Eppure il quadro giuridico europeo è ormai molto chiaro: la prima copia, quando viene richiesta nell'ambito del diritto di accesso ai dati personali, deve essere rilasciata senza alcun costo imposto al richiedente. A stabilirlo non è soltanto il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) - dai suoi articoli 12 e 15 nasce il diritto alla gratuità - ma anche una importante e recente sentenza della giurisprudenza comunitaria.
Il diritto unionale è molto preciso a riguardo e riconosce a ogni interessato il diritto di sapere se un'organizzazione tratta dati personali che lo riguardano e di ottenerne una copia. Lo stesso regolamento stabilisce che la prima copia dei dati deve essere fornita senza spese, mentre soltanto per eventuali copie successive il titolare del trattamento può richiedere un contributo economico ragionevole e, comunque, limitato ai soli costi amministrativi sostenuti.
Per anni, molte aziende sanitarie hanno ignorato questo apparato di regole, continuando ad applicare le tradizionali tariffe previste dalla normativa nazionale sul rilascio della documentazione sanitaria. Secondo le strutture, la cartella clinica sarebbe un documento diverso rispetto alla semplice copia dei dati personali. Tuttavia, a fugare ogni dubbio sulla reale portata dei diritti dei cittadini in tema di accesso a dati sanitari, è stata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22).
La vicenda nasceva in Germania, dove un paziente desiderava ottenere la propria cartella clinica. La donna sospettava infatti di essere stato vittima di un errore medico e voleva valutare l'eventuale esercizio di un'azione legale, per fare luce sulle effettive responsabilità. Tuttavia, il dentista le aveva richiesto il pagamento delle spese di riproduzione, facendo leva sulla normativa tedesca. Ebbene i giudici del Lussemburgo hanno dichiarato l'incompatibilità di tale disciplina nazionale con il dettato del GDPR, affermando un principio destinato a valere in tutti gli Stati membri.
Uno degli aspetti più significativi della decisione della Corte di Giustizia UE riguarda la motivazione della richiesta. Il paziente non è tenuto a spiegare perché desidera ottenere la propria documentazione sanitaria. Al contempo, ha tutto il diritto di:
- controllare la correttezza delle diagnosi;
- verificare le cure ricevute;
- chiedere un secondo parere medico;
- valutare una possibile responsabilità sanitaria;
- ricostruire la propria storia clinica;
- conservare la documentazione per esigenze future.
Non solo. La copia deve essere completa, fedele e intelliggibile e non una semplice sintesi predisposta dal medico o dalla struttura sanitaria. L'evidente fine è poter comprendere appieno tutti i dati sanitari collegati a diagnosi, prescrizioni terapeutiche, interventi chirurgici, pareri dei dottori, referti medici, risultati degli esami ecc. D'altronde, una documentazione incompleta o rielaborata potrebbe omettere informazioni rilevanti e compromettere il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso previsto dal GDPR.
Quanto appena precisato contrasta - come detto - con una pratica quotidiana per cui, in base a quanto si apprende da fonti giornalistiche, numerosi ospedali e cliniche continuano a pubblicare tariffari che includono costi per il rilascio della cartella clinica. Ebbene, si tratta di richieste che, se riguardano la prima copia richiesta nell'ambito del diritto di accesso ai dati personali, non appaiono in alcun modo conciliabili con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia.
Se ci si interroga del perché non poche aziende sanitarie continuino tuttora ad applicare le tariffe, la risposta può essere rintracciata nella coesistenza di due discipline diverse e, tra loro, non perfettamente integrabili. Infatti, da un lato esiste la normativa sanitaria italiana, che da molti anni prevede tariffe per il rilascio della documentazione clinica, concepite per coprire le spese di riproduzione e gestione amministrativa. Dall'altro lato, il GDPR ha introdotto, invece, un diritto di accesso ai dati personali molto più ampio, successivamente interpretato dalla Corte di Giustizia nel senso che - quando la cartella clinica costituisce lo strumento necessario per conoscere tali dati - la prima copia deve essere gratuita.
Molte strutture non hanno ancora aggiornato regolamenti interni, procedure operative, modulistica e tariffari, continuando ad applicare criteri precedenti all'entrata in vigore del Regolamento europeo o comunque anteriori alla sentenza del 2023.
Oggi richiedere gratuitamente la propria cartella clinica non è però operazione complessa. Per esercitare il relativo diritto non è necessario rivolgersi a un avvocato, né utilizzare moduli particolari. È sufficiente inviare una richiesta scritta al titolare del trattamento dei dati personali, ossia ospedale, ASL, clinica privata, medico di medicina generale o, ancora, al professionista sanitario interessato. La domanda è trasmissibile anche tramite PEC o raccomandata. Nella richiesta è opportuno richiamare espressamente l'art. 12 (il suo paragrafo 5 parla espressamente di gratuità), l'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679, come pure la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 ottobre 2023 (causa C-307/22).
Anche il Garante per la protezione dei dati personali, nel suo sito web ufficiale, ha chiarito che la richiesta rientra pienamente nell'ambito del GDPR. Di conseguenza, il titolare del trattamento deve fornire una risposta ordinariamente entro trenta giorni. Qualora la struttura sanitaria continui a pretendere il pagamento della prima copia della cartella clinica, il cittadino potrà innanzitutto chiedere quale sia la base normativa che giustifica tale richiesta. E se il diniego o la richiesta economica persistono, sarà possibile:
- presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
- rivolgersi all'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il riconoscimento del proprio diritto.
Attenzione però, il principio della gratuità non è assoluto. Il GDPR consente infatti al titolare del trattamento di chiedere un contributo economico, oppure di rifiutare la richiesta, quando essa sia manifestamente infondata o eccessiva: lo indica il paragrafo 5 dell'art. 12 del Regolamento. In questi casi, però, spetta alla struttura sanitaria dimostrare che ricorrono effettivamente tali presupposti. Inoltre, un costo può essere richiesto per eventuali copie ulteriori rispetto alla prima, purché sia ragionevole e proporzionato ai costi amministrativi realmente sostenuti.