Con la
sentenza n. 2088/2026, la
Corte d'Appello di Roma ha fissato un paletto destinato a incidere su molte richieste di assegno sociale respinte dall'INPS. I giudici hanno chiarito che il diritto a questa prestazione dipende esclusivamente dallo
stato di bisogno effettivo, cioè dai redditi che una persona percepisce realmente al momento della domanda. Non conta, quindi, se in passato quella stessa persona possedeva immobili poi venduti, donati o dati in affitto: quei beni, una volta usciti dal patrimonio, non possono più essere considerati come una fonte di reddito "potenziale" da sommare a quello attuale.
L'unica eccezione riguarda i casi in cui l'INPS riesca a dimostrare che la cessione degli immobili sia stata pilotata proprio per simulare artificiosamente uno stato di bisogno che in realtà non esiste. In assenza di questa prova, però, il passato patrimoniale del richiedente non può essere usato contro di lui.
Il caso concreto: dalla separazione alla richiesta di assegno sociale
La vicenda riguarda un uomo che aveva presentato domanda di assegno sociale ai sensi dell'
art. 3, comma 6, della Legge n. 335/1995. L'INPS aveva respinto la richiesta perché l'uomo era stato in passato
proprietario di diversi immobili, ceduti nel tempo tramite
donazione, vendita o
locazione. Secondo il richiedente, però, quelle scelte non erano state affatto libere: gli immobili erano stati trasferiti alla
ex moglie in seguito ad accordi presi in sede di
separazione personale, e le successive cessioni erano state determinate da un peggioramento concreto della sua situazione economica.
Il
Tribunale di Roma, in
primo grado, aveva dato ragione all'INPS, ritenendo che la disponibilità passata di quei beni non potesse essere semplicemente ignorata, perché avrebbe comunque attenuato lo stato di indigenza dichiarato. Una lettura molto rigida, che di fatto trasformava un patrimonio non più esistente in un ostacolo concreto all'accesso alla prestazione assistenziale.
Le ragioni dell'appello e la svolta della Corte
Contro questa decisione, l'uomo ha proposto appello, lamentando la violazione dell'
art. 2697 del c.c. (che regola l'
onere della prova) e dell'
art. 3, commi 6 e 7, della L. 335/1995, oltre a un vizio di motivazione per illogicità. Secondo la difesa, il Tribunale aveva attribuito peso a redditi soltanto ipotetici e alla presunta volontarietà dello stato di bisogno, senza tenere conto del fatto che le cessioni immobiliari erano state imposte da obblighi familiari e da reali difficoltà economiche sopravvenute.
La Corte d'Appello ha accolto queste argomentazioni, richiamando gli orientamenti più recenti della
Corte di Cassazione in materia previdenziale. I giudici hanno ribadito alcuni punti fermi:
non rilevano gli indici di autosufficienza economica diversi dal reddito effettivo, non rilevano i redditi solo potenziali (comprese eventuali prestazioni mai richieste) e non è necessario che lo stato di bisogno sia "incolpevole". In altre parole, anche se una persona ha in qualche modo contribuito, con le proprie scelte, a trovarsi in difficoltà economica, questo non le preclude l'accesso all'assegno sociale, a meno che non emerga una volontà fraudolenta di aggirare la legge.
Le conseguenze pratiche per chi ha ceduto immobili in passato
Applicando questi principi al caso specifico, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse commesso un errore nel dare peso alla
proprietà passata degli immobili e alla scelta di cederli, valorizzando così una capacità economica ormai non più esistente. Un aspetto centrale della decisione riguarda inoltre
l'onere della prova: non è il richiedente a dover dimostrare la propria
buona fede, ma
è l'INPS a dover provare, con elementi concreti, che dietro le cessioni immobiliari si nascondesse un disegno elusivo.
Nel caso esaminato, l'Istituto non aveva fornito alcuna prova in tal senso, né aveva contestato in modo specifico l'entità dei redditi realmente percepiti dall'uomo. Per questo motivo, la Corte ha riformato la
sentenza di primo grado,
riconoscendo il diritto all'assegno sociale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e condannando l'INPS al pagamento degli arretrati maturati, oltre agli
interessi e alle spese legali dei due gradi di
giudizio. Una pronuncia che offre un margine di tutela importante a chi, dopo una separazione o un periodo di difficoltà, si è visto negare l'assegno sociale solo perché in passato aveva avuto la proprietà di una casa poi ceduta.