Un notaio, compensi non fatturati e un accertamento da oltre 30.000 euro
La vicenda ha inizio con un avviso di accertamento, notificato dall'Agenzia delle Entrate a un notaio per l'anno d'imposta 2012. Il Fisco contestava un maggior reddito da lavoro autonomo di circa 33.592 euro, frutto, tra l'altro, di compensi professionali che non risultavano fatturati, ossia prestazioni rese, ma senza l’emissione di fatture o la ricezione di un corrispettivo, almeno secondo quanto risultava dalla contabilità del professionista.
Dopo la notifica dell'accertamento, il contribuente attivava la procedura di accertamento con adesione prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 218/1997, il meccanismo che consente al contribuente e al Fisco di trovare un accordo bonario. In quella sede, la somma contestata veniva ridotta a circa 27.109 euro, ma il professionista non accettava la proposta e decideva di ricorrere in giudizio.
Dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, il contribuente contestava soltanto due dei rilievi contenuti nell'accertamento, tra cui quello relativo ai compensi non fatturati. Sosteneva, al riguardo, che era del tutto plausibile che un professionista potesse aver svolto prestazioni senza percepire alcun compenso, in ragione di rapporti amicali, di parentela o di convenienza e che in tali ipotesi non vi fosse alcun obbligo di emettere fattura, in assenza di un corrispettivo effettivo.
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, che dava ragione al contribuente. I giudici pugliesi ritenevano plausibile che il professionista avesse prestato la propria opera gratuitamente, richiamando il principio di cassa che governa la determinazione del reddito da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 54 del T.U.I.R. e osservando che l'entità delle perdite su crediti non lasciava trasparire un comportamento sistematico di evasione. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza d'appello dinanzi alla Cassazione.
La decisione della Cassazione: l'onerosità è la regola, la gratuità è l'eccezione da provare
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'AdE, chiarendo due aspetti, ossia quello della distribuzione dell'onere della prova e quello della legittimità del metodo di accertamento analitico-induttivo.
Gli Ermellini partono da un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, già enunciato con la sentenza n. 23893 del 2016, secondo cui nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come in tutte le forme di lavoro autonomo, l'onerosità costituisce la norma. Non si tratta di un elemento essenziale, nel senso che il contratto può essere validamente stipulato anche a titolo gratuito, ma normale, in quanto corrisponde alla natura del rapporto professionale. Ne consegue che il professionista che voglia essere pagato non deve dimostrare di aver pattuito un compenso, visto che il compenso si presume. Diversamente, chi afferma che la prestazione è stata eseguita a titolo gratuito deve fornirne la prova. La gratuità, in altre parole, costituisce l'eccezione e le eccezioni vanno dimostrate da chi le invoca.
Sul punto, la Cassazione rileva che la Corte di Giustizia Tributaria pugliese ha commesso un duplice errore. In primo luogo, non ha tenuto conto delle regole che governano l'accertamento analitico-induttivo, attraverso il quale l'Ufficio può rettificare i redditi dichiarati attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare. In presenza di un tale quadro presuntivo – come nel caso di specie, dove l'omessa fatturazione di prestazioni professionali di notevole rilievo e complessità costituiva già di per sé un indizio significativo – spetta al contribuente fornire la prova contraria.
In secondo luogo, i giudici d'appello hanno fondato la propria decisione sulla mera possibilità che il professionista abbia lavorato gratis, senza però che il contribuente avesse offerto alcuna documentazione a supporto di questa tesi. La Corte sottolinea che il professionista avrebbe potuto indicare, per ciascuna operazione contestata, le ragioni specifiche della mancata fatturazione, ad esempio l'esistenza di rapporti amicali o familiari tra le parti, oppure la natura consequenziale della prestazione rispetto ad un'attività precedente già remunerata.