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Conto corrente, rischi di perdere metà dei tuoi soldi se cointestato, devi dimostrare tu che sono tuoi: la Cassazione

Conto corrente, rischi di perdere metà dei tuoi soldi se cointestato, devi dimostrare tu che sono tuoi: la Cassazione
La cointestazione è di per sé sufficiente a stabilire la proprietà effettiva delle somme? Vediamo cosa dicono la legge e la Cassazione
La cointestazione di un conto corrente bancario è una situazione sempre più frequente. Accade soprattutto tra coniugi, ma anche tra fratelli, genitori e figli o altri familiari. La scelta può rispondere a esigenze pratiche: condividere le spese della famiglia, consentire a un parente di gestire il conto o semplicemente rendere più agevole l'amministrazione del patrimonio.

Ma una domanda diventa particolarmente importante, soprattutto quando arriva una separazione o si apre una successione: a chi appartengono effettivamente le somme presenti sul conto cointestato? Cointestare un conto significa davvero che il denaro depositato appartiene sempre al 50% a ciascun titolare?

La risposta è no, almeno non in modo assoluto.

Quando un conto corrente è intestato a più persone, occorre distinguere due questioni:
  • la prima riguarda la banca: chi può effettuare operazioni sul conto e in che misura l'istituto di credito può considerarsi liberato nei confronti dei correntisti;
  • la seconda riguarda invece la proprietà delle somme: a chi appartiene realmente il denaro depositato?

L'articolo 1854 del codice civile disciplina i rapporti tra cointestatari e banca, prevedendo, in presenza dei relativi presupposti, la solidarietà dei titolari nei rapporti derivanti dal conto.
Diverso è il rapporto interno tra i correntisti. Qui assume particolare importanza l'articolo 1298 del codice civile, secondo cui, nei rapporti interni, le parti del credito o del debito solidale si presumono uguali, salvo che risulti diversamente.

È proprio quel “salvo che risulti diversamente” a fare la differenza.

La regola del 50% è quindi solo una presunzione.

Se due persone sono cointestatarie di un conto e non emerge nulla di diverso, si presume che ciascuna abbia diritto alla metà delle somme.
Ma si tratta di una presunzione relativa, cioè di una regola che può essere contestata con una prova contraria.

La questione è stata affrontata più volte dalla Corte di Cassazione. Tra le pronunce più recenti merita particolare attenzione la sentenza n. 22613 del 5 agosto 2025, che ha ribadito un principio importante: il versamento di una somma, anche molto consistente, su un conto cointestato non significa automaticamente che quella somma sia stata donata all'altro titolare.

La vicenda nasceva nell'ambito di una successione.
Un uomo, sposato in seconde nozze, aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria nei confronti del figlio avuto dalla moglie da un precedente matrimonio.
Il figlio sosteneva che la madre, prima di morire, avesse effettuato in favore del marito una donazione indiretta. Il presunto regalo sarebbe consistito nel versamento, su un conto corrente cointestato con il marito, di una somma significativa proveniente dalla vendita di un immobile di proprietà della donna.
Secondo il figlio, quindi, quel denaro avrebbe dovuto essere considerato una liberalità a favore del coniuge e, di conseguenza, essere sottoposto alle regole della collazione ereditaria.

La tesi, però, non è stata accolta dai giudici.
Ma perché il versamento non è stato considerato una donazione?
La Corte ha tenuto conto dell'intero rapporto economico tra i coniugi e non soltanto del singolo versamento contestato.
Durante i 37 anni di matrimonio, infatti, sul conto cointestato erano confluite somme rilevanti provenienti da entrambi i coniugi. Il conto veniva utilizzato per la gestione delle esigenze della famiglia e per sostenere le spese comuni. In questo contesto, il versamento effettuato dalla moglie, pur provenendo dalla vendita di un bene personale, non è stato ritenuto sufficiente per dimostrare l'esistenza di una donazione indiretta.
Il denaro, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, poteva essere destinato semplicemente a contribuire alle esigenze e al mantenimento della famiglia.
La sentenza offre quindi un chiarimento importante: cointestare il conto non significa fare una donazione.
La qualificazione dell'operazione dipende dalle circostanze concrete e dalla prova dell'eventuale intento di liberalità, cioè la volontà di arricchire gratuitamente un'altra persona.
La semplice cointestazione del conto, così come il semplice versamento di denaro, non è di per sé sufficiente.
Questo principio assume particolare importanza nelle successioni, dove la qualificazione di un'operazione come donazione può produrre conseguenze rilevanti sui rapporti tra gli eredi.

Un altro aspetto significativo riguarda l'onere della prova.
Se un erede sostiene che una determinata operazione costituisca una donazione indiretta, deve dimostrarne i presupposti. Non è sufficiente osservare che il denaro proveniva originariamente dal patrimonio personale di uno dei coniugi e che, successivamente, è stato versato su un conto intestato anche all'altro.
Occorre verificare il contesto complessivo dell'operazione: come veniva utilizzato il conto, quali somme vi confluivano, quali erano le esigenze della famiglia e, soprattutto, quale fosse la reale finalità del versamento.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, proprio la gestione complessiva del conto e la partecipazione economica di entrambi i coniugi hanno escluso, secondo i giudici, la prova di una liberalità.
La prova può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti, come previsto dall'articolo 2729 del codice civile. Possono assumere particolare importanza:
  • gli estratti conto;
  • la ricostruzione della provenienza degli accrediti;
  • la documentazione che dimostri che il denaro deriva da fonti personali, come uno stipendio, un'eredità o la vendita di un bene.

Ancora, un esempio significativo è rappresentato dall'ordinanza n. 5009 del 2026 della Corte di Cassazione, nella quale le somme presenti su un conto cointestato sono state ritenute riconducibili esclusivamente al defunto sulla base di una serie di elementi: la ricostruzione delle fonti dei versamenti, il marcato squilibrio patrimoniale tra i titolari e l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare una liberalità a favore dell'altro cointestatario.
La regola, quindi, è semplice: chi sostiene che la situazione reale sia diversa da quella che appare dalla cointestazione deve fornire una prova concreta e documentata. La semplice firma apposta sul contratto bancario non dimostra, da sola, che il cointestatario sia proprietario delle somme.


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