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Entrambi i coniugi comproprietari vanno convocati in assemblea condominiale, pena l’annullabilità della delibera.

Entrambi i coniugi comproprietari vanno convocati in assemblea condominiale, pena l’annullabilità della delibera.
La mancata convocazione di un coniuge in comunione legale provoca l’annullabilità della delibera, non rilevando l'invio dell'avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente.
La Corte di appello di Catania con la sentenza 23 aprile 2019 n. 924 si è occupata del caso della mancata convocazione del coniuge in comunione legale che produce l’annullabilità della delibera emanata dall’assemblea.
La Corte d’Appello, a tal riguardo, richiama un consolidato orientamento delle Sezioni Unite in virtù del quale risulta pacifico che la mancata convocazione di uno dei proprietari comporta un vizio di annullabilità, e non di nullità, della delibera assembleare adottata.
La disposizione di cui all’art. 66, comma terzo, disp. att. c.c. (nel testo introdotto dall'art. 20, comma primo, della L. n. 220 del 2012) prevede espressamente che "in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati".
Dall’analisi della normativa, i giudici inferiscono la conseguenza per cui al caso di specie va applicato l’art. 1441 del c.c., il quale prevede che l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito dalla legge.
Più nello specifico, affermano i giudici, non rilevano in senso contrario precludendo la configurabilità del detto motivo di annullabilità della deliberazione assembleare, né “l'effettuazione dell'avviso di convocazione nei confronti del coniuge convivente e la concreta ricezione di tale avviso da parte del primo (in quanto, a norma degli artt. 1136, comma sesto, c.c. e 66, comma terzo, prima parte, disp. att. c.c.,"l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", e l'avviso di convocazione deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano"), né l'avvenuta partecipazione del predetto coniuge all'assemblea condominiale (in quanto egli non ha manifestato, in quella sede, la sua eventuale qualità di rappresentante della moglie e, inoltre, non risultava provvisto della delega scritta[...])”.
Per tutti questi motivi, la Corte d’Appello ha ritenuto di annullare la delibera assembleare in oggetto, gravando sull’amministratore l’onere di aggiornare l’anagrafe dei condomini accertando quale sia il regime patrimoniale tra i coniugi, nel rispetto delle regole previste dall’articolo art. 179 del c.c..


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