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Articolo 120 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Diritto di querela

Dispositivo dell'art. 120 Codice Penale

Ogni persona offesa da un reato(1) per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta [8-11; c.p.p. 342] o istanza [9, 10; c.p.p. 341] ha diritto di querela(2).

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore(3).

I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela [125], e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato [543, 597].

Note

(1) Per persona offesa da un reato s'intende il soggetto passivo del reato, ovvero il detentore del bene giuridico che ha subito l'offesa, la lesione o la messa in pericolo dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale. Non deve confondersi con il danneggiato, che invece è chiunque abbai subito un danno dal reato (come i parenti della vittima di un omicidio) e d in quanto tale ha diritto ad esercitare l'azione civile nel processo penale e non la querela.
(2) La querela è una dichiarazione di volontà con la quale la persona offesa d un reato chiede all'Autorità giudiziaria di procedere contro chi ha commesso il fatto ed in quanto tale è anche una condizione di procedibilità, che trova applicazione dunque quando non sia possibile procedere d'ufficio, o su richiesta od istanza.
(3) Per i minori infraquattordicenni, il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori ed in caso di contrasto prevarrà la volontà del genitore che intende presentare la querela, oppure in mancanza di un soggetto che abbia la rappresentanza del minore, la querela può essere esercitata da un curatore speciale, a norma dell'articolo seguente.

Ratio Legis

La procedibilità a querela di parte per determinati reati costituisce una deroga al principio di obbligatorietà dell'azione penale [v. Cost. 112] e trova la propria ratio nella considerazione della minima importanza della fattispecie criminosa o nella necessità di evitare il pregiudizio dato dallo strepitus fori a carico della parte offesa. Si ricordi che, sebbene una parte minoritaria della dottrina consideri la querela come una delle condizioni obiettive di punibilità (v. art. 44), l'opinione prevalente propende per riconoscerle esclusiva rilevanza processuale.

Spiegazione dell'art. 120 Codice Penale

La querela è un atto giuridico di natura negoziale con il quale un soggetto privato, titolare del relativo diritto, indica il fatto per il quale chiede che l'organo pubblico di giustizia si attivi ed inizi l'azione penale.

La querela rappresenta altresì una tipica condizione di procedibilità, senza il quale l'azione penale, nei casi in cui per l'ipotesi di reato sia prevista la procedibilità a querela di parte e non d'ufficio, non può essere esercitata.

Titolare del diritto di querela è solamente la persona offesa dal reato, e non il mero danneggiato, il quale ha solo subito un danno patrimoniale dalla commissione del fatto e può comunque costituirsi parte civile all'interno del processo penale o agire in un autonomo giudizio civile.

La persona offesa è invece il titolare dell'interesse protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione al pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi che solo in via generale sono pregiudicati dall'azione delittuosa.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti (art. 414) il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore, mentre i minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati (art. 415) possono presentare regolarmente querela, ma contemporaneamente hanno la stessa facoltà rispettivamente anche i genitori o il tutore ovvero il curatore, e il minore e l'inabilitato non può opporvisi.

In quest'ultimo caso è stato altresì chiarito che il genitore o il tutore/curatore ha il diritto di presentare querela in vece del figlio o del pupillo anche qualora questi ultimi non siano a conoscenza che nei loro confronti è stato commesso un reato.

Massime relative all'art. 120 Codice Penale

Cass. pen. n. 25134/2023

In tema di truffa contrattuale, ove il reato sia commesso con condotte aventi ad oggetto la stipula di contratti conclusi mediante rapporti intrattenuti non direttamente con la persona giuridica titolare del patrimonio aggredito, ma con sue articolazioni (quali le agenzie o le filiali degli istituti di credito), la facoltà di proporre querela deve essere riconosciuta non solo ai rappresentanti legali della società, ma anche ai soggetti che in quella specifica articolazione, in ragione dell'organizzazione interna dell'ente e dei ruoli in esso rivestiti, sono contrattualmente obbligati a vigilare sulle attività svolte nei contatti con il pubblico e a garantire la tutela del patrimonio aziendale.

Cass. pen. n. 8659/2022

Il diritto di querela per il reato di appropriazione indebita spetta anche al soggetto, diverso dal proprietario, che, detenendo legittimamente ed autonomamente la cosa, l'abbia consegnata a colui che se n'è appropriato illegittimamente.

Cass. pen. n. 3103/2022

Ai fini della procedibilità del delitto di cui all'art. 633 cod. pen., nel caso in cui abbia ad oggetto un immobile sottoposto a procedura esecutiva, legittimato a proporre querela è sia il proprietario, in quanto titolare del bene fino al termine della procedura, che subisce la lesione del diritto, sia, in qualità di legittimato concorrente, ma non esclusivo, il creditore procedente, titolare dell'interesse al mantenimento dell'immobile in buone condizioni.

Cass. pen. n. 33100/2022

Il tutore della persona offesa interdetta a cagione di infermità di mente, così come il genitore del minore infraquattordicenne, è legittimato ad esercitare il diritto di querela ai sensi dell'art. 120, comma secondo, cod. pen., indipendentemente dal fatto che l'infermità sia o meno abituale.

Cass. pen. n. 45902/2021

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune.

Cass. pen. n. 43610/2021

Ai fini della ritualità della querela, l'esposizione del fatto può essere effettuata dal querelante in un momento successivo alla presentazione dell'istanza punitiva ed a sua integrazione, purché nei termini previsti per l'esercizio del relativo diritto, ma può anche mancare qualora l'istanza punitiva si riferisca a un fatto già noto all'autorità destinataria, in quanto oggetto di precedenti dichiarazioni verbalizzate in sede di denuncia.

Cass. pen. n. 25341/2021

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità.

Cass. pen. n. 55945/2018

La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 cod. pen. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Ne consegue che è legittimato a proporre querela l'effettivo acquirente di un bene sebbene risulti un diverso intestatario. (Nella specie è stato ritenuto legittimato alla proposizione della querela l'acquirente di un veicolo, pagato con denaro proprio ma intestato ai genitori, sul presupposto che la trascrizione della vendita non incide sulla validità né è requisito di efficacia del contratto in cui l'effetto traslativo della proprietà si verifica a seguito del mero consenso delle parti, ma è preordinata al solo fine di regolare i conflitti tra pretese contrastanti sullo stesso veicolo da parte di coloro che abbiano causa dal medesimo autore).

Cass. pen. n. 48243/2018

La querela sporta dal genitore in conflitto di interessi con la figlia minore è comunque valida, e ciò anche se il genitore stesso possa essere astrattamente ritenuto responsabile del medesimo reato oggetto di denunzia in concorso con il suo autore. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto la validità della querela sporta dalla madre di una minorenne, persona offesa di violenza sessuale, ancorché la Corte d'appello avesse disposto la trasmissione di copia degli atti al pubblico ministero per accertare un eventuale concorso della madre ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen.).

Cass. pen. n. 48092/2018

In tema di sottrazione di minori, essendo la potestà genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma, la legittimazione a proporre querela spetta ai soggetti dalla stessa individuati (genitore esercente la potestà, tutore o curatore), con esclusione di quelli che hanno la sola vigilanza o custodia del minore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione del legale rappresentante della comunità cui il predetto era stato affidato).

Cass. pen. n. 40150/2018

In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela.

Cass. pen. n. 9187/2017

In tema di formalità della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontà di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attività difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.

Cass. pen. n. 37012/2016

Il diritto di querela per il delitto di truffa spetta anche al gestore dell'esercizio commerciale che, indipendentemente dalla formale investitura dei poteri di rappresentanza legale da parte dell'impresa fornitrice i beni oggetto del reato, li abbia commercializzati in nome e per conto della stessa, assumendosi in prima persona la responsabilità di qualsivoglia operazione inerente alla vendita del prodotto medesimo.

Cass. pen. n. 31567/2016

La legittimazione a proporre querela per il reato di violazione colposa dei doveri inerenti la custodia, previsto dall'art.388 bis cod.pen., spetta al soggetto in favore del quale è stato disposto il pignoramento, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo, in quanto titolare dell'interesse al positivo svolgimento dell'attività esecutiva o cautelare.

Cass. pen. n. 21359/2016

Ai fini della validità della querela, la manifestazione della volontà di punizione è desumibile dall'espressione, utilizzata dalla persona offesa dopo l'esposizione dei fatti, "sporgo formale querela" non potendosi, peraltro, considerare elemento in senso contrario la riserva di costituirsi parte civile nel procedimento penale non ancora aperto, che invece esprime proprio la volontà che quel procedimento sia instaurato. (In motivazione la S.C. ha affermato che sussiste in materia il principio del "favor querelae", in base al quale qualsiasi situazione di incertezza va risolta in favore della volontà di querela).

Cass. pen. n. 38099/2015

In tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto tardiva, in assenza di elementi contrari, la querela presentata il 9 novembre 2010 a fronte di espressioni lesive inserite su un sito web il 7 luglio 2009).

Cass. pen. n. 10254/2014

La manifestazione della volontà di querelarsi può essere ritenuta esistente dal giudice del merito, con accertamento sottratto al sindacato di legittimità se rispondente alle regole della logica e del diritto, indipendentemente dalla qualifica assegnata alla dichiarazione orale dalla polizia giudiziaria che lo ha ricevuto, sempre che l'intenzione di voler perseguire l'autore dei fatti ivi denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione stessa ovvero da altri fatti dimostrativi del medesimo intento.

Cass. pen. n. 49063/2013

In tema di sottrazione di persone incapaci, l'affidamento del minore ai servizi sociali con collocamento presso una famiglia, non priva i genitori, non dichiarati decaduti dalla potestà, del diritto di querela. (Fattispecie relativa a tentativo del delitto previsto dall'art. 574 cod. pen. commesso dall'altro genitore).

Cass. pen. n. 23010/2013

È valida la querela proposta dai genitori della persona offesa, minore ultraquattordicenne, ancorché quest'ultimo non sia mai venuto a conoscenza del fatto lesivo commesso nei suoi confronti, considerato che la previsione di cui all'art. 120, comma terzo, cod. pen. - riconoscendo il diritto di querela al minore ultra quattordicenne e disponendo che, in sua vece, tale diritto possa essere esercitato dal genitore nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita del minore stesso - mantiene la legittimazione all'esercizio del diritto di querela in capo al genitore del minorenne dissenziente, con la conseguenza che, in caso di dissenso, la volontà del minore è "tamquam non esset" e che è, pertanto, irrilevante, a tal fine, la circostanza che egli sia venuto o meno a conoscenza della condotta delittuosa in suo danno.

Cass. pen. n. 3207/2013

In tema di titolarità del diritto di querela, la previsione di cui all'art. 120, comma terzo, c.p. - per la quale il diritto di querela può essere esercitato dai minori che hanno compiuto gli anni quattordici e dagli inabilitati oltre che, in loro vece, dal genitore, tutore o curatore - non può essere intesa nel senso che questi ultimi possono esercitare tale diritto soltanto nel caso in cui i rappresentati non lo abbiano fatto, trattandosi di diritto distinto ed autonomo che può essere esercitato anche in presenza di una volontà contraria o a seguito dell'avvenuto esercizio da parte dei rappresentati.

Cass. pen. n. 46994/2011

Ai fini della validità di una querela, non è necessario l'uso di formula sacramentali, essendo sufficiente la denuncia dei fatti e la chiara manifestazione della volontà della persona offesa di voler perseguire penalmente i fatti denunciati. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto idonea ad integrare l'atto di querela l'uso della formula "chiedo che si proceda nei confronti di mio cognato per il reato di furto e per tutti i reati che l'Autorità giudiziaria vorrà ravvisare nell'esposizione dei succitati fatti").

Cass. pen. n. 44842/2010

Il direttore di un esercizio commerciale non ha la legittimazione a proporre querela contro l'autore di un furto compiuto all'interno dell'esercizio, non potendogli essere automaticamente attribuita la qualifica di institore commerciale. (La Corte ha precisato che vanno fatti salvi i casi nei quali il potere di proporre querela sia conferito al predetto soggetto dallo statuto o da un diverso atto negoziale).

Cass. pen. n. 41592/2010

Il responsabile di un esercizio commerciale, nella specie di un supermercato, pur sprovvisto di poteri di rappresentanza del proprietario, ha legittimazione alla proposizione della querela per i fatti di furto della merce ivi detenuta ed esposta al pubblico.

Cass. pen. n. 49783/2009

La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

Cass. pen. n. 19805/2009

La querela sottoscritta con firma autenticata dal difensore può essere materialmente presentata da una persona diversa dal proponente, anche se non munita di procura speciale. (Fattispecie in cui la querela è stata depositata dal difensore di fiducia della persona offesa).

Cass. pen. n. 12972/2009

La querela può riferirsi solo a taluno di più fatti costituenti reato di un medesimo contesto procedimentale, e spetta al giudice verificare a quali tra essi si riferisca la volontà che si proceda.

Cass. pen. n. 16776/2008

La querela presentata ad un organo di polizia da minore infraquattordicenne e sottoscritta da un genitore presente al fine di assisterlo « per ogni effetto di legge» rileva come querela presentata dal genitore ai sensi dell'art. 120, comma secondo, c.p.

Cass. pen. n. 46806/2005

Sussiste la legittimazione dell'amministratore delegato di una società di capitali — al quale sia conferita dallo statuto la legale rappresentanza della società e la facoltà di promuovere le istanze giudiziarie utili per il raggiungimento degli scopi sociali - all'esercizio del diritto di querela, considerato che la presentazione di una querela costituisce certamente atto funzionale al raggiungimento degli scopi della società e che essa rientra tra i compiti del legale rappresentante della società senza necessità di specifico ed apposito mandato, in quanto gli amministratori che hanno la rappresentanza di una società di capitali possono, ai sensi dell'art. 2384 c.c., compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo, con la conseguenza che è rilevante, a tal fine, non già la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ma la verifica in concreto dei poteri e della facoltà conferite al legale rappresentante di una società di capitali.

Cass. pen. n. 21090/2004

La persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell'art. 120 c.p. deve essere individuata nel soggetto titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l'essenza dell'illecito. Ne consegue che nel reato di ragion fattasi, poichè l'interesse al ricorso obbligatorio alla giurisdizione viene in rilievo solo se la violazione del cosiddetto monopolio giurisdizionale è accompagnata da violenza sulle cose o alla persona, nel bene protetto rientrano anche valutazioni attinenti alla parte privata che rimane vittima dell'azione violenta di chi pretende di farsi ragione da sè, sicchè persona offesa è anche colui che si trova nella possibilità di esercitare il contenuto di qualsiasi diritto in quanto titolare della «apparentia iuris». (Nella specie è stata ritenuta legittimata alla proposizione della querela una persona che, pur non titolare formalmente di un contratto di locazione, occupava di fatto e utilizzava, con il consenso del proprietario, un locale nel quale si erano succeduti nel tempo più locatari e alla cui porta di accesso il predetto proprietario, al fine di esercitare il preteso diritto al pagamento dei canoni dovutigli e alla restituzione dell'immobile locato, aveva apposto un lucchetto).

Cass. pen. n. 4897/2004

Legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo.

Cass. pen. n. 49497/2003

Non risponde alla formalità prevista dall'art. 337 c.p.p. la querela ricevuta da un agente di polizia giudiziaria (che non stia coadiuvando l'ufficiale ma che lo sostituisca completamente nell'attività a lui riservata), che non sia iscritta nei registri dell'ufficio di Polizia, e che non sia neppure portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria.

Cass. pen. n. 34547/2003

In caso di querela presentata a mezzo di un procuratore speciale, è necessario che la procura sia perfezionata in ogni sua parte, secondo le forme prescritte all'art. 122 comma primo c.p.p., nel momento in cui l'atto viene formalizzato, di talchè deve considerarsi invalidamente presentata la querela di un procuratore speciale che, successivamente alla relativa dichiarazione a verbale, documenti la propria qualità con scrittura privata recante datazione antecedente alla querela, la cui sottoscrizione risulti però autenticata dal pubblico ufficiale in epoca posteriore.

Cass. civ. n. 11480/2003

Per la persona offesa dal reato in quanto tale e per il querelante, che non si siano costituiti parte civile, il procedimento penale non può essere definito come una “propria causa”; ad essi, pertanto, non può essere direttamente e personalmente riconosciuto il diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ai fini dell'equa riparazione prevista dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. Ne deriva che la persona offesa dal reato, che al fine di conseguire il risarcimento del danno si sia costituita parte civile nel processo penale instaurato dal pubblico ministero contro l'autore di detto reato, ha diritto alla ragionevole durata del processo, con le connesse conseguenze indennitarie in caso di violazione, soltanto a partire dal momento della costituzione di parte civile.

Cass. pen. n. 22860/2003

Il direttore ed il commesso di un centro commerciale sono legittimati in proprio a proporre querela per il furto, in quanto persone offese dal reato, poiché, in tale ipotesi delittuosa, detta qualità spetta non solo al titolare di diritti reali, ma anche ai soggetti responsabili dei beni posti in vendita.

Cass. civ. n. 996/2003

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, solo relativamente alle cause “proprie” e, quindi, solo in favore delle “parti”; pertanto la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacché soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte. (Nel caso di specie la corte territoriale — il cui decreto è stato cassato con rinvio dal S.C. — aveva peraltro escluso la legittimazione a richiedere l'equa riparazione, erroneamente ritenendo che il rinvio dell'udienza penale, conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, comportasse la caducazione degli effetti della costituzione di parte civile, benché ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 78 c.p.c.).

Cass. civ. n. 750/2002

La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non è fonte di responsabilità per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non è idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

Cass. pen. n. 45474/2001

In tema di titolarità del diritto di querela, la previsione di cui all'art. 120, comma terzo, c.p. (per la quale in caso di persona offesa ultraquattordicenne o inabilitata il diritto di querela può essere esercitato, oltre che da quest'ultima in loro vece, dal genitore, tutore o curatore) non può essere intesa nel senso che tali soggetti possano esercitare tale diritto soltanto nel caso in cui i rappresentanti non lo abbiano fatto, bensì nel senso che quel diritto è distinto ed autonomo potendo essere esercitato anche in presenza di una volontà contraria o dopo il già avvenuto esercizio da parte dei rappresentanti.

Cass. pen. n. 6/2001

In tema di legittimazione a proporre la querela, per la proposizione di una valida istanza di punizione da parte di un condominio di edifici occorre la preventiva unanime manifestazione di volontà da parte dei condomini volta a conferire all'amministratore l'incarico di perseguire penalmente un soggetto in ordine ad un fatto ritenuto lesivo del patrimonio comune.

Cass. pen. n. 7180/2000

Il direttore responsabile di un giornale deve considerarsi offeso dal reato di diffamazione — e come tale titolare del diritto di querela — ove la propalazione diffamatoria consista nell'attribuire al giornale da lui diretto l'asservimento a «interessi leciti ed illeciti» di un determinato (e negativo) personaggio, concernendo l'offesa non solo la reputazione del giornale e del suo titolare, ma anche quella del suo direttore responsabile.

Cass. pen. n. 6174/2000

Poiché, ove l'offeso sia una persona giuridica, la prova dell'esistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto proponente la dichiarazione di querela costituisce la prova di un fatto rilevante nel processo penale, la relativa acquisizione, anche se disposta d'ufficio ai sensi dell'art. 507 c.p.p., deve avvenire secondo le regole stabilite dal titolo terzo del codice di rito; ne deriva che, non essendo da queste contemplata come mezzo di prova la richiesta di informazioni al governo di uno Stato estero, non può essere considerata dimostrata l'esistenza del potere del querelante di rappresentare lo Stato estero, offeso dal reato, da una missiva contenente attestazione in tal senso rilasciata, su richiesta del giudice, dall'ambasciata del medesimo Stato in Italia. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto mancante la querela in un'ipotesi in cui si procedeva per il delitto di cui all'art. 647 c.p. commesso in danno di un'agenzia del Governo degli Stati uniti d'America operante in Italia — la U.S.C.G. Loran Station di Sellia Marina — la cui querela era stata sottoscritta da soggetto in capo al quale l'ambasciata U.S.A. in Italia, a richiesta del pretore, aveva attestato l'esistenza del potere di rappresentanza del suo governo).

Cass. pen. n. 1697/2000

In tema di formalità della querela, la previsione che questa sia proposta, con le forme previste dall'art. 333, comma secondo c.p.p. alle stesse autorità alle quali può essere presentata denuncia, non comporta l'obbligo di materiale presentazione nelle mani del pubblico ministero, il cui ufficio è costituito anche da personale di segreteria, che per legge ha propri compiti di registrazione di atti e di certificazione di attività che si compiono nell'ufficio medesimo.

Cass. pen. n. 1077/2000

In tema di condizioni di procedibilità, nel caso in cui, in sede di appello, sorga questione sull'accertamento della proposizione della querela, il giudice, se non è in possesso di elementi decisivi idonei a farla ritenere omessa, deve disporre, anche di ufficio, che nel fascicolo per il dibattimento siano riversati gli atti descritti nell'art. 431 lettera a) c.p.p. Integra pertanto violazione, per mancata applicazione dell'art. 603 comma terzo c.p.p., la decisione che risolva negativamente la questione dell'esistenza della suddetta condizione di procedibilità, sul mero rilievo del mancato riscontro nel fascicolo del dibattimento della querela della persona offesa, omettendo qualsiasi indagine in merito alla sua effettiva proposizione. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela, dal momento che nel fascicolo ex art. 431 c.p.p. non era stato inserito il relativo documento. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto che la relativa questione avrebbe dovuto essere sollevata nella fase degli atti introduttivi del dibattimento. La Suprema Corte, nell'affermare il principio sopra riportato, ha precisato che la questione sulla effettiva proposizione della querela era certamente da ritenersi assolutamente necessaria ai fini del decidere).

Cass. pen. n. 13636/1999

In tema di danneggiamento, il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato. (Nella specie è stata ritenuta la legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile).

Cass. pen. n. 9968/1999

Poiché l'art. 18 della L. 25 giugno 1999 n. 205 ha abrogato, tra gli altri, il delitto di cui all'art. 341 c.p., il comportamento di chi offenda l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale in sua presenza ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, va riqualificato come ingiuria (art. 594 c.p.), con la conseguenza che, se, al momento della entrata in vigore della suddetta legge, il giudizio sia ancora in corso, va dichiarata la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

Cass. pen. n. 6650/1999

Poiché, ai sensi dell'art. 120 c.p., il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e cioè a colui che patisce la lesione dell'interesse protetto dalla norma, deve escludersi la legittimazione a proporre l'istanza di punizione in capo al coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso, che in quanto tale fruisca del bene senza poter vantare su di esso un diritto reale ovvero altro diritto che gliene attribuisca il godimento: detto soggetto, infatti, non può considerarsi titolare dell'interesse protetto dall'art. 633 c.p. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che il diritto di querela in ordine al reato in questione può competere anche a persona diversa dal proprietario, che si trovi tuttavia in un rapporto non di mero fatto con l'immobile bensì sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, come quella del conduttore, dell'usufruttuario o del comodatario).

Cass. pen. n. 2869/1999

In tema di titolarità del diritto di querela, e dunque di individuazione della persona offesa, cui tale diritto compete, deve intendersi tale il soggetto passivo del reato, ossia colui che subisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Possono pertanto coesistere più soggetti passivi di un medesimo reato, che vanno individuati, appunto, con riferimento alla titolarità del bene giuridico protetto. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto, con riferimento ad una ipotesi di appropriazione indebita di gioielli da parte di un rappresentante, che persona offesa fosse, non solo la società proprietaria dei preziosi, ma anche il “procacciatore di affari” per conto della predetta società, legittimo possessore dei beni consegnati al rappresentante, e tenuto al risarcimento nei confronti del proprietario).

Cass. pen. n. 11726/1997

In tema di querela, la volontà di chiedere la punizione del colpevole non è sottoposta a particolari formalità e può ricavarsi dall'esame dello stesso atto di querela: a tale fine è quindi sufficiente che la denuncia di un fatto costituente reato, alla Pg, venga successivamente ratificata, dovendosi dedurre da tale comportamento la implicita volontà di perseguire penalmente l'autore dei fatti denunciati.

Cass. pen. n. 4081/1997

L'amministratore di società (ovvero l'amministratore delegato) di società per azioni ex art. 2384 c.c. è titolare del potere di gestione nonché del potere di rappresentanza per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, e quindi di compiere quell'attività economica che la società si propone per ritrarne un utile. E tale attività necessariamente comprende ogni azione che tenda al raggiungimento del fine di vantaggio economico rientrante nell'oggetto sociale, compreso quindi il potere di presentare querela a tutela di posizioni patrimoniali dell'ente. Sicché non necessita, al predetto scopo, la preventiva deliberazione del consiglio di amministrazione.

Cass. pen. n. 501/1997

In tema di formalità della querela, l'art. 337, comma terzo, c.p.p., per il quale la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di una associazione deve contenere l'indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, non stabilisce una condizione di validità o ammissibilità della querela, ma vuole ribadire, per il caso specifico delle persone giuridiche, l'esigenza di una precisa riferibilità dell'atto al soggetto, ponendo le migliori premesse per un suo rapido e puntuale accertamento, il cui espletamento, come non è assorbito dall'adempimento della formalità in questione, così non è precluso dall'inadempienza di essa.

Cass. pen. n. 7595/1995

Con la parola «genitrice», adoperata per designare la persona legittimata a proporre la querela in vece del minore ultraquattordicenne, l'art. 120, comma 3, c.p. prescinde dall'esercizio della patria potestà, riconoscendo la rappresentanza legale necessaria e sussidiaria ad entrambi i genitori. (Fattispecie relativa alla querela proposta dal genitore separato, non affidatario del figlio minore ultraquattordicenne, in ordine al delitto di lesioni volontarie).

Cass. pen. n. 5446/1995

L'onere imposto dall'art. 337, terzo comma c.p.p., secondo cui la dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica, di un ente o di un'associazione deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza, è assolto dal querelante che, essendo l'unico socio amministratore di società in nome collettivo, si qualifichi come tale. Quale legale rappresentante, infatti, egli può validamente compiere ogni atto che miri alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale o della regolarità della gestione. (Fattispecie relativa ad appropriazione indebita).

Cass. pen. n. 9901/1993

L'art. 337, terzo comma, c.p.p. non commina la nullità della querela che sia priva dell'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza conferiti al legale rappresentante della persona giuridica che ha proposto l'istanza di punizione. In siffatta evenienza, pertanto, non si verifica nullità, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p. (Fattispecie relativa a querela proposta dal presidente del consiglio di amministrazione della società che gestiva una casa da gioco, il cui potere di promuovere azioni legali è stato ritenuto certo, in quanto derivante dallo statuto della stessa società).

Cass. pen. n. 10144/1992

Nel caso di appropriazione indebita consumata ai danni di una società in accomandita semplice, è pienamente valida la querela presentata dal socio accomandatario, legittimato a sensi dell'art. 2318 c.c., senza che sia necessaria l'indicazione specifica dei poteri di rappresentanza, che al socio accomandatario sono conferiti ex lege. Detta indicazione (art. 337 n. 3 c.p.p.) è, invece, condizione di validità della querela allorchè si tratti di società di capitali.

Cass. pen. n. 9714/1991

In mancanza di un esplicito e specifico divieto da parte dell'assemblea di una società di capitali, l'esercizio del diritto di querela, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, rientra tra i compiti dell'amministratore delegato o rappresentante legale e non richiede un apposito e specifico mandato.

Cass. pen. n. 4756/1990

La titolarità del diritto di querela in una persona giuridica non compete al presidente, che ha funzioni di rappresentanza ed esplica prevalentemente compiti di carattere ordinatorio, ma spetta al consiglio di amministrazione, che è l'organo del potere di formare la volontà della persona giuridica, ovvero, in virtù di una specifica norma statutaria, ad uno dei suoi membri appositamente delegato. Di conseguenza, in difetto di delega che autorizzi permanentemente il presidente od altro soggetto sociale ad esercitare da solo tale potere, l'organo deliberante è l'unico legittimato a conferire direttamente ad un procuratore sociale l'incarico di presentare la querela ovvero di autorizzare in tale senso il legale rappresentante. (Fattispecie in cui è stato ritenuto che relativamente all'Inps il diritto di querela spetta al consiglio di amministrazione e non al presidente).

Cass. pen. n. 4684/1990

Il diritto di proporre querela è attribuito dalla legge in via strettamente personale alla persona offesa dal reato; quando questa è una società, deve essere esercitato dall'organo deputato a formare la volontà dell'ente. (Nella fattispecie è stato negato il potere di proporre querela al commissario liquidatore di una società in liquidazione coatta amministrativa, in mancanza della preventiva autorizzazione del ministero dell'industria).

Cass. pen. n. 4390/1990

La circostanza che la dichiarazione di querela sia stata inserita in un verbale di inchiesta amministrativa pretorile per un infortunio sul lavoro non fa venir meno la natura di querela della manifestazione di volontà del dichiarante, sia perché il pretore che ha raccolto la dichiarazione è, comunque, uno dei soggetti abilitati a riceverla, sia perché, potendo la querela esser fatta anche oralmente, è irrilevante la natura non giurisdizionale dell'atto nel quale essa sia stata in concreto raccolta.

Cass. pen. n. 82/1989

In materia di esercizio del diritto di querela, la revoca espressa dalla costituzione di parte civile non vale quale remissione tacita di querela.

Cass. pen. n. 8374/1988

Quando l'offeso da un reato è un minore degli anni quattordici il diritto di querela può essere esercitato da uno qualsiasi dei genitori anche se non eserciti la potestà, perché separato. E se tra i due genitori vi sia contrasto nella volontà di presentare querela prevale la volontà di colui che vuole presentarla.

Cass. pen. n. 4153/1987

La persona offesa dal reato alla quale spetta il diritto di querela ai sensi dell'art. 120 c.p. è il titolare dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, la lesione o esposizione a pericolo del quale costituisce l'essenza del reato, e non anche il titolare di interessi solo in via eventuale sono pregiudicati dalla azione delittuosa, quindi la nozione di parte offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, mentre la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell'illecito penale, solo la persona offesa è titolare del diritto di querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l'azione civile nel processo penale. Poichè il reato di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p. richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una falsa scrittura o alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata, ne deriva che persona offesa da tale reato non è solo colui il cui interesse all'autenticità della scrittura è già configurabile prima dell'uso, e cioè al momento della contraffazione o della alterazione della scrittura, quale è il titolare della firma falsificata, ma anche chi, pur non essendo l'autore apparente del documento o una delle parti da cui proviene la scrittura falsificata, risulta titolare di un interesse che riceve pregiudizio attraverso l'uso del documento. (Nella fattispecie è stata ritenuta rituale la querela presentata dal titolare di un'impresa sul cui conto corrente erano state portate a debito le somme corrispondenti agli assegni contraffatti, a lui girati e versati sul conto previa apposizione della sua firma).

Cass. pen. n. 4554/1986

La querela, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c., giacché per la sua validità non è necessario l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si estenda chiaramente la non equivoca manifestazione di volontà di chiedere l'accertamento della responsabilità penale del colpevole in ordine al fatto denunziato.

Cass. pen. n. 3833/1986

Tra i poteri normalmente spettanti al legale rappresentante di un ente collettivo non è compresa la capacità di proporre querela, in quanto quest'ultima non è un atto di ordinaria amministrazione, ma un atto strettamente personale.

Cass. pen. n. 7339/1983

Ai fini della titolarità del diritto di querela deve intendersi per “parte offesa”, il soggetto che patisce la lesione dell'interesse penalmente protetto. Tale è la persona che subisce una diminuzione della propria libertà morale o psichica, per effetto della minaccia a lui diretta e concretante un fatto ingiusto nei confronti di un suo familiare, per l'idoneità di una indiretta minaccia a turbarlo psichicamente.

Cass. pen. n. 4630/1981

Anche se la volontà di proporre querela può ritenersi implicita nella stessa esposizione dei fatti da parte della persona offesa, dalla denuncia deve però risultare, in modo inequivoco, la precisa volontà del denunciante di veder perseguito il denunciato. Non può, pertanto, ravvisarsi la querela in un esposto che contenga la semplice narrazione dell'episodio senza accenno alcuno all'intenzione che si proceda penalmente contro il reo.

Cass. pen. n. 1768/1981

La querela, in quanto atto processuale di natura negoziale, il cui contenuto va interpretato non in senso letterale, ma in base alla concreta volontà del querelante, desunta anche da elementi e comportamenti successivi collegabili a quella manifestazione di volontà, non richiede necessariamente, per la sua validità, l'esatta indicazione delle generalità del colpevole, essendo sufficiente che contenga l'inequivoca manifestazione della volontà del proponente che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se ancora ignoto o non perfettamente identificato, e si accerti la sua responsabilità in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione.

Cass. pen. n. 1203/1981

La querela, tempestivamente e ritualmente presentata dal sindaco nell'interesse del comune, senza la prescritta autorizzazione amministrativa, ha piena efficacia se successivamente sia intervenuta, con apposita deliberazione, la ratifica del Consiglio comunale, la quale opera ex tunc.

Cass. pen. n. 3252/1978

Deve ritenersi valida querela qualsiasi manifestazione di volontà diretta all'accertamento della responsabilità del colpevole in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione. (Nella specie, è stata ritenuta valida la querela rivolta contro il padre della persona minorenne indicata come responsabile di fatto colposo).

Cass. pen. n. 178/1975

Il procedimento interpretativo con cui il giudice di merito identifica, attraverso l'intenzione dell'autore, un atto di querela, costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se correttamente motivato sul piano logico giuridico.

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Consulenze legali
relative all'articolo 120 Codice Penale

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A. L. chiede
lunedì 06/02/2023 - Campania
“Ho effettuato una querela ai sensi dell'art. 482 c.p. Sono stato citato come testimone ma non intendo presentarmi essendo il Tribunale di riferimento molto lontano dalla mia residenza.
Vorrei rimettere la querela per chiudere la questione e non presentarmi mai.
E' possibile?”
Consulenza legale i 07/02/2023
Fermo restando che, per il querelante, è sempre possibile procedere alla remissione, va detto che nel caso di specie l’esercizio di tale diritto non condurrebbe all’esito sperato, ovvero evitare l’escussione in tribunale come testimone.

Ci spieghiamo meglio.

Nell’ambito dei processi per reati procedibili solo a querela di parte, l’escussione del querelante è indispensabile per provare il fatto costituente reato. E’, infatti, proprio attraverso l’audizione della persona offesa dal reato che il PM riesce a ottenere una prova efficace di quanto dedotto in giudizio.
In tali casi, tuttavia, le remissione del querelante determina la cessazione dell’intero procedimento e, dunque, non si ha più la necessità che il querelante predetto deponga in giudizio.

Ciò non accade laddove si tratti di reati procedibili d’ufficio, ovvero per tutti quei reati in cui il PM può procedere anche senza la querela di parte.
In questi casi, dunque, pur in presenza di remissione, il processo continuerebbe il suo corso e l’accusa potrebbe avere ancora interesse a escutere il querelante, onde ottenere una prova dei fatti per cui è processo.

Il reato di cui all’ art. 482 del c.p. è procedibile d’ufficio e, dunque, l’ipotetica remissione della querela (che, a questo punto, querela non è, trattandosi più probabilmente di una denuncia), non determinerebbe la cessazione del processo.
In tale situazione, laddove il Pubblico Ministero dovesse ritenere ancora utile l’escussione del soggetto denunciante, potrebbe non rinunciare all’audizione di quest’ultimo e, dunque, la remissione ipotizzata non avrebbe alcun effetto su questo fronte.

C. V. chiede
martedì 08/11/2022 - Lombardia
“Persona fisica ( A) viene denunciata per insolvenza fraudolenta da persona giuridica (B).
(A) viene condannato penalmente con rimando al civile per quantificare il danno.
(A) viene condannato al risarcimento e sottoscrive recentissimamente un transazione con (B) pagando la 1° rata.
(A) ora nel riordinare le carte si accorge che in entrambi i procedimenti (penale/civile) la persona giuridica (B) ha presentato documenti non corrispondenti agli originali con cancellazione delle date degli ordini e relativi riferimenti alle date di pagamento.
Nessuno mai aveva notato ciò in entrambi i procedimenti.
La persona fisica (A) ora vorrebbe presentare un esposto (con facoltà di querela se la magistratura dovesse aprire un procedimento su (B) Con quali RIFERIMENTI DI LEGGE o Sentenze di cassazione dovrebbe esplicitare A su questo esposto?
Grazie
Saluti”
Consulenza legale i 09/11/2022
Per rispondere al quesito occorre prima di tutto fare un po’ di chiarezza sul concetto di denuncia, querela e esposto.

Va rilevato in primo luogo che la denuncia e la querela sono, in buona sostanza, due istanze punitive attraverso le quali un determinato soggetto chiede al Pubblico Ministero di procedere per determinati reati rispetto ai quali il soggetto medesimo è persona offesa o danneggiata.

La differenza è che:
- la querela va fatta per reati procedibili solo – appunto – a querela di parte. Se questa manca il magistrato nulla può fare;
- la denuncia può esser fatta per reati procedibili d’ufficio e per i quali, quindi, il PM non ha assoluta necessità, per procedere, dell’istanza punitiva della persona offesa.

L’esposto è altro.
L’esposto è una semplice segnalazione che viene fatta da un determinato soggetto per porre al vaglio dell’autorità giudiziaria un determinato fatto, onde verificare se è stato commesso un determinato reato.
L’esposto ha una efficacia persuasiva molto limitata e viene non di rado ignorato.

Ora, dal parere sembra evincersi che l’intenzione del soggetto condannato sia non tanto quella di allertare l’autorità giudiziaria su una determinata situazione, quanto proprio quella di sottoporre al vaglio del PM un fatto che si ritiene essere reato.
Ciò che va depositato, dunque, è una denuncia-querela, non già un esposto.
Si noti, a tal riguardo, che la differenza sembra sottile in teoria, ma è di non poco conto nella pratica allorché la denuncia-querela ha una forma e una ritualità molto diversa dall’esposto.

Fermo quanto su detto, occorre capire se, nel caso di specie, vi sono i presupposti per depositare un atto del genere. In poche parole occorre capire se il deposito di documenti “falsi” nel corso di una causa civile o penale è sussumibile nell’alveo di una fattispecie penale.

Il tema è, a dire il vero, estremamente complesso ed è stato oggetto di diverse sentenze della Cassazione.
In estrema sintesi, secondo la giurisprudenza di legittimità il deposito di atti falsi nel corso del giudizio civile o penale può effettivamente avere rilevanza penale configurandosi, nello specifico, la fattispecie di falso ideologico per induzione, di cui al combinato disposto dell’ art. 48 del c.p. e dell’ art. 479 del c.p..
Tuttavia, secondo le argomentazioni della Suprema Corte, il deposito di un atto falso ha rilievo penale solo laddove lo stesso sia stato determinante o comunque estremamente rilevante ai fini della decisione del giudice e, dunque, dell’emanazione della sentenza.
In questi casi, in buona sostanza, è la sentenza stessa ad essere falsa e di tale falsità, essendo indotta dalle produzioni documentali viziate, risponde – ovviamente – non già il giudice ma il soggetto che ha determinato il giudice predetto a commetterla, ovvero il soggetto “colpevole” dei depositi non autentici.
Una delle primissime sentenze ad aver statuito quanto su detto è Corte di Cassazione Sezione 5 Penale Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 5353, cui sono seguite numerose sentenze conformi.

Si noti, tuttavia, che il tema del falso per induzione è estremamente complesso e delicato e, pertanto, prima di fare riferimento all’autorità giudiziaria si consiglia un confronto con un avvocato penalista competente che, scandagliati bene i fatti, li sappia correttamente inquadrare in diritto.