Come è noto, i condomini sono contesti in cui, frequentemente, i proprietari di abitazione si scontrano per questioni legate alla gestione degli spazi comuni, alle decisioni assembleari e ai limiti entro cui ciascun condomino può esercitare i propri diritti. Una recente sentenza del Tribunale di Teramo - la n. 1436/2025 - lo ribadisce, indicando (in materia di installazione di impianti fotovoltaici sul tetto condominiale) quali sono i diritti del singolo condomino, quali i poteri dell'adunanza dei condomini e quando una delibera può essere legittimamente impugnata.
Nel caso concreto trattato dal giudice abruzzese, il proprietario di un'unità immobiliare aveva impugnato in tribunale una decisione assembleare sul fotovoltaico. L'uomo, infatti, affermava che l'atto avrebbe violato il suo diritto a installare l'impianto, per la conversione della luce solare in energia elettrica, sul tetto condominiale.
In particolare, secondo l'attore:
Nel caso concreto trattato dal giudice abruzzese, il proprietario di un'unità immobiliare aveva impugnato in tribunale una decisione assembleare sul fotovoltaico. L'uomo, infatti, affermava che l'atto avrebbe violato il suo diritto a installare l'impianto, per la conversione della luce solare in energia elettrica, sul tetto condominiale.
In particolare, secondo l'attore:
- l'assemblea avrebbe revocato una precedente autorizzazione già concessa all'installazione dei pannelli fotovoltaici, incidendo illegittimamente su un suo diritto;
- l'impianto, una volta installato, non avrebbe comunque comportato modifiche sostanziali alle parti comuni, né danni di alcun tipo agli altri condomini.
Costituitosi in giudizio, il condominio ha chiesto il rigetto della domanda, sostenendo la piena legittimità della delibera sia sotto il profilo fattuale che giuridico.
Ebbene, al termine dell'appena citata causa, istruita per tabulas, il Tribunale di Teramo si è pronunciato per l'infondatezza della domanda. Per comprendere appieno l'esito della disputa, è opportuno prestare attenzione al contenuto effettivo della delibera assembleare contestata dal condomino. Come chiarito nella sentenza n. 1436, l'atto non ha - in verità - revocato alcuna autorizzazione già concessa, ma si è limitato a "perimetrare" e regolare diritto e limiti all'utilizzo futuro del tetto condominiale, tenendo conto dei diritti di tutti i partecipanti al condominio.
In particolare, dall'esame del testo della delibera emerge che l'adunanza ha:
Ebbene, al termine dell'appena citata causa, istruita per tabulas, il Tribunale di Teramo si è pronunciato per l'infondatezza della domanda. Per comprendere appieno l'esito della disputa, è opportuno prestare attenzione al contenuto effettivo della delibera assembleare contestata dal condomino. Come chiarito nella sentenza n. 1436, l'atto non ha - in verità - revocato alcuna autorizzazione già concessa, ma si è limitato a "perimetrare" e regolare diritto e limiti all'utilizzo futuro del tetto condominiale, tenendo conto dei diritti di tutti i partecipanti al condominio.
In particolare, dall'esame del testo della delibera emerge che l'adunanza ha:
- preso atto che più condomini avevano manifestato l'interesse a installare pannelli solari o fotovoltaici;
- ritenuto necessario regolare preventivamente l'utilizzo del tetto comune, per evitare conflitti futuri;
- deliberato di incaricare un tecnico per stabilire quanti metri quadrati di tetto spettino a ciascun condomino.
Inoltre, il calcolo delle superfici, ad opera del tecnico, avrebbe tenuto conto degli impianti già installati (ad es. pannelli per l'acqua calda), delle esigenze di manutenzione e della necessità di garantire l'accesso a canne fumarie, antenne e altre strutture presenti sul lastrico. Ecco perché, rimarca il Tribunale, non vi è stata - formalmente - alcuna revoca dell'autorizzazione già rilasciata, ma solo la disciplina dell'utilizzo del bene comune per il futuro.
Non a caso, la decisione del giudice abruzzese applica il principio civilistico del pari uso dei beni comuni, di cui all'art. 1102 del c.c., secondo cui ogni condomino ha diritto di utilizzare le parti comuni, a patto che non ne alteri la destinazione, né impedisca agli altri condomini di farne parimenti utilizzo. La delibera impugnata si muoveva proprio in questa direzione, cercando di bilanciare il diritto del singolo con quello degli altri condomini, che potrebbero in futuro voler installare analoghi impianti.
Parallelamente, la sentenza n. 1436 del giudice di Teramo considera l'art. 1122 bis del c.c., comma secondo, che consente al singolo condomino di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, sulle altre superfici comuni idonee e sulle parti di proprietà esclusiva. In questi casi, il condomino deve semplicemente comunicare l'intervento all'amministratore, il quale ne poi riferirà all'adunanza dei condomini.
L'assemblea può intervenire esclusivamente se l'installazione comporta modificazioni delle parti comuni, e può farlo esclusivamente per prescrivere modalità alternative di esecuzione e suddividere l'uso delle superfici comuni, salvaguardando gli utilizzi già in atto o previsti dal regolamento.
Ebbene, nel caso in oggetto, l'installazione dei pannelli fotovoltaici non comportava modifiche delle parti comuni, per cui la delibera non ha inciso sui diritti del condomino ricorrente. Non palesandosi alcun pregiudizio concreto, ne conseguiva l'assenza di interesse ad agire.
In particolare, il Tribunale richiama un principio consolidato della Suprema Corte, secondo cui il condomino non ha interesse ad impugnare una delibera assembleare, che esprima un parere contrario o disciplini l'uso futuro del bene comune, se da essa non deriva un concreto pregiudizio ai suoi diritti. In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che, se l'impianto non richiede modifiche delle parti comuni e se la delibera non impedisce l'installazione già effettuata o legittimamente realizzabile, allora il condomino non subisce alcuna lesione concreta, e l'impugnazione non ha alcun fondamento (Cass. civ., Sez. VI, n. 1337/2023).
Un ulteriore aspetto interessante della pronuncia del Tribunale riguarda l'onere della prova. Infatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, è il condomino che agisce in giudizio a dover dimostrare che la delibera è contraria alla legge oppure viola il regolamento condominiale. In questa disputa, il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione concreta della denunciata illegittimità, motivo per cui la sua domanda non poteva essere accolta.
In applicazione del principio della soccombenza, il giudice abruzzese ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del condominio.
Concludendo, la sentenza n. 1436/2025 del Tribunale di Teramo chiarisce alcuni punti di rilievo generale. Anzitutto, il singolo condomino ha diritto a installare pannelli fotovoltaici, se non altera le parti comuni. Da parte sua, l'adunanza assembleare può regolamentare l'uso futuro del tetto, per garantire il pari diritto di tutti. E una delibera non è illegittima soltanto perché disciplina l'uso del bene comune, se non incide o lede diritti già acquisiti. Ecco perché, come in questo caso, impugnare una delibera senza dimostrare un reale pregiudizio è inutile e può comportare una condanna alle spese.
In definitiva, il fotovoltaico in condominio è un diritto, ma deve essere esercitato nel rispetto dell'equilibrio tra interessi individuali e collettivi, secondo i principi del codice civile e della costante giurisprudenza.
Non a caso, la decisione del giudice abruzzese applica il principio civilistico del pari uso dei beni comuni, di cui all'art. 1102 del c.c., secondo cui ogni condomino ha diritto di utilizzare le parti comuni, a patto che non ne alteri la destinazione, né impedisca agli altri condomini di farne parimenti utilizzo. La delibera impugnata si muoveva proprio in questa direzione, cercando di bilanciare il diritto del singolo con quello degli altri condomini, che potrebbero in futuro voler installare analoghi impianti.
Parallelamente, la sentenza n. 1436 del giudice di Teramo considera l'art. 1122 bis del c.c., comma secondo, che consente al singolo condomino di installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul lastrico solare, sulle altre superfici comuni idonee e sulle parti di proprietà esclusiva. In questi casi, il condomino deve semplicemente comunicare l'intervento all'amministratore, il quale ne poi riferirà all'adunanza dei condomini.
L'assemblea può intervenire esclusivamente se l'installazione comporta modificazioni delle parti comuni, e può farlo esclusivamente per prescrivere modalità alternative di esecuzione e suddividere l'uso delle superfici comuni, salvaguardando gli utilizzi già in atto o previsti dal regolamento.
Ebbene, nel caso in oggetto, l'installazione dei pannelli fotovoltaici non comportava modifiche delle parti comuni, per cui la delibera non ha inciso sui diritti del condomino ricorrente. Non palesandosi alcun pregiudizio concreto, ne conseguiva l'assenza di interesse ad agire.
In particolare, il Tribunale richiama un principio consolidato della Suprema Corte, secondo cui il condomino non ha interesse ad impugnare una delibera assembleare, che esprima un parere contrario o disciplini l'uso futuro del bene comune, se da essa non deriva un concreto pregiudizio ai suoi diritti. In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che, se l'impianto non richiede modifiche delle parti comuni e se la delibera non impedisce l'installazione già effettuata o legittimamente realizzabile, allora il condomino non subisce alcuna lesione concreta, e l'impugnazione non ha alcun fondamento (Cass. civ., Sez. VI, n. 1337/2023).
Un ulteriore aspetto interessante della pronuncia del Tribunale riguarda l'onere della prova. Infatti, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, è il condomino che agisce in giudizio a dover dimostrare che la delibera è contraria alla legge oppure viola il regolamento condominiale. In questa disputa, il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione concreta della denunciata illegittimità, motivo per cui la sua domanda non poteva essere accolta.
In applicazione del principio della soccombenza, il giudice abruzzese ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del condominio.
Concludendo, la sentenza n. 1436/2025 del Tribunale di Teramo chiarisce alcuni punti di rilievo generale. Anzitutto, il singolo condomino ha diritto a installare pannelli fotovoltaici, se non altera le parti comuni. Da parte sua, l'adunanza assembleare può regolamentare l'uso futuro del tetto, per garantire il pari diritto di tutti. E una delibera non è illegittima soltanto perché disciplina l'uso del bene comune, se non incide o lede diritti già acquisiti. Ecco perché, come in questo caso, impugnare una delibera senza dimostrare un reale pregiudizio è inutile e può comportare una condanna alle spese.
In definitiva, il fotovoltaico in condominio è un diritto, ma deve essere esercitato nel rispetto dell'equilibrio tra interessi individuali e collettivi, secondo i principi del codice civile e della costante giurisprudenza.