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In caso di pių codifensori, č valida la notifica della sentenza eseguita ad uno solo di essi

In caso di pių codifensori, č valida la notifica della sentenza eseguita ad uno solo di essi
La notifica della sentenza di primo grado ad uno soltanto dei codifensori è valida ed idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
La Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26076/2020, si è pronunciata in ordine alla possibilità o meno di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, dall’avvenuta notificazione della sentenza di primo grado ad uno soltanto dei codifensori di una parte.

La questione nasceva dalla sentenza con cui la Corte d’Appello di Firenze aveva dichiarato improponibile, per tardività, un appello proposto dinanzi ad essa. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, gli appellanti avevano errato nel proporre la propria impugnazione entro il termine lungo dei sei mesi, in quanto la notifica della sentenza di primo grado a mezzo pec ad uno soltanto dei loro codifensori era, ad avviso dei giudicanti, comunque valida ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, pari a trenta giorni.

Gli originari convenuti, rimasti, pertanto, soccombenti in appello, ricorrevano dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando come la pronuncia di secondo grado avesse violato la l. n. 53/1994, nonché l’art. 170 del c.p.c., avendo omesso di considerare il fatto che la sentenza di prime cure fosse stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata di uno solo dei loro difensori costituiti, con la conseguenza che, stante la nullità di detta notificazione, il loro atto d’appello avrebbe dovuto essere considerato pienamente tempestivo.

La Suprema Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso, giudicandolo totalmente infondato.

A tal proposito gli Ermellini hanno, innanzitutto, evidenziato come, ai sensi dell’art. 175 del c.p.c., dopo la costituzione in giudizio, tutte “le notifiche e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito”. Oltre a ciò, il consolidato orientamento della stessa Corte di legittimità a Sezioni Unite ha, altresì, stabilito che “in caso di mandato ad litem conferito a più difensori (che si presume disgiunto in difetto di prova contraria) non è nulla la comunicazione o la notificazione ad uno soltanto di essi del provvedimento del giudice, essendo essa sufficiente per il raggiungimento dello scopo (Cass. Civ., SS.UU., n. 12924/2014).

Alla luce di tali precisazioni, dunque, i giudici della Corte di Cassazione non hanno potuto far altro che rilevare come la Corte d’Appello non avesse errato nel censurare la tardività dell’impugnazione proposta dai ricorrenti, considerato che la notifica della sentenza di primo grado, eseguita all’indirizzo pec di uno soltanto dei codifensori, è da ritenere pienamente valida ed efficace, oltre che idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ex art. 325 del c.p.c.


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