Cassazione civile Sez. III sentenza n. 750 del 23 gennaio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non č fonte di responsabilitā per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attivitā pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non č idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

(massima n. 2)

La proposizione della querela (ovvero la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio) non č fonte di responsabilitā per danni a carico del querelante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del querelato, se non quando essa sia deliberatamente presentata a fini strumentali. Al di fuori di tale ipotesi, infatti, l'attivitā pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del querelante, che non č idonea in sé ad instaurare il processo o ad investire direttamente il pubblico ministero, cui in via esclusiva compete l'iniziativa e lo svolgimento dell'azione penale, con conseguente interruzione del nesso causale tra iniziativa privata ed eventuali danni subiti dal querelato.

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