Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9187 del 24 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di formalitą della querela, l'autenticazione della firma del querelante da parte di un avvocato deve ritenersi valida solo nel caso in cui questi sia nominato difensore della parte offesa, a norma degli articoli 101, comma primo, e 96, comma secondo, cod. proc. pen., ovvero si possa desumere la volontą di conferirgli mandato dallo svolgimento di concrete attivitą difensive nel giudizio o da altre dichiarazioni del querelante rese nell'atto di querela, come l'elezione di domicilio presso il difensore che ha autenticato la sottoscrizione.

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