La pompa di calore è condizione imprescindibile
Non tutti i condizionatori danno accesso al beneficio fiscale. Un apparecchio capace unicamente di raffrescare l'ambiente resta fuori da qualsiasi detrazione edilizia, perché la normativa premia gli interventi orientati al risparmio energetico, non il semplice comfort estivo. La norma di riferimento è l'art. 16 bis del T.U.I.R., comma 1, lett. h), che premia gli interventi capaci di produrre un risparmio energetico effettivo. Tra i lavori ammessi, la Guida dell'Agenzia delle Entrate dedicata alle ristrutturazioni edilizie cita anche le pompe di calore per riscaldare e raffrescare gli ambienti, insieme all'eventuale intervento sull'impianto già presente in casa. Ne consegue che l'apparecchio scelto deve essere reversibile, in grado cioè di scaldare durante l'inverno e rinfrescare durante l'estate.
Le due aliquote in vigore nel 2026, e perché chi affitta si ferma al 36%
Le regole in vigore oggi non sono uguali per tutti. Dipende da chi paga i lavori e dal rapporto che ha con l'immobile. Chi sostiene la spesa nel corso del 2025 o del 2026 può contare su un'aliquota base del 36%, da recuperare in 10 rate annuali entro un tetto di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Solo il proprietario, o chi vanta un diritto reale di godimento sull'unità destinata ad abitazione principale, arriva invece al 50%. È l'art. 1, comma 22, della Legge di Bilancio 2026 a fissare questa regola, confermando per un altro anno l'assetto già delineato dalla L. n. 207/2024.
A confermare questa lettura è intervenuta anche l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025. Il documento esclude espressamente dalla maggiorazione chi convive con il proprietario senza esserne titolare, così come chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato. Per l'inquilino, dunque, resta il 36% sulle spese 2025 e 2026, con una nuova riduzione al 30% a partire dal 2027. Pertanto, nell’ambito della locazione, il 50% resta irraggiungibile per entrambe le parti in causa. Chi affitta vive stabilmente nell'immobile, ma non ne è titolare, mentre chi lo possiede non vi risiede e non può quindi qualificarlo come propria abitazione principale. Anche intestare la spesa al proprietario, per questo motivo, non modificherebbe la situazione.
Non serve una ristrutturazione per portare in detrazione lo split
Un equivoco frequente riguarda la qualificazione tecnica dei lavori. Montare uno split dotato di pompa di calore, in realtà, non richiede che i lavori abbiano natura di manutenzione straordinaria per poter beneficiare dello sconto fiscale. È la lett. h) dell'art. 16-bis del TUIR a prevedere che gli interventi di risparmio energetico si possano realizzare anche senza opere edilizie vere e proprie, purché venga conservata una documentazione capace di dimostrare il risparmio effettivamente ottenuto.
C'è però un elemento da considerare prima di procedere. Il Bonus Mobili, che porta in detrazione fino al 50% di una spesa massima di 5.000 euro per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici, richiede un vero intervento di recupero edilizio, quello disciplinato dalle lettere b), c) e d) dello stesso art. 16-bis. Un impianto di climatizzazione installato come autonomo intervento di risparmio energetico non soddisfa questo requisito. Chi sta programmando anche l'acquisto di elettrodomestici di grande taglia, dunque, dovrà rinunciare a questa ulteriore agevolazione se non ha in corso lavori edilizi veri e propri.
Da valutare anche la strada alternativa dell'Ecobonus, previsto dall'art. 14 del D.L. n. 63/2013. I parametri tecnici da rispettare sono più severi, ma per l'inquilino l'aliquota finale non cambia. Va comunque scelto un unico canale agevolativo per la stessa spesa, in quanto i due strumenti non sono cumulabili tra loro.
Gli adempimenti richiesti a chi vive in affitto
Chi vive in affitto porta con sé qualche adempimento in più rispetto a chi possiede l'immobile. Il primo riguarda il proprietario, che deve autorizzare per iscritto l'esecuzione dei lavori. Questa autorizzazione non va necessariamente anticipata all'avvio del cantiere. È sufficiente ottenerla entro la data in cui si presenta la dichiarazione dei redditi con la quale si richiede la detrazione. Sul fronte dei pagamenti, è obbligatorio il bonifico bancario dedicato a questo tipo di spese, con una causale che richiami l'art. 16-bis del DPR n. 917/1986 e riporti gli estremi della fattura, oltre al codice fiscale di chi beneficia dello sconto fiscale e alla partita IVA di chi ha eseguito i lavori.
A questo si aggiunge la trasmissione telematica dei dati all'ENEA, da completare entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori attraverso il portale dedicato ai bonus fiscali. È un compito che ricade sull'inquilino, non sul locatore. Infine, nel modello dichiarativo vanno riportati i dati catastali dell'appartamento e gli estremi con cui il contratto di locazione risulta registrato, elemento che costituisce la base giuridica dell'intera detrazione.
Infine, c’è una buona notizia. Con la Risoluzione n. 46/E del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che un invio mancato o in ritardo verso l'ENEA non fa cadere il diritto alla detrazione riconosciuta dal bonus casa. L'obbligo di comunicazione resta comunque valido. Tenere da parte la ricevuta di avvenuta trasmissione è il modo più semplice per mettersi al riparo da eventuali verifiche successive.