Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1768 del 4 marzo 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

La querela, in quanto atto processuale di natura negoziale, il cui contenuto va interpretato non in senso letterale, ma in base alla concreta volontą del querelante, desunta anche da elementi e comportamenti successivi collegabili a quella manifestazione di volontą, non richiede necessariamente, per la sua validitą, l'esatta indicazione delle generalitą del colpevole, essendo sufficiente che contenga l'inequivoca manifestazione della volontą del proponente che si proceda penalmente nei confronti dell'autore del reato, anche se ancora ignoto o non perfettamente identificato, e si accerti la sua responsabilitą in ordine ai fatti che formano oggetto dell'istanza di punizione.

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