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Condominio, scatta la rimozione se installi infissi o tende da sole di colore diverso dagli altri: nuova sentenza

Condominio, scatta la rimozione se installi infissi o tende da sole di colore diverso dagli altri: nuova sentenza
In tema di modifiche a infissi, scale e tende in condominio, il Tribunale di Bari chiarisce quando anche lavori su proprietà privata violano il decoro architettonico e possono essere rimossi
Cambiare gli infissi, spostare una scala o installare una tenda possono sembrare scelte del tutto discrezionali e libere. Ma in condominio non è sempre così. Una decisione del Tribunale di Bari dello scorso 9 aprile chiarisce che anche interventi realizzati su proprietà privata possono essere illegittimi, se alterano l'aspetto esterno del palazzo. La libertà del singolo finisce dove inizia l'armonia dell'edificio.

Nella vicenda giunta all'attenzione della magistratura, erano state apportate modifiche alla facciata senza consenso e tali da generare un conflitto tra condomini. Una proprietaria - titolare di due appartamenti al primo piano - ha contestato ai vicini del piano rialzato lo svolgimento di una serie di lavori senza previa autorizzazione, e - in particolare - lo spostamento della scala esterna, la sostituzione degli infissi con altri di colore diverso, la modifica delle ringhiere e l'installazione di una tenda parasole.

Secondo la ricorrente, tali opere avevano alterato l'armonia estetica dell'edificio - il cosiddetto decoro architettonico - e, in più, la tenda era stata fissata alla soletta del suo balcone, di proprietà esclusiva. Per questo ha chiesto al giudice la rimozione delle opere, il ripristino dello stato originario e la rimozione della tenda. I vicini convenuti hanno respinto le accuse con più argomenti:
  • si trattava di semplici interventi di manutenzione;
  • le modifiche miglioravano sicurezza e funzionalità;
  • l'edificio non aveva un'armonia estetica tale da essere "danneggiata";
  • nel tempo erano già state fatte altre modifiche, anche dalla stessa ricorrente.
Un passaggio centrale della decisione riguarda la corretta qualificazione giuridica del caso. Quali norme si applicano? Se la ricorrente aveva richiamato l'art. 1102 del c.c. (uso della cosa comune), il tribunale ha però chiarito che non si trattava di un semplice utilizzo più intenso delle parti comuni, bensì di vere e proprie modifiche strutturali dell'edificio. Per questo ha applicato l'art. 1120 del c.c., riguardante le innovazioni sulle parti comuni e l'art. 1122 del c.c., relativo alle opere su proprietà privata, che incidono sul condominio. Il giudice può farlo grazie al principio iura novit curia: è lui a individuare la norma giusta, anche se le parti ne indicano un'altra. Infatti, nella pronuncia, il tribunale pugliese scrive che è possibile "individuare d'ufficio la norma giuridica applicabile ai fatti dedotti in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione prospettata dalle parti, purché non vengano alterati il petitum e la causa petendi (cfr., ex multis, Cass., ord. n. 27745/2023; Cass. n. 5832/2021; Cass. n. 8645/2018)".

Il giudice barese ha espressamente individuato il concetto di decoro architettonico, definendolo come l'insieme delle linee, forme e colori che danno all'edificio una sua identità visiva. E attenzione perché, per esservi tale decoro - bene comune di tutti i condomini - non serve che il palazzo sia "bello" o di pregio artistico. È sufficiente una coerenza stilistica (anche semplice).

Come si valuta la lesione di questo bene? Sul punto, il Tribunale di Bari ha chiarito un principio fondamentale: la valutazione deve essere complessiva, non pezzo per pezzo. In particolare, occorre considerare com'era l'edificio prima dell'opera edilizia del condomino, le eventuali modifiche già esistenti e l'impatto concreto delle nuove opere. Al contempo, la magistratura rimarca che - anche in caso di alterazioni in passato - ciò non significa che tutto sia permesso nei nuovi interventi.

Nella vicenda giudiziaria in oggetto, le opere sono state ritenute illegittime perché il giudice ha accertato che:
  • la scala originale in cemento e marmo è stata sostituita con una in ferro, diversa per posizione e struttura;
  • la ringhiera era difforme per forma e colore;
  • gli infissi bianchi rompevano l'uniformità precedente (persiane verdi);
  • la tenda parasole accentuava il contrasto visivo.
Il risultato - si legge nella sentenza - è stato "una evidente frattura visiva tra le diverse porzioni dell'edificio, con conseguente alterazione della sua identità architettonica". In altre parole, le modifiche - considerate nel loro insieme - hanno alterato la complessiva e originaria armonia del fabbricato.

Un altro punto chiave è che tali lavori non sono stati qualificati come manutenzione, bensì innovazione. Il motivo sta nel fatto che la manutenzione serve espressamente a conservare o ripristinare, mentre - in questo caso - si sono introdotte soluzioni nuove e diverse, ossia innovazioni che - in quanto tali - sono soggette a limiti di legge. Parallelamente, anche la proprietà privata ha dei limiti e, proprio per questo, uno dei principi più significativi ribaditi dalla sentenza è che anche dentro casa propria non si può fare tutto. Se l'intervento edilizio è visibile dall'esterno - e incide sull’aspetto dell'edificio - deve rispettare il decoro architettonico.

La tenda parasole ha posto un problema ulteriore. Come accennato sopra, era stata fissata alla soletta del balcone sovrastante, di proprietà della ricorrente. Sul punto, legge e giurisprudenza sono chiare: il balcone aggettante è proprietà esclusiva e, per usarlo (anche solo per ancoraggi), serve il consenso del proprietario. Senza autorizzazione l'installazione è sempre illegittima.

Ricapitolando, la decisione finale è stata - quindi - favorevole al condominio. Il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittime tutte le opere, ordinando la rimozione della scala modificata, della ringhiera, degli infissi non conformi e della tenda parasole. Parallelamente, ha imposto il ripristino dello stato originario, dando novanta giorni di tempo per eseguire i lavori. Le spese legali sono state poste a carico dei convenuti.

La sentenza 8/2026 del Tribunale di Bari ha una portata generale per i condomini. Anzitutto, il decoro architettonico è sempre tutelato, anche senza pregio artistico, e non conta la mera e singola modifica ma l'effetto finale. Inoltre, anche interventi su proprietà privata possono essere vietati e la finalità "migliorativa" del condomino non giustifica opere che alterano l'estetica complessiva. Inoltre, il consenso è sempre necessario quando, in qualche modo, si incide su beni altrui.

In conclusione, cambiare infissi, installare una tenda o modificare una scala non è sempre una scelta squisitamente personale. Se l'intervento altera l'aspetto dell'edificio in modo evidente, può essere considerato illegittimo e il giudice può ordinarne la rimozione e il ripristino, anche a distanza di tempo.


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