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Articolo 1441 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Legittimazione

Dispositivo dell'art. 1441 Codice Civile

L'annullamento del contratto può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge(1).

L'incapacità del condannato in istato di interdizione legale può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse(2).

Note

(1) L'azione di annullamento è, quindi, relativa. Pertanto è escluso sia che possa essere rilevata d'ufficio dal giudice, sia che possa essere rilevata dall'altro contraente, in quanto l'azione può essere esperita solo dallo stipulante a favore del quale la protezione è disposta (v. 1425 ss., 1421 c.c.).
(2) Oltre all'ipotesi di interdizione legale, costituiscono altri esempi di eccezione alla regola di cui al comma 1, quella prevista in tema di matrimonio dell'interdetto (v. 119 c.c.) o in tema di impugnazione di testamento (v. 624 c.c.).

Ratio Legis

Proprio perchè l'annullabilità è un rimedio posto a tutela dell'interesse di una parte del contratto, la sua rilevabilità è rimessa alla scelta della parte stessa. Se, però, una parte è incapace legale per interdizione a seguito di condanna penale (v. 32 c.p.) la rilevabilità assoluta si spiega con il carattere sanzionatorio che sottende a tale istituto.

Spiegazione dell'art. 1441 Codice Civile

La figura dell'annullabilita assoluta

In questa sezione il legislatore disciplina, in maniera più precisa e completa del vecchio codice, ma sempre sulla scorta dei principi tradizionali accolti dal quel codice o pacifici nella dottrina e nella giurisprudenza relative, i fenomeni dell'azione di annullamento, sia per ciò che concerne la sua spettanza sia per ciò che concerne le sue fattispecie estintive, e dell'annullamento.

Della legittimazione ad agire per l'annullamento si occupa il primo articolo, sancendo che l'azione di annullamento, a differenza di quella di nullità, spetta di regola solo al soggetto nel cui interesse è stabilita l’annullabilità. Il criterio differenziale tra le due azioni e però relativo, data la possibilità di situazioni di annullabilità con azione spettante ad ogni interessato. Questa specie di annullabilità, detta assoluta, era già ammessa dalla dominante dottrina del codice abrogato: il nuovo codice l'ha esplicitamente riconosciuta e ne ha fatto un'applicazione piuttosto vasta. Ricordiamo al riguardo, per non citare che i casi principali, le ipotesi del negozio concluso dall'interdetto legale, del riconoscimento del figlio naturale mancante di veridicità (art. 263 cod. civ.), del testamento confezionato da un incapace (art. 591, ultimo comma cod. civ.) o senza l'osservanza delle formalità, legali di cui all'art. 606 cpv., codice civile.

Nonostante questa ampia sfera di applicazione, la figura dell'annullabilità assoluta resta sempre una figura di carattere eccezionale; pertanto, qualora la legge sancisca l'annullabilità del negozio senza precisare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di annullamento, quest'ultima deve intendersi ristretta a coloro a favore dei quali l'annullabilità è stabilita.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1441 Codice Civile

Cass. civ. n. 6735/2020

Per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e per quello di revisione delle stesse, è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ogni qual volta l'approvazione o la revisione avvengano con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini. (Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 10/07/2014).

Cass. civ. n. 13301/2018

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 c.c. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362-1371 c.c., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.

Cass. civ. n. 4065/2014

Il contratto di acquisto di un bene, pur se stipulato in vista di una successiva concessione in locazione finanziaria ad un terzo, può essere annullato per vizio del consenso che abbia inciso sulla formazione della volontà dell'acquirente, che è legittimato a chiederne l'annullamento anche quando, come concedente, agisca nella veste di mandatario dell'utilizzatore, atteso che, da un lato viene in rilievo, in ogni caso, un mandato "in rem propriam" e senza rappresentanza, mentre, dall'altro, presupposto del contratto di leasing è costituito dalla proprietà o dalla legittima disponibilità giuridica, in capo al concedente, del bene concesso in locazione, e, in tali operazioni, sussiste un collegamento funzionale tra vendita e locazione finanziaria tale da determinare una "diffusione", dall'uno all'altro dei contratti, delle cause di nullità, annullamento e risoluzione.

Cass. civ. n. 17946/2013

Nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale - i cui vizi possono essere fatti valere dall'ente medesimo a norma dell'art. 1441 cod. civ. - deve essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto tra le stesse stipulato, interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., mentre le deliberazioni dei competenti organi dell'ente hanno rilevanza ai soli fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti.

Cass. civ. n. 23025/2011

In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici, il principio secondo cui il negozio è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente non è applicabile allorché lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, in caso contrario consentendosi che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

Cass. civ. n. 8509/1996

La titolarità del potere di chiedere l'annullamento di un contratto collettivo di diritto comune per un vizio della volontà è dell'associazione sindacale stipulante e non anche del singolo lavoratore.

Cass. civ. n. 1885/1995

L'organo della pubblica amministrazione abilitato a manifestarne la volontà, che abbia concluso una controversia negoziale senza che sia stato, in tutto o in parte, esaurito il procedimento amministrativo diretto alla formazione della volontà dell'amministrazione, manca di legittimazione a contrarre e, quindi, del potere di assumere obbligazioni verso i terzi; il difetto di tale presupposto determina l'annullabilità del contratto, che può essere fatta valere dalla p.a., nel cui esclusivo interesse sono prescritte le formalità omesse.

Cass. civ. n. 7529/1991

Con riguardo a contratto concluso jure privatorum dalla P.A., a differenza dei vizi concernenti l'attività negoziale dell'ente pubblico, i quali, sia che si riferiscano al processo di formazione delle volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente, sono deducibili, traducendosi in un difetto di capacità dell'ente, esclusivamente dall'ente pubblico stesso al fine di ottenere l'annullamento del contratto (ex artt. 1441, 1442, quarto comma c.c.), l'operatività o meno del contratto per effetto dell'intervenuta o mancata approvazione tutoria può essere dedotta da entrambe le parti contraenti, essendo le stesse sul medesimo piano, per cui anche il privato, liberato dagli obblighi contrattuali, può invocare l'inefficacia del negozio, in quanto l'intervenuto diniego di approvazione, operando quale condicio juris retroattivamente sull'efficacia del contratto, fa venir meno per lo stesso ogni possibilità di potere costituire fonte di obbligazione per i contraenti.

Cass. civ. n. 1682/1989

Nei contratti di diritto privato degli enti pubblici, l'eccesso di potere dell'organo dell'ente con rilevanza esterna ove concluda un contratto di contenuto in tutto od in parte diverso da quello deliberato dall'organo competente, che si traduce in vizio del consenso dell'ente, importa l'annullabilità del contratto che può essere fatta valere esclusivamente dall'ente pubblico in via di azione, ai sensi dell'art. 1441, primo comma, c.c., ovvero di eccezione, ai sensi dell'art. 1442, quarto comma, c.c. (proponibile per la prima volta in appello ex art. 345, secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 1578/1984

Le irregolarità relative al procedimento di formazione di un contratto stipulato dalla pubblica amministrazione, quali la mancanza del decreto ministeriale di approvazione e della registrazione alla Corte dei conti, possono essere dedotte, ai fini dell'annullamento del contratto, soltanto dalla pubblica amministrazione stessa, nel cui esclusivo interesse le formalità omesse sono prescritte.

Cass. civ. n. 2996/1979

In tema di vizi concernenti l'attività negoziale degli enti pubblici - sia che si riferiscano al processo di formazione della volontà dell'ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria ad essa precedente - il negozio comunque stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico, salvo che non sia ravvisabile un vizio di incompetenza tanto rilevante da assumere il carattere dello straripamento di potere e da determinare l'invasione dell'attività di un organo nella sfera dei poteri esclusivi di un altro organo, ovvero l'uso di poteri non configurabili in relazione all'organo che abbia irregolarmente agito, nel qual caso il contratto è nullo e non semplicemente annullabile.

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