La rateizzazione si conferma quindi come la principale alternativa alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ossia alla cosiddetta rottamazione quinquies introdotta dalla legge di Bilancio 2026 nell'ambito delle misure di pace fiscale. Chi non può beneficiare della definizione agevolata può comunque chiedere di dilazionare il pagamento delle somme dovute, secondo regole che dal prossimo anno diventeranno ancora più favorevoli.
Dal 2027 entrerà in vigore una nuova fase della riforma, che consentirà ai contribuenti con debiti fino a 120mila euro di pagare le cartelle in un periodo massimo di otto anni, senza dover dimostrare la propria situazione economica.
Come è noto la rottamazione permette, quando prevista dalla legge, di estinguere il debito beneficiando dell'eliminazione di alcune componenti accessorie, come determinate sanzioni e interessi. La rateizzazione ordinaria, invece, segue una logica diversa: il contribuente continua a dover versare l'intero importo dovuto, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi previsti dalla normativa, ma può suddividere il pagamento in un numero maggiore di rate mensili, rendendo il debito più facilmente sostenibile dal punto di vista economico. È la soluzione ordinaria prevista per chi non ha aderito alla definizione agevolata o non possiede i requisiti per accedervi.
Le novità in oggetto derivano dal D.Lgs. 110/2024, uno dei decreti attuativi della riforma della riscossione. I suoi punti chiave sono la pianificazione annuale delle attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il discarico automatico dei crediti non riscossi e la revisione delle rateizzazioni.
In particolare, all'art. 13 del decreto, il legislatore ha previsto un aumento progressivo del numero massimo delle rate concedibili. In sintesi:
- fino al 2024 era possibile ottenere una dilazione ordinaria fino a 72 rate mensili, cioè sei anni;
- per le domande presentate nel biennio 2025-2026 il limite è stato elevato a 84 rate mensili, equivalenti a sette anni;
- dal primo gennaio 2027 le richieste presentate nel 2027 e nel 2028 potranno beneficiare di un piano fino a 96 rate mensili, appunto otto anni di tempo per estinguere il debito.
La riforma della riscossione non si fermerà qui. Dal 2029 il numero massimo delle rate salirà ancora a 108, consentendo una dilazione complessiva fino a nove anni. L'obiettivo è quello di rendere il sistema della riscossione più flessibile, favorendo l'adempimento spontaneo e riducendo il numero dei contribuenti impossibilitati a rispettare piani di pagamento troppo onerosi.
Le regole sono, però, diverse se il debito complessivo supera i 120mila euro. Non basterà una semplice dichiarazione: per ottenere la rateizzazione sarà necessario allegare una documentazione che dimostri l'effettiva situazione di temporanea difficoltà economica. La valutazione sarà compiuta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione sulla base dei parametri previsti dalla normativa. Più nel dettaglio, per le persone fisiche - e i titolari di ditte individuali in regimi semplificati - avrà particolare rilievo l'ISEE (Dpcm 159/2013), mentre per le imprese e gli altri soggetti saranno presi in considerazione specifici indicatori economico-finanziari (Indice di Liquidità, Indice Alfa e, per i condomini, l'indice Beta). Se i requisiti risultano soddisfatti, l'Agente della riscossione potrà concedere un piano di pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili, corrispondenti a dieci anni.
C'è poi il delicato tema della decadenza dal piano. Ottenere la rateizzazione non significa, infatti, poter rinviare liberamente i pagamenti. La normativa prevede che il contribuente perda il beneficio della dilazione se omette il pagamento di otto rate, anche non consecutive. La decadenza comporta la cessazione del piano di rateizzazione e consente all'Agente della Riscossione di riprendere le ordinarie attività di recupero del credito secondo le modalità previste dalla legge. Ecco perché è fondamentale rispettare con regolarità le scadenze previste dal piano concesso.
Inoltre, la normativa dedica una speciale tutela ai contribuenti colpiti da eventi straordinari. Possono beneficiare delle 120 rate coloro che si trovano in situazioni di obiettiva difficoltà, dovute - ad esempio - a calamità naturali, terremoti, alluvioni, incendi o altri fatti che abbiano provocato l'inagibilità totale dell'unico immobile destinato ad abitazione del nucleo familiare, oppure dell'unico immobile utilizzato come studio professionale o sede dell'impresa. In tali circostanze, è sufficiente presentare una certificazione di inagibilità rilasciata dal Comune competente non oltre sei mesi prima della domanda di rateizzazione. Ciò consentirà al contribuente - sia esso persona fisica o impresa - di ottenere automaticamente un piano fino a 120 rate mensili, indipendentemente dall'importo complessivo del debito. La riforma della riscossione rispecchia la visione lungimirante del legislatore. Come visto, l'obiettivo è rendere più sostenibile il pagamento grazie all'aumento progressivo del numero delle rate. Vero è che l'estensione dei tempi di pagamento non modifica l'ammontare del debito - vi saranno pur sempre da pagare imposte, sanzioni e interessi previsti dalla legge - ma offre ai contribuenti una maggiore flessibilità nell'adempimento.
Per i debiti fino a 120mila euro la procedura rimane inoltre particolarmente semplificata, mentre per gli importi superiori resta necessario dimostrare un'effettiva difficoltà economica. Nei casi più gravi, come quelli derivanti da calamità o eventi eccezionali che rendano inagibile l'unico immobile del contribuente, la legge riconosce invece una tutela rafforzata, consentendo l'accesso diretto a un piano di pagamento fino a dieci anni.