Una riliquidazione che riapre tre anni di pagamenti
La vicenda nasce da una pensione di invalidità con decorrenza dicembre 2021. Nel novembre 2024 l'Inps comunica alla titolare una riliquidazione del trattamento, sostenendo che tra gennaio 2022 e novembre 2024 le fossero state erogate quote di assegno non spettanti. Il motivo indicato dall'Istituto riguarda i limiti reddituali fissati dalla legge n. 335 del 1995, che regola la non cumulabilità tra l'assegno ordinario di invalidità e i redditi da lavoro dipendente. Secondo l'Inps, il reddito della donna avrebbe superato quella soglia, generando un indebito pari a 15.160,71 euro.
La pensionata si oppone alla richiesta di recupero. Nel ricorso davanti al giudice del lavoro sostiene, tra l'altro, la tardività dell'azione dell'Inps e che le somme percepite non possano comunque essere richieste indietro, perché la sua situazione reddituale era già nota all'ente.
Perché non tutto l'indebito previdenziale va restituito
Al centro della decisione vi è una regola che molti pensionati ignorano. A differenza di quanto avviene nei rapporti tra privati, dove chi ha ricevuto un pagamento non dovuto deve normalmente restituirlo ai sensi dell'art. 2033 del c.c., in ambito previdenziale la disciplina è diversa. La Corte Costituzionale ha più volte ricordato che le pensioni servono a coprire le esigenze primarie di chi le percepisce e della propria famiglia e che questo affidamento merita una tutela rafforzata quando l'errore non è imputabile al pensionato.
Le norme di riferimento sono l'art. 52 della legge 88/1989 e l'art. 13 della legge 412/1991. Dal combinato disposto di queste norme discende il principio secondo cui l'ente previdenziale può recuperare le somme versate per errore solo se sussistono contemporaneamente quattro condizioni.
Le quattro condizioni che bloccano la richiesta di restituzione
In primo luogo, il pagamento deve derivare da un provvedimento formale e definitivo. La seconda condizione è che il provvedimento sia stato comunicato all'interessato. Terzo, l'errore all'origine del pagamento indebito deve essere imputabile all'ente che eroga la prestazione, non al percettore. Infine, non deve esserci dolo da parte di chi ha ricevuto la pensione, condizione che viene meno anche quando quest'ultimo ha omesso o comunicato in modo incompleto fatti rilevanti per il diritto o per l'importo della prestazione, a patto che l'ente non ne fosse già a conoscenza. Basta che manchi anche solo una di queste quattro condizioni perché l'indebito torni ripetibile secondo le regole ordinarie.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Chieti, il giudice ha verificato che tutti e quattro i requisiti erano presenti. Il provvedimento esisteva ed era stato comunicato. L'errore era imputabile all'Inps, che non aveva applicato la trattenuta per non cumulabilità prevista dalla legge 335/1995 pur potendo verificare in anticipo la posizione lavorativa della richiedente. La donna, dipendente dell'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo dal 1986, aveva peraltro dichiarato il proprio reddito da lavoro e la propria iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti già nella domanda amministrativa del novembre 2021. Quei dati, inoltre, risultavano anche dall'estratto contributivo e dalle denunce trasmesse periodicamente dal datore di lavoro. Nessun occultamento, dunque, e nessuna colpa della pensionata.
Pertanto, in base a questi elementi, il Tribunale ha dichiarato inesistente il diritto dell'Inps a procedere alla ripetizione delle somme contestate con la lettera del novembre 2024. L'Istituto è stato condannato a restituire quanto eventualmente già trattenuto sui ratei di pensione o versato dalla ricorrente.