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Non commette reato chi si rifiuta di spostare la propria auto che intralcia il traffico

Non commette reato chi si rifiuta di spostare la propria auto che intralcia il traffico
Non è reato rifiutarsi di spostare la propria auto che ostacola il traffico se l’ordine verbale dell’agente di polizia municipale non è finalizzato a garantire il rispetto dell’ordine pubblico, bensì la regolare circolazione stradale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4177/2020, ha stabilito che, qualora l’ordine verbale di un agente di polizia municipale non sia volto ad assicurare l’ordine pubblico, ma soltanto la regolare fluidità del traffico, la disobbedienza del guidatore non integra la fattispecie contravvenzionale di inosservanza dei provvedimenti di un’autorità di cui all’art. 650 del c.p..

La vicenda vedeva come protagonista una donna la quale aveva disobbedito all’ordine di un agente di polizia municipale che le aveva intimato di spostare la sua auto la quale, essendo parcheggiata al centro di una strada, impediva il passaggio di un autobus turistico.

Nei giudizi di primo e secondo grado, la donna veniva condannata per il reato di inosservanza dei provvedimenti di un’autorità, disciplinato dall’art. 650 del c.p..
Il difensore dell’imputata, tuttavia, proponeva ricorso in Cassazione eccependo, tra gli altri motivi, la sussistenza di un rapporto di specialità dell'art. 180 del Codice della strada rispetto all’art. 650 del c.p. che, quindi, nel caso in esame, sarebbe stato applicato erroneamente dai giudici di merito. Il difensore osservava, infatti, come il reato previsto dall’art. 650 del c.p. si dovesse considerare integrato soltanto di fronte alla disobbedienza ad un ordine emesso al fine di assicurare l’ordine pubblico. Nella fattispecie concreta, invece, a parere della difesa, l’ordine disatteso dall’imputata era volto a garantire semplicemente il regolare andamento della circolazione stradale.

La Suprema Corte, accogliendo la tesi difensiva, ha annullato senza rinvio la precedente sentenza di condanna per insussistenza del fatto.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, conformandosi a quanto sostenuto dalla difesa nel proprio atto di ricorso, hanno precisato che, nel caso sottoposto al loro giudizio, l’ordine verbale emesso dall’agente di polizia municipale era volto a garantire la regolare fluidità del traffico stradale, non l’ordine pubblico. Per questo motivo, dato che soltanto l’inosservanza di un provvedimento emesso per assicurare l’ordine pubblico può essere punita ai sensi dell’art. 650 del c.p., tale reato non può ritenersi integrato dalla condotta tenuta dall’imputata.


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