Dietro l'apparente automatismo degli autovelox si nasconde spesso un meccanismo tutt'altro che neutrale. Diversi Comuni hanno trasformato questi dispositivi in una vera e propria fonte di entrate facili, installandoli anche su strade che non possiedono i requisiti tecnici richiesti per l'accertamento a distanza.
Una svolta giudiziaria importante ha però rimesso ordine nella materia, ribadendo un principio che tutela in modo diretto chi si mette al volante: la contestazione immediata dell'infrazione resta la regola, mentre l'invio del verbale a casa costituisce un'eccezione ammessa solo in presenza di condizioni ben precise. Quando un ente locale aggira questa logica, il
cittadino ha diritto a vedersi annullare sia la sanzione economica sia la conseguente decurtazione dei punti dalla patente.
Quando la multa a casa è davvero legittima
Il
Codice della strada parte da un presupposto chiaro: chi commette un'infrazione va fermato sul posto, in modo che possa immediatamente esercitare il proprio diritto di replica. Solo su determinate categorie di strade - autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, oppure strade urbane di scorrimento - è consentito derogare a questa regola, perché fermare il veicolo in quei contesti creerebbe pericolo per la circolazione.
Se un
Comune decide di
piazzare un rilevatore su una strada che non rientra in nessuna di queste categorie, semplicemente "riclassificandola" sulla carta, il provvedimento che ne consegue è viziato all'origine e ogni multa che ne deriva può essere impugnata con successo. Non basta, quindi, il cartello o la delibera comunale:
la strada deve possedere davvero, nei fatti, le caratteristiche richieste dalla normativa.
La banchina: il dettaglio che fa saltare la multa
Tra i requisiti tecnici più rilevanti c'è proprio la
banchina, ovvero quella fascia di terreno che costeggia la carreggiata ma resta fuori dall'asfalto percorribile dai veicoli. Secondo l'articolo
2, comma 3, lettera c), del Codice della Strada, questo spazio serve a garantire una sosta di emergenza in sicurezza e un minimo di protezione per chi cammina a piedi lungo la strada. Il
Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 novembre 2001, n. 6792 fissa, poi, le misure minime obbligatorie: almeno un metro per le strade già esistenti e un metro e mezzo per quelle di nuova realizzazione.
Si tratta di uno spazio tutt'altro che simbolico: basti pensare a un automobilista che ha un guasto improvviso e deve accostare senza invadere la corsia di marcia. Se la banchina è più stretta di così, oppure risulta di fatto inutilizzabile, la strada perde automaticamente la qualifica necessaria per ospitare un autovelox fisso con contestazione differita.
La decisione della Cassazione e le sue conseguenze
A rendere concreto questo principio è intervenuta la
Cassazione civile, Sezione II, con l'ordinanza n. 23121 del 13 luglio 2026, che ha respinto il
ricorso presentato da un Comune, confermando in via definitiva l'
annullamento della multa. Nel caso esaminato dai giudici, una
perizia tecnica aveva accertato che la banchina misurava appena sessanta centimetri, ulteriormente limitata da un
guard-rail che ne riduceva ancora lo spazio realmente utilizzabile. Una condizione del genere, hanno spiegato i magistrati, rende impossibile qualunque manovra di emergenza e certifica quindi l'illegittimità dell'autorizzazione prefettizia che aveva permesso l'installazione del dispositivo.
La Corte ha inoltre precisato un punto destinato a orientare i futuri ricorsi: le dimensioni minime della banchina devono essere rispettate lungo l'intero tratto stradale, e non soltanto nel breve segmento in cui è stato collocato l'autovelox. Chi ritiene di aver ricevuto una multa ingiusta può quindi far verificare, anche tramite consulenza tecnica, le reali misure della strada interessata prima di rassegnarsi a pagare.