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Vittima e stalker nelle stesso condominio

Vittima e stalker nelle stesso condominio
Il condannato per stalking non può essere costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione se questa si trova nello stesso condominio della vittima.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30926 del 19 luglio 2016, è intervenuta su un interessante caso di “stalking condominiale” (art. 612 bis codice penale), fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, il Tribunale del Riesame aveva confermato l’ordinanza del Tribunale che aveva applicato ad una condomina la misura coercitiva del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa” (art. 282 ter codice procedura penale), vietandole di avvicinarsi a quest’ultima e al condominio, in determinati orari.

La condannata decideva, dunque, di proporre ricorso in Cassazione, dal momento che il provvedimento in questione avrebbe implicitamente comportato anche l’applicazione della misura coercitiva di cui all’art. 282 bis c.p.p., in quanto la condannata abitava “nel medesimo condominio della persona offesa, per cui di fatto ella risulta sottoposta anche all’obbligo di allontanamento dalla propria abitazione”.

La Corte di Cassazione, in effetti, riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla ricorrente, accogliendo il relativo ricorso.

Secondo la Corte, infatti, “l’ordinanza che dispone, ex art. 282 ter c.p.p., il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa deve, a pena di illegittimità, determinare specificamente i detti luoghi oggetto del divieto, poiché il soggetto sottoposto alla misura non può preventivamente conoscere i luoghi ai quali gli è inibito l’accesso in via assoluta, in quanto frequentati dalla persona offesa, con la conseguente necessità che detti luoghi siano specificamente indicati”.

Solo in tal modo, infatti, “il provvedimento cautelare assume una conformazione completa, che consente il controllo dell’osservanza delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, evitando l’imposizione all’indagato di una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazione finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa”.

Osservava la Corte, peraltro, come “la limitazione delle libertà fondamentali dell’indagato/imputato deve essere sempre e comunque operata in rapporto di proporzionalità con le esigenze cautelari e con le contrapposte specifiche esigenze di tutela della persona offesa, avuto riguardo alla peculiare manifestazione della condotta lesiva”.

Tali esigenze, inoltre, “devono essere esaminate e considerate in relazione alle specificità e peculiarità del caso concreto, al fine di evitare che l’applicazione della misura coercitiva finisca per perseguire finalità diverse da quelle ritenute adeguate e proporzionate al caso concreto”.

Nel caso di specie, secondo la Corte, appariva evidente che il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale, in considerazione del fatto che la persona offesa e l’imputata abitavano nello stesso stabile condominiale, aveva “determinato l’applicazione, di fatto, anche della misura del divieto di dimora di cui all’art. 283 c.p.p., sicuramente non richiesta dal Pubblico Ministero”.

Invece, precisava la Cassazione, sarebbe stato più opportuno imporre alla ricorrente di allontanarsi dalla persona offesa ogni volta che l’avesse dovuta incontrare, a prescindere dai luoghi in cui tali incontri sarebbero potuti avvenire.

Solo in questo modo, infatti, l’esigenza di tutela della persona offesa sarebbe stata conciliabile con un adeguato sacrificio delle libertà della ricorrente, dal momento che tale esigenza di tutela non può tradursi “in una limitazione di un diritto fondamentale, quale quello collegato all’uso della propria abitazione, al di là dell’effettiva tutela delle esigenze cautelari”.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione annullava il provvedimento impugnato, rinviando la causa al Tribunale, affinchè decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


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