Con la sentenza n. 32910 del 4 settembre 2026 la Quinta Sezione penale ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due condomini, condannati per violenza privata, minaccia, lesioni e atti persecutori ai danni di una vicina e del figlio.
Il parcheggio che blocca l'uscita
Una delle imputate aveva parcheggiato la propria auto dietro quella di una condomina, impedendole qualunque manovra, sebbene di spazio libero nel cortile, secondo i giudici di merito, ce ne fosse in abbondanza. Per far rimuovere il veicolo era stato necessario addirittura l'intervento dei Carabinieri. La vicenda è stata inquadrata nell'art. 610 del c.p., il reato che punisce chi, con violenza o minaccia, costringe qualcuno a fare, a sopportare o a non fare qualcosa.
Per parlare di violenza non serve toccare qualcuno. La Cassazione ricorda che il requisito può consistere in “qualsiasi mezzo idoneo a comprimere coattivamente la libertà di determinazione e di azione della persona offesa”. Chi parcheggia in modo da ostruire il passaggio o l'uscita costringe l'altro “a tollerare la limitazione della propria libertà di movimento”.
L'imputata sosteneva che la vicina avesse occupato uno spazio notoriamente riservato a lei. In ogni caso, afferma la Suprema Corte, “eventuali contrasti sull'uso di uno spazio condominiale non legittimano condotte di coartazione fisica o funzionale dell'altrui libertà di movimento”. Il reato si consuma quando la libertà viene compressa, “restando irrilevante che gli effetti della condotta siano poi rimossi o che l'impedimento si protragga per un tempo limitato”.
Catene e lucchetti: niente giustizia fai da te
L'altro imputato, invece, aveva tolto in più occasioni catena e lucchetto dal cancello perimetrale lato mare, benché gli fosse stata consegnata la chiave. Aveva poi bloccato con una catena propria il cancello automatico usato dai vicini, senza dare loro la chiave, e si era messo a presidiare l'altra uscita, sbarrando di fatto il passo. La difesa ha invocato l'art. 1105 del c.c., sull'amministrazione della cosa comune, e l'esercizio di un diritto, di cui all’art. 51 del c.p..
La Corte ha respinto entrambi i richiami. Le regole sulla cosa comune non legittimano forme di autotutela coercitiva e arbitraria e non consentono al singolo di imporre agli altri la propria gestione degli accessi con atti materiali. L'art. 51 c.p. presuppone l'esercizio non arbitrario di un diritto effettivamente esistente e nei limiti consentiti dall'ordinamento.
L'imputato, concludono i giudici, “non esercitò alcun diritto nelle forme consentite dall'ordinamento, ma lese quelli altrui”. A pesare non è il lucchetto in sé, ma il suo uso unilaterale per impedire il passaggio.
Minacce: il peso di parole, gesti e contesto
L'idoneità a intimidire, afferma la Corte, “deve essere valutata in concreto, avendo riguardo al tenore delle espressioni utilizzate, alle modalità complessive della condotta, al contesto in cui essa si colloca e alle condizioni delle parti”.
Per questo, espressioni come “ti ammazzo” e “ti riempio di botte” non sono state considerate semplici ingiurie, ma frasi idonee a prospettare un male ingiusto. Un imputato, poi, aveva più volte finto di scagliare un pesante posacenere, con parole offensive. In un altro episodio un imputato aveva avvicinato il figlio della vicina con un giravite, minacciandolo di colpirlo al volto e poi dandogli una testata.
Quando la lite diventa stalking
La condanna per atti persecutori, ai sensi dell’art. 612 bis del c.p., è stata confermata. Non esiste uno “stalking condominiale” come reato a sé, ma l'art. 612-bis applicato a vicende tra vicini. La norma richiede condotte ripetute di minaccia o molestia che producano almeno uno di tre effetti. Gli effetti, alternativi tra loro, sono uno stato di ansia o di paura perdurante e grave, il timore fondato per la propria sicurezza o per quella di una persona vicina e il cambiamento forzato delle abitudini di vita.
Secondo la Cassazione ciò può accadere anche tra condomini, quando la ripetizione di comportamenti molesti o vessatori, pur nata da contrasti condominiali, “superi la soglia della mera conflittualità civile e determini uno degli eventi tipici”. Per la reiterazione “sono sufficienti anche due sole condotte, purché causalmente collegate alla produzione di uno degli eventi tipici”.
Tra gennaio e giugno 2019 si erano accumulati minacce, insulti, aggressioni, passaggi bloccati e intimidazioni legate al cortile e al cane della vicina. La donna aveva cambiato le proprie abitudini. Non faceva più venire ospiti, temeva di usare le scale comuni e talvolta si faceva accompagnare. Il figlio aveva notato in lei un cambiamento profondo, nel carattere e nell'umore, e un'altra persona sentita nel processo aveva riferito di averla accompagnata più volte. La prova dell'evento, ricorda la Cassazione, può ricavarsi dalle dichiarazioni della vittima, dai suoi comportamenti successivi e dalla natura stessa delle condotte.
La reciprocità degli scontri
Gli scontri erano reciproci, secondo la difesa, e anche la vicina e i familiari avevano reagito. Per la Corte, però, “la reciprocità dei comportamenti molesti e le reazioni oppositive della vittima non escludono, di per sé, la configurabilità del delitto di atti persecutori”. Le reazioni della donna sono state lette come risposte difensive a condotte reiteratamente intimidatorie, nell’ambito di una situazione di sopraffazione da parte degli imputati.
Risarcimento danni
Oltre alla pena, chi commette questi reati è obbligato a risarcire alla vittima i danni patrimoniali e non patrimoniali che le ha causato, come previsto dall’art. 185 del Codice penale. La persona offesa può chiedere il risarcimento costituendosi parte civile nel processo penale oppure con un’azione davanti al giudice civile.