. 24 della Costituzione e aveva sollevato la questione di costituzionalità, poi ritenuta, per le ragioni sopra esposte, infondata.


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