I soggetti coinvolti
Il provvedimento distingue tre ruoli che, nella pratica, vengono spesso confusi. Il titolare del diritto è il lavoratore o il pensionato a cui la prestazione fa capo, individuato tra i dipendenti del Gruppo Poste Italiane soggetti alla trattenuta mensile dello 0,40% prevista dall'art. 3 della legge n. 208 del 27 marzo 1952, gli ex dipendenti IPOST sottoposti alla medesima trattenuta e i pensionati che hanno già maturato questo requisito nel corso della carriera.
Il richiedente è invece chi materialmente inoltra la domanda. Può coincidere con il titolare oppure, se il titolare è deceduto o decaduto dalla responsabilità genitoriale, con il coniuge, la persona unita civilmente, l'altro genitore o il tutore del beneficiario.
Il beneficiario, infine, è sempre il figlio o l'orfano nato oppure adottato nel corso dell'anno solare 2025. Per le adozioni conta la data del provvedimento con cui l'autorità italiana competente ha disposto o riconosciuto l'adozione, non quella dell'effettivo ingresso del minore in famiglia.
Un contributo limitato nel numero delle posizioni
L’INPS mette a disposizione 960 contributi, ciascuno di importo pari a 500 euro. Non si tratta quindi di un diritto riconosciuto automaticamente a chiunque, in possesso dei requisiti, presenti domanda, ma di una misura che verrà erogata in base a una graduatoria, con un numero di posizioni finanziabili predeterminato. Proprio per questo è particolarmente importante la posizione occupata in classifica.
Termini e modalità per presentare la domanda
La finestra per l'invio è aperta dalle ore 12:00 del 1° settembre 2026 e si chiude alle ore 12:00 del 30 ottobre 2026. L'accesso avviene esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale Prestazioni Welfare raggiungibile dall'area riservata del sito dell'Istituto, previa autenticazione con SPID, CIE o CNS. Non sono ammesse altre modalità di presentazione, se non il supporto del Contact Center per difficoltà tecniche non riconducibili a problemi di identità digitale, opzione comunque esclusa per le domande di adozione.
Le famiglie con più figli nati o adottati nel 2025, o con beneficiari appartenenti a nuclei diversi, devono presentare una domanda distinta per ciascun bambino. Il modulo richiede l'indicazione di un IBAN italiano, bancario, postale o di carta prepagata abilitata a ricevere bonifici della Pubblica Amministrazione. Restano esclusi dall'accredito i libretti di risparmio postale. Per le adozioni perfezionate nel 2025 va inoltre allegato, in formato digitale, il provvedimento dell'autorità italiana competente, insieme alla dichiarazione di conformità all'originale resa sul modello AP17.
Una volta inviata e protocollata, la domanda non può più essere modificata. L'unico rimedio consiste nel trasmetterne una nuova, perché l'INPS istruisce esclusivamente l'ultima domanda ricevuta entro la scadenza. Nei 7 giorni lavorativi successivi alla chiusura del bando — dunque entro il 10 novembre 2026 — è possibile collegarsi al portale online e controllare come è stata istruita la pratica, attivando la funzione “Modifica dati per riesame” quando i dati acquisiti non corrispondono a quelli reali.
Il peso dell'ISEE nella formazione della graduatoria
La posizione in graduatoria dipende anzitutto dal valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario. Occorre quindi aver già presentato, prima dell'invio della domanda, la Dichiarazione Sostitutiva Unica utile al calcolo dell'ISEE ordinario oppure, se ne ricorrono i presupposti, dell'ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi. L'ente previdenziale acquisisce automaticamente il valore, senza che il richiedente debba allegarlo.
Controlli, sanzioni e strumenti di tutela
L'INPS effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. 445/2000, mentre l'Agenzia delle Entrate verifica eventuali difformità tra i dati autocertificati nella DSU e quelli presenti in anagrafe tributaria, secondo l'art. 34, commi 5 e 6, della legge 183/2010. Dichiarazioni mendaci o l'uso di atti falsi espongono a sanzioni penali. A questo si aggiunge, come previsto dall'art. 75 del d.P.R. 445/2000, la revoca del beneficio già erogato e la restituzione di quanto ricevuto senza averne titolo.
Chi ritiene la propria posizione in graduatoria non corretta può presentare istanza di riesame entro 30 giorni dalla pubblicazione della classifica, indirizzata alla Direzione centrale Credito, Welfare e Strutture sociali, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure PEC inviata da una casella certificata.