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Gli autovelox devono essere segnalati con adeguato anticipo e non all'ultimo metro di strada!

Gli autovelox devono essere segnalati con adeguato anticipo e non all'ultimo metro di strada!
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9770 del 12 maggio 2016 è tornata su un argomento di grande interesse per tutti gli automobilisti, vale a dire quello relativo all’autovelox e alle multe comminate per eccesso di velocità, rilevate dall’autovelox stesso.

Come tutti sanno, gli autovelox devono essere adeguatamente segnalati lungo la strada, con la conseguenza che sarebbe illegittima la multa comminata a seguito di una rilevazione dell’autovelox se, lungo la strada, non c’era il cartello che “avvisava” gli automobilisti della presenza dei rilevatori di velocità.

Occorre chiedersi, tuttavia, se tali cartelli debbano essere anche apposti ad una certa distanza dall’autovelox: in altri termini, è legittima la multa se il cartello era posto troppo vicino rispetto al rilevatore di velocità?

Ebbene, la Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, si è trovata proprio ad esaminare un caso in cui il conducente aveva impugnato la multa, in quanto, a suo dire, il cartello che avvisava della presenza dell’autovelox era posto ad una distanza non regolamentare.

In proposito, va osservato che l’art. 2 del Decreto del Ministero dei Trasporti del 15.08.2007, non contiene l’indicazione di una specifica distanza del cartello, limitandosi ad affermare che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse”.

Si tratta, quindi, di una disposizione generica, che si limita a stabilire come gli autovelox debbano essere segnalati con “adeguato anticipo”, senza precisare cosa debba intendersi con tale termine, specificando solo come la distanza debba essere comunque tale da garantire al conducente di vedere per tempo l’autovelox, con la conseguenza che tale distanza potrà variare anche in relazione ai limiti di velocità sussistenti su quel determinato tratto di strada. L’unica disposizione specifica della norma, infatti, è quella relativa all’ipotesi in cui dopo il segnale ci sia un incrocio, dal momento che in questo caso il decreto ministeriale chiarisce che il cartello deve essere installato di nuovo.

E la Corte di Cassazione ha proprio proprio precisato che dal momento che non vi è una norma specifica che stabilisce una precisa distanza che deve essere rispettata nell’installazione dei cartelli che segnalano l’autovelox, sarà compito del giudice valutare caso per caso se, nel caso concreto, sia stato rispettato quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale sopra citato.



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