Cassazione penale Sez. III sentenza n. 43610 del 8 ottobre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della ritualità della querela, l'esposizione del fatto può essere effettuata dal querelante in un momento successivo alla presentazione dell'istanza punitiva ed a sua integrazione, purché nei termini previsti per l'esercizio del relativo diritto, ma può anche mancare qualora l'istanza punitiva si riferisca a un fatto già noto all'autorità destinataria, in quanto oggetto di precedenti dichiarazioni verbalizzate in sede di denuncia.

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