Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6650 del 27 maggio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Poiché, ai sensi dell'art. 120 c.p., il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e cioè a colui che patisce la lesione dell'interesse protetto dalla norma, deve escludersi la legittimazione a proporre l'istanza di punizione in capo al coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso, che in quanto tale fruisca del bene senza poter vantare su di esso un diritto reale ovvero altro diritto che gliene attribuisca il godimento: detto soggetto, infatti, non può considerarsi titolare dell'interesse protetto dall'art. 633 c.p. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che il diritto di querela in ordine al reato in questione può competere anche a persona diversa dal proprietario, che si trovi tuttavia in un rapporto non di mero fatto con l'immobile bensì sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, come quella del conduttore, dell'usufruttuario o del comodatario).

(massima n. 2)

Poiché, ai sensi dell'art. 120 c.p., il diritto di querela spetta alla persona offesa dal reato e cioè a colui che patisce la lesione dell'interesse protetto dalla norma, deve escludersi la legittimazione a proporre l'istanza di punizione in capo al coniuge del proprietario di un immobile arbitrariamente invaso, che in quanto tale fruisca del bene senza poter vantare su di esso un diritto reale ovvero altro diritto che gliene attribuisca il godimento: detto soggetto, infatti, non può considerarsi titolare dell'interesse protetto dall'art. 633 c.p. ma, eventualmente, solo persona danneggiata dal reato. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che il diritto di querela in ordine al reato in questione può competere anche a persona diversa dal proprietario, che si trovi tuttavia in un rapporto non di mero fatto con l'immobile bensì sia titolare di una posizione giuridicamente rilevante, come quella del conduttore, dell'usufruttuario o del comodatario).

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