Cassazione civile Sez. I sentenza n. 996 del 23 gennaio 2003

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto alla trattazione del processo entro un termine ragionevole è riconosciuto dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, specificamente richiamato dall'art. 2 della citata legge n. 89 del 2001, solo relativamente alle cause “proprie” e, quindi, solo in favore delle “parti”; pertanto la persona offesa dal reato ed il querelante sono legittimati a chiedere l'indennizzo solo se si siano costituiti parte civile nel processo penale, giacché soltanto a seguito di detta costituzione essi assumono la qualità di parte. (Nel caso di specie la corte territoriale — il cui decreto è stato cassato con rinvio dal S.C. — aveva peraltro escluso la legittimazione a richiedere l'equa riparazione, erroneamente ritenendo che il rinvio dell'udienza penale, conseguente alla nullità del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, comportasse la caducazione degli effetti della costituzione di parte civile, benché ritualmente avvenuta ai sensi dell'art. 78 c.p.c.).

(massima n. 2)

Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione del provvedimento, impugnato a norma dell'art. 360, numero 5, c.p.c., deve contenere, a pena di inammissibilità, la specificazione dei vizi logici o, più in generale, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione censurata.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.