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Accesa conflittualità tra genitori: cosa può fare il giudice?

Famiglia - -
Accesa conflittualità tra genitori: cosa può fare il giudice?
Nell’adottare i provvedimenti relativi alla prole il giudice può disporre anche l’affido al Comune di residenza.
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere da ciascuno di essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale. È quanto previsto dall’art. 337 ter c.c. È soltanto l’interesse morale e materiale del figlio, infatti, che deve essere tenuto in considerazione dal giudice come criterio guida quando, nei procedimenti di separazione o divorzio o comunque di affidamento, deve prendere i provvedimenti relativi alla prole.
Ma, nel decidere concretamente circa l’affidamento dei figli, quali strade sono percorribili per il giudice?
La risposta a tale quesito, in primo luogo, è fornita dallo stesso art. 337 ter c.c., il quale prevede che il giudice può:
  • prendere atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all’interesse della prole;
  • disporre, preferibilmente, l’affidamento congiunto ad entrambi i genitori;
  • disporre l’affidamento esclusivo a uno solo di essi qualora ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore;
  • dispone l’affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori.
La norma in esame non prevede quindi espressamente, tra i vari provvedimenti adottabili, l’affidamento al Comune di residenza.
Sul punto, tuttavia, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, con sentenza n. 32404 dell’8 novembre 2021, affermando la legittimità di una simile decisione del giudice in considerazione dell’ampio potere che l’art. 337 ter c.c. assegna al giudice e del criterio guida sopra citato: l’affidamento al Comune, infatti, laddove sussista una comprovata situazione di grave conflittualità tra genitori, è sicuramente una misura rispondente all’interesse morale e materiale del figlio.

La Suprema Corte, in particolare, si è pronunciata sull’impugnazione proposta avverso una sentenza della Corte d’appello di Brescia che, riformando parzialmente il decreto del Tribunale, aveva disposto l’affido del minore al Comune di residenza, con riferimento alle decisioni di particolare importanza, incaricando i servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare i rapporti tra il minore e il padre. A tale decisione la Corte distrettuale era giunta valorizzando la gravemente compromessa situazione familiare da cui proveniva il minore, accertata mediante l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.
In particolare, la pronuncia di seconde cure era stata censurata – limitatamente a quanto qui di interesse – per violazione o falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c. nella parte in cui aveva appunto disposto l’affidamento del minore al Comune di residenza.
Ritenendo che il ricorrente stesse abbia in realtà proposto una rivisitazione del merito, la Cassazione ha dunque dichiarato il ricorso inammissibile. Segnatamente, la Corte ha precisato che i giudici di secondo grado avevano correttamente applicato la norma citata, che “attribuisce un potere amplissimo al giudice di merito in ordine all’adozione dei provvedimenti più convenienti per la prole”. Nel caso di specie, infatti, la Corte distrettuale aveva correttamente valorizzato l’espletata consulenza tecnica, che aveva attestato l’esistenza di una accesa conflittualità genitoriale, la quale sfociava in un comportamento aggressivo e violento del padre nonché in un’oggettiva difficoltà della madre, soggetto debole, ad avere con questo un sereno confronto al fine di prendere le decisioni di rilievo riguardanti il figlio.
Per tali ragioni, dunque, correttamente la Corte d’appello aveva rilevato una “marcata inidoneità genitoriale” e aveva affidato il minore ad un ente esterno anziché disporre l’affido condiviso.


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