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Legittima l'installazione dell'autovelox se la strada può essere classificata come "extraurbana"

Legittima l'installazione dell'autovelox se la strada può essere classificata come "extraurbana"
E’ del 4 dicembre 2015 una interessante pronuncia del TAR Piemonte, in materia di legittima installazione dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità (i cosiddetti “autovelox”).

Nel caso esaminato dal TAR, un automobilista aveva agito in giudizio nei confronti del Ministero dell’Interno e del Comune di residenza, al fine di ottenere l’annullamento del Decreto prefettizio con cui venivano autorizzati gli organi di Polizia, ai sensi dell'art.4 L.168/02, ad “impiegare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento stabilite dagli articoli 142 e 148 del Codice della strada”, anche sulla strada comunale nella quale gli era stata comminata una multa per eccesso di velocità, ai sensi degli artt. 142 e 148 codice della strada.

Infatti, in base al succitato art. 4, i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico possono essere installati solamente sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (cioè rispettivamente C - Strade extraurbane secondarie e D - Strade urbane di scorrimento).

Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver ricevuto la multa, aveva impugnato la medesima davanti al Giudice di Pace, presentando un esposto alla Prefettura, “denunciando l’illegittimità del decreto che colloca l’autovelox sulla suddetta strada, erroneamente classificata come strada extraurbana”.

Il Prefetto, tuttavia, con il decreto poi impugnato, aveva classificato nuovamente la strada in questione come “extraurbana”, autorizzando l’installazione dell’autovelox.

L’automobilista, quindi, decideva di rivolgersi al TAR, evidenziando come la strada non potesse essere qualificata come “extraurbana”, con la conseguenza che non poteva nemmeno essere autorizzata l’installazione dell’autovelox.

Detta strada, infatti, secondo la prospettazione del ricorrente, non presentava “le caratteristiche costruttive proprie di una strada extraurbana, cioè la carreggiata legale, le corsie, la banchina con la misura prescritta per una strada extraurbana secondaria”, potendo essere qualificata solo come “strada extraurbana locale”, con conseguente impossibilità di autorizzare l’installazione del velox, ai sensi dell'art.4 L.168/02.

Il TAR, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal ricorrente, dal momento che “la qualificazione della strada come extraurbana è stata effettuata sulla base dell’art 2 del Codice della Strada, che distingue le strade all’interno dei centri abitati e le strade che si sviluppano fuori da questi. Tra questi vengono distinte le autostrade, le strade secondarie urbane ed extraurbane secondarie (lett. C), cioè quelle ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”.

In sostanza, il TAR ricorda che la classificazione delle strade effettuata in base al codice della strada, “fa riferimento non tanto alle dimensioni, ma alla ubicazione della strada (urbana ed extra urbana, se all’interno del centro abitato o all’esterno), alla effettiva destinazione e alla conformazione”.

Di conseguenza, “tra le strade extra urbane, in quanto esterne al centro abitato, si distinguono quelle principali (che devono avere uno spartitraffico centrale di separazione dei flussi di circolazione), da quelle secondarie, per le quali la disposizione si limita a richiedere una unica carreggiata, con una corsia per senso e le banchine, senza tuttavia porre delle precise dimensioni”.

Nel caso di specie, la strada in questione si trovava fuori dal centro abitato e, pertanto, era stata “correttamente classificata come extraurbana”: la stessa infatti, era “fuori dal centro abitato”, era “dotata di due corsie”, era “priva di uno spartitraffico centrale” ma presentava delle “banchine”, dal momento che vi era “su entrambi i lati uno spazio tra la linea di margine e il ciglio erboso”.

Essendo corretta la qualificazione della strada come extraurbana secondaria, dunque, non poteva “essere censurata la scelta dell’Amministrazione di posizionare il sistema di controllo di velocità anche su detto tratto di strada”.

Alla luce dei principi sopra esposti, il TAR non poteva che rigettare il ricorso, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.





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