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Invalidità civile lieve, ecco le agevolazioni che ti spettano e le differenze con la Legge 104

Sanità - -
Invalidità civile lieve, ecco le agevolazioni che ti spettano e le differenze con la Legge 104
Nel caso di invalidità civile lieve, la persona ha diritto ad una serie di benefici ed agevolazioni. La legge precisa quali
Che cos’è l’invalidità civile? La legge (L. 118/1971) stabilisce che l’invalidità civile viene riconosciuta a chi ha una menomazione fisica, intellettiva e/o psichica che causa una permanente incapacità lavorativa non inferiore a un terzo.

Per valutarne la sussistenza, un’apposita Commissione medica dell’ASL competente procederà ad accertamenti medici e clinici. La Commissione può accertare vari livelli di gravità dell’invalidità:
  • dal 33% al 66%, si parla di invalidità civile lieve;
  • dal 67% al 99%, si ha un’invalidità civile medio-grave;
  • con il 100% di invalidità, si parla di non autosufficienza.


In relazione alla gravità della patologia accertata, la Commissione medica attribuisce una percentuale di invalidità. In base a questa percentuale, si ha diritto a determinati benefici.

Nel caso di invalidità civile lieve, si ha diritto alle agevolazioni Legge 104 e ad altri benefici?

Se la patologia invalidante compromette fortemente le condizioni di salute del soggetto, oltre all’invalidità civile, è possibile ottenere il riconoscimento dello “stato di handicap grave”. L’accertamento di questa condizione consente di accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104/1992.

Secondo la normativa (decreto ministeriale n. 329/1999, come modificato dai d.m. n. 279/2001 e n. 296/2001), le malattie invalidanti, che danno diritto alla Legge 104, sono quelle che determinano una diminuzione della capacità lavorativa superiore al 75% o un’invalidità permanente (anche se parziale) o una menomazione stabile o progressiva.

Allora, detto questo, sono previsti dei benefici in presenza di un’invalidità civile riconosciuta in una percentuale dal 33% al 66%?

In realtà, con un’invalidità civile lieve, non si ha diritto a trattamenti economici da parte dell’INPS (come assegno mensile di assistenza o pensione di inabilità). Infatti, l’INPS eroga prestazioni economiche soltanto in caso di invalidità dal 74% in su.

Tuttavia, il sistema prevede una serie di agevolazioni che spettano all’invalido civile lieve.

Se viene riconosciuta un’invalidità civile del 33%, si ha diritto alla fornitura gratuita di protesi, ausili e presidi (protesi come gli apparecchi acustici, ausili come carrozzelle o presidi come cateteri), previste dal c.d. nomenclatore dell’assistenza protesica: cioè, il documento del Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a carico del SSN.

Per ottenere queste apparecchiature gratuitamente, occorrono una prescrizione e un piano riabilitativo-assistenziale individuale formulati da un medico specialista. È l’ASL a fornire questi strumenti. Pertanto, è il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) a garantire questo tipo di prestazioni.

Peraltro, in caso di invalidità civile lieve almeno del 46%, si ha diritto all’iscrizione nelle categorie protette ai sensi della Legge n. 68 del 1999 e nelle liste di collocamento privato.
Bisogna rivolgersi al Centro per l’Impiego della provincia di residenza, presentando il verbale della Commissione medica e compilando un apposito modulo. Questo modulo serve perché il richiedente deve attestare queste circostanze: di avere più di 15 anni e di non essere in età pensionabile, di essere disoccupato e di avere il 46% di invalidità civile.

Infine, con un’invalidità civile dal 51% in su, il lavoratore dipendente può chiedere un congedo per cure relative alla patologia per cui è stata riconosciuta l’invalidità, per un periodo non superiore a 30 giorni ogni anno. La domanda va presentata al datore, con la richiesta del medico convenzionato con il SSN o appartenente a struttura sanitaria pubblica. Il lavoratore deve documentare la sottoposizione alle cure.

Il congedo non rientra nel periodo di comporto (ossia, il periodo di conservazione del posto).

È un congedo retribuito. Esso è a carico del datore di lavoro e il dipendente ha diritto al proprio stipendio secondo il regime economico delle assenze per malattia. Pertanto, è sempre necessario verificare se il contratto collettivo di riferimento prevede la possibilità di avere queste assenze per invalidità.


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