Da tempo l'Agenzia delle Entrate, nella sua attività di
contrasto all'evasione fiscale, non si limita a esaminare i conti correnti del diretto interessato. Rientrano nel mirino del Fisco anche i conti di soggetti terzi legati al
contribuente da rapporti di
parentela, di affari o di convivenza: soci in affari, familiari stretti e, naturalmente, il coniuge.
L'obiettivo è quello di scoprire se denaro non dichiarato transita su conti intestati ad altri per sfuggire ai controlli. Tuttavia, l'ordinanza della Corte di Cassazione numero 12368/2026, pubblicata il 3 maggio 2026, ha posto un freno significativo agli automatismi con cui il Fisco traduceva ogni movimento bancario "sospetto" in un reddito occultato da tassare.
La Suprema Corte ha stabilito, in sostanza, che trovare un bonifico sul conto della moglie non è sufficiente per emettere un avviso di accertamento nei confronti del marito. Serve qualcosa di più: serve logica, contesto e dimostrazione concreta del collegamento tra quel movimento e l'attività del contribuente.
La distinzione tra versamenti e prelievi
Per comprendere la portata di questa
sentenza, è utile ricordare
come funziona il meccanismo delle presunzioni bancarie nel diritto tributario italiano. Quando il Fisco esamina un
conto corrente, applica regole diverse a seconda che si tratti di versamenti o prelievi.
I
versamenti sono automaticamente considerati
redditi imponibili: se non risultano dalla dichiarazione dei redditi, il contribuente deve dimostrare che si tratta di somme esenti da imposizione o già tassate. I
prelievi, invece, generano la presunzione che siano stati utilizzati per sostenere costi "in nero", funzionali alla produzione di ricavi non dichiarati, ma questa presunzione si applica esclusivamente alle imprese, non ai lavoratori
dipendenti né ai professionisti autonomi, come chiarito dalla
Corte Costituzionale con la
sentenza n. 228/2014.
Quando, però, i movimenti bancari oggetto di accertamento si trovano su un conto intestato a un terzo - come appunto il coniuge - il meccanismo presuntivo non può scattare in modo automatico. Ed è proprio qui che l'
ordinanza di maggio 2026 interviene con forza, ridisegnando l'equilibrio tra i poteri del Fisco e i diritti del contribuente.
L'onere della prova si sdoppia e tocca prima al Fisco
Il cuore della pronuncia riguarda la distribuzione dell'
onere della prova. Nel sistema ordinario delle indagini bancarie,
l'onere è invertito: è il contribuente a dover giustificare analiticamente ogni singolo movimento contestato, dimostrando che non si tratta di reddito imponibile. Questo meccanismo è faticoso e spesso penalizzante, soprattutto quando si tratta di ricostruire la provenienza di movimenti avvenuti anni prima.
Con l'ordinanza n. 12368/2026, la Cassazione introduce invece un
doppio stadio probatorio quando i movimenti si trovano sul conto di un soggetto terzo. In primo luogo, è l'
Amministrazione finanziaria a dover dimostrare che il movimento individuato sul conto del coniuge - o del parente, o del socio - è riconducibile all'
attività economica del contribuente sottoposto ad accertamento. Solo dopo che il Fisco ha adempiuto a questo primo onere, scatta il meccanismo classico: il
contribuente deve fornire prova contraria. Se manca il primo passaggio, l'avviso di accertamento è nullo.
Un cambio di prospettiva radicale, che trasforma il ruolo dell'Agenzia delle Entrate da semplice "contabile" che somma entrate e uscite, a vero e proprio investigatore tenuto a fornire una ricostruzione coerente e verificabile.
Cosa cambia nella pratica: un esempio concreto
Per capire cosa significhi tutto questo nella vita reale, basta pensare a una situazione tipica. Prima dell'ordinanza, se il Fisco individuava un
bonifico di 5.000 euro accreditato sul conto di una moglie casalinga - priva di reddito proprio - era sufficiente questa circostanza per presumere che quei soldi fossero compensi in nero del marito, magari un
artigiano o un commerciante. L'ufficio emetteva l'
avviso di accertamento, e toccava al contribuente dimostrare il contrario, spesso con documenti difficili da reperire dopo anni.
Oggi questo automatismo non regge più. Il Fisco deve anzitutto provare che il contribuente aveva la concreta possibilità di disporre del conto della moglie, e che quel bonifico era effettivamente connesso alla sua attività lavorativa o d'impresa.
Il contesto diventa determinante: la struttura dell'azienda, il tenore di vita della
famiglia, i rapporti economici documentati tra i soggetti coinvolti.
Senza un collegamento logico e dimostrabile, l'accertamento non può partire.
Il risultato è una maggiore tutela per il contribuente, che non può più essere costretto a difendersi da pretese fiscali basate su semplici coincidenze numeriche o su movimenti bancari che nulla hanno a che fare con la sua attività. I conti di coniugi, parenti e soci diventano così un territorio meno facilmente aggredibile dal Fisco, a condizione che manchi una prova schiacciante del nesso con l'evasione contestata.