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Articolo 482 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Falsità materiale commessa dal privato

Dispositivo dell'art. 482 Codice Penale

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo [490-491](1).

Note

(1) Viene considerato fuori dell'esercizio delle proprie funzioni il pubblico ufficiale che compie un atto in alcun modo ricollegabile alla propria sfera di competenza funzionale, ad esempio nel caso di incompetenza assoluta o difetto di attribuzioni.

Ratio Legis

Il legislatore ha qui ritenuto opportuno estendere ai privati la punibilità di quelle condotte che compromettono la fiducia dei consociati nei riguardi degli atti pubblici, specificatamente in ordine alla garanzia di veridicità.

Spiegazione dell'art. 482 Codice Penale

La fattispecie in esame si differenzia da quelle esaminate in precedenza, in quanto configurabile solamente nei confronti del comune cittadino o del pubblico ufficiale al di fuori delle sue funzioni. Trattasi dunque di reato comune.

Gli elementi strutturali sono i medesimi di cui all'art. 476, a cui si rimanda per la spiegazione.

Trattasi inoltre di reato di pericolo astratto, non essendo necessario alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto, per il quale viene richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza della falsa attestazione.

Per quanto concerne il concorso di persone nel reato, nella norma in esame l'autore del falso deve essere solamente il privato o il p.u. fuori delle sue funzioni e quindi, qualora in concorso con uno di essi agisca il p.u. nell'esercizio delle proprie funzioni, è applicabile per tutti la pena di cui all'articolo 476 c.p., in base al combinato disposto con l'articolo 117.

Massime relative all'art. 482 Codice Penale

Cass. pen. n. 14917/2023

Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato.

Cass. pen. n. 45255/2021

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.

Cass. pen. n. 11402/2021

In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).

Cass. pen. n. 35814/2019

La formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto correttamente esclusa la configurabilità del reato in un caso di esibizione di una fotocopia di un'autorizzazione edilizia inesistente, riconoscibile come tale, priva di attestazione di autenticità e dei requisiti formali e sostanziali idonei a farla apparire come un atto originale).

Cass. pen. n. 57004/2018

La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., anche qualora non sussistano le condizioni di validità di tale documento ai fini della conduzione di un veicolo anche in Italia, come fissate dagli artt. 135 e 136, Codice della Strada.

Cass. pen. n. 29709/2017

Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo, previsto dagli artt.477-482 cod. pen., la falsificazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), stante la natura giuridica di tale atto, che ha valore di attestazione della regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti agli enti di riferimento.

Cass. pen. n. 53044/2016

Integra il reato di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, previsto dall'art. 482 cod. pen., la condotta di colui che apponga una firma falsa ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l'art.76, comma terzo, d.P.R. 28 dicembre, n.445, equipara alle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, in quanto tali dirette a far fede sino a querela di falso.

Cass. pen. n. 28303/2016

In tema di falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, l'alterazione di elementi accessori dell'atto, diversi da quelli che attengono al contenuto tipico dell'attestazione, non configura un falso innocuo o irrilevante, in quanto tutte le componenti inserite nel documento ripetono da questo la loro idoneità funzionale ad asseverare l'esistenza di quanto indicato, in particolare laddove tali componenti accessorie siano inserite proprio per provare i fatti da esse rappresentati.

Cass. pen. n. 13541/2012

La formazione da parte di un privato di una fotocopia riproducente un'inesistente copia conforme di un'ordinanza di cancellazione di un sequestro conservativo, utilizzata al fine di ottenere la liberazione del bene assoggettato al vincolo reale, integra il delitto di falsità materiale commessa da privato in copie autentiche (artt. 478 e 482 c.p.), essendo detta fotocopia non presentata come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.

Cass. pen. n. 47029/2011

Il delitto di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) si consuma con la semplice formazione del documento falso e non, come nel caso di falso in scrittura privata, con l'uso del documento falsificato.

Cass. pen. n. 38349/2011

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.), la condotta di colui che esponga sul parabrezza della propria autovettura una fotocopia del permesso rilasciatogli per l'accesso a zona con traffico limitato, in quanto la riproduzione in fotocopia di una autorizzazione amministrativa formata con modalità tali da rendere il documento confondibile con l'originale si risolve in una forma di contraffazione del documento originario, mentre non integra la condotta tipica rilevante la fotocopia predisposta senza i detti accorgimenti e avente valenza di mera documentazione della esistenza di un originale. (Nella fattispecie l'imputato era titolare del permesso originale, rilasciatogli per due vetture di cui era proprietario).

Cass. pen. n. 15571/2011

La contraffazione degli attestati di versamento (cosiddetti modelli F 24) rilasciati al privato dagli istituti di credito delegati per la riscossione delle imposte integra il reato di falsità materiale in atto pubblico di cui agli artt. 476 e 482 c.p., trattandosi di atti pubblici di fede privilegiata per ciò che attiene alla provenienza del documento ed ai fatti che il dipendente della banca delegata attesta essere stati da lui compiuti o avvenuti in sua presenza.

Cass. pen. n. 1468/2011

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso.

Cass. pen. n. 19567/2010

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in autorizzazioni amministrative (art. 477 e 482) la riproduzione fotostatica dell'originale di un "permesso di parcheggio riservato a invalidi" attribuito ad altri e l'esposizione di tale falso permesso sul proprio veicolo allorché, come nella specie, il documento relativo abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, e non si presenti come mera riproduzione fotostatica.

Cass. pen. n. 36687/2008

Il modello F24, utilizzato per il pagamento di contravvenzioni concernenti irregolarità fiscali, ha natura giuridica d'attestato del contenuto d'atti, sicchè la relativa falsificazione ad opera di un privato integra il delitto di cui agli artt. 478 e 482 c.p.

Cass. pen. n. 34340/2005

La copia fotostatica a colori di un permesso di parcheggio per invalidi, se priva di qualsiasi attestazione di autenticità, non integra il reato di falsità materiale commessa da privato, né altre ipotesi di falso documentale, (fattispecie nella quale era stato accertato che l'imputato era titolare del permesso originale, mentre non era risultato in possesso di una sola autovettura).

Cass. pen. n. 33648/2005

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che sia trovato in possesso di una ricetta, apparentemente rilasciata da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale e falsamente attestante l'esistenza di una malattia dell'imputato, preordinata ad ottenere il rinvio di un processo, in quanto la ricetta del medico convenzionato con le aziende sanitarie (Asl) non costituisce una semplice scrittura privata ma riveste, nella parte ricognitiva, natura di certificato, attestante un falso stato di malattia utilizzabile per varie finalità, senza che sia necessario, ai fini della configurabilità del reato in questione, la perseguibilità a querela o l'uso dell'atto falso.

Cass. pen. n. 15259/2005

In tema di falsità documentali, la sussistenza del reato di falso non è esclusa dalla circostanza che su un dato documento sia apposta una sigla, anziché la firma per esteso, in quanto la sigla rappresenta un'espressione grafica abbreviata o contratta che è comunque idonea, se apposta in calce all'atto, a significarne la paternità, e ciò vale, a maggior ragione, nel caso in cui la sigla sia collocata su un timbro dell'ufficio in modo da rivelare inequivocabilmente la sua provenienza. Ne deriva che sussiste il reato di falsità materiale commessa da privato (artt. 476 e 482 c.p.) allorché quest'ultimo formi un atto di benestare attestante le condizioni per la cessione del quinto dello stipendio in favore di una società finanziaria, apponendovi la firma falsa del Sindaco realizzata con una sigla apposta in calce all'atto e collocata sul timbro dell'ufficio.

Cass. pen. n. 16499/2005

L'agenzia di pratiche automobilistiche che ai sensi dell'art. 7 legge n. 264 del 1991 rilascia un certificato sostitutivo della carta di circolazione è un soggetto esercente un servizio di pubblica necessità: ne consegue che il privato il quale falsifichi materialmente il documento (nella specie mediante fotocopia — realizzata con uno scanner — che si presenti con l'apparenza di un atto originale) risponde del reato di cui all'art. 482 c.p.

Cass. pen. n. 5401/2005

Integra il reato di falsità materiale del privato in autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la riproduzione fotostatica del permesso di accesso a zona a traffico limitato, a nulla rilevando, a tal fine, l'assenza della attestazione di autenticità, la quale non incide sulla rilevanza penale del fatto allorché, come nella fattispecie, il documento abbia l'apparenza e sia utilizzato come originale, considerata anche la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di formare copie fedeli all'originale, come tali, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.

Cass. pen. n. 31533/2004

In tema di falso materiale, l'annotazione da parte dello studente sul libretto universitario del superamento con profitto, contra verum di esami in realtà mai sostenuti, mediante falsificazione delle dichiarazioni del docente e della sua firma, non integra il delitto di falso in atto pubblico commesso da privato, ma quello di falso in certificato amministrativo: il libretto, infatti, essendo solo un prospetto riassuntivo della carriera scolastica dello studente universitario, ha natura certificativa degli esami sostenuti e dei voti riportati, in quanto, riproducendo in sintesi il verbale dell'esame, che costituisce l'atto pubblico originario e preesistente, è un documento «derivato» o «secondario» che contiene dichiarazioni di scienza, ossia attesta fatti e dati, noti al pubblico ufficiale per la loro provenienza da altri documenti ufficiali.

Cass. pen. n. 23670/2004

La apposizione, sul libretto di circolazione, della falsa impronta della Motorizzazione civile, volta a far apparire adempiute le formalità di revisione integra i reati di cui agli artt. 476, 482 e 469 c.p. e non anche la fattispecie di cui all'art. 80 comma diciassettesimo D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante la mera esibizione agli organi competenti di una falsa revisione, ossia l'uso di un atto falso.

Cass. pen. n. 11804/2004

Integra il reato di falsità materiale in atto pubblico commessa da privato (art. 476, comma secondo e 482 c.p.) la contraffazione della ricevuta di versamento in conto corrente postale, poichè la trasformazione dell'Ente Poste in società per azioni non ha comportato il venir meno della qualifica di pubblico ufficiale del dipendente postale al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti nell'attività connessa alla riscossione delle somme versate in tali conti, trattandosi dell'esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria.

Cass. pen. n. 5584/2000

La falsificazione delle ricevute bancarie di delega ai versamenti tributari, poiché l'attestazione della banca sulla distinta predisposta dal cliente prende rilievo di piena efficacia probatoria e liberatoria di adempimento dell'obbligazione tributaria, secondo il regime legale vigente in materia, configura la fattispecie criminosa di cui agli artt. 476 secondo comma e 482, non diversamente di quanto viene riconosciuto, per la privilegiata valenza probatoria degli atti correlativi, in tema di alterazione di ricevute attestanti il pagamento di tasse automobilistiche e di bollette doganali, oltre che, specificamente in materia di delega di pagamento dell'imposta Irpef attestata dal funzionario bancario. (Fattispecie relativa a falsificazione delle predette attestazioni compiuta dal commercialista a danno dei clienti).

Cass. pen. n. 7566/1999

In tema di falsità materiale, la riproduzione fotostatica di un documento originale integra gli estremi del reato, quando si presenti non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede. (Fattispecie relativa ad un «fotomontaggio», con il quale era stato approntato, in fotocopia, un falso atto costitutivo di società, recante anche l'impronta del sigillo notarile).

Cass. pen. n. 2004/1999

Deve riconoscersi la natura di atto pubblico fidefacente al libretto degli esami universitari che contiene dichiarazioni effettuate dal docente nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni attestanti l'esecuzione delle operazioni di esame e relativo esito, nonché all'atto ricognitivo degli esami, c.d. curriculum, che attesta il superamento degli esami e la corrispondenza per natura e numero a quelli prescritti al fine di consentire l'ammissione del candidato all'esame di laurea (fattispecie in tema di falso materiale in atto pubblico). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 9366/1998

In materia di falsità materiale commessa dal privato, il rilascio di un documento autorizzativo non legittima il titolare a dar vita ad un secondo documento che appaia e venga utilizzato come l'originale. In tal caso l'agente pone in essere una attività di contraffazione, intesa come imitazione fraudolenta di un documento (certificativo o) autorizzativo, individuato da specifiche caratteristiche formali, in modo da fare apparire la riproduzione come originale e del quale ripete le caratteristiche. (Fattispecie in tema di tagliando autorizzativo di permesso di parcheggio contraffatto approntato con mezzi sofisticati e del tutto identico all'originale, per dimensioni, colore, forma, dati riportati, tipo di stampa dei dati, e che dunque non si manifestava come fotocopia dell'originale).

Cass. pen. n. 4108/1997

Configura il reato di falsità materiale commessa dal privato (artt. 477 e 482 c.p.) l'alterazione della scadenza dell'orario di parcheggio sullo scontrino rilasciato dal parchimetro nelle aree adibite alla sosta per le autovetture del comune. Ciò in quanto lo scontrino riveste le caratteristiche tipiche del certificato amministrativo (attestante l'avvenuto pagamento della somma prescritta per la sosta), e dell'autorizzazione amministrativa (autorizzando per l'orario indicato a sostare nell'area pubblica).

Cass. pen. n. 8150/1996

Qualora un soggetto commetta un reato in concorso con altri, la mera consapevolezza da parte dello stesso delle false generalità dei complici non comprova la partecipazione dell'agente alla falsificazione dei documenti d'identità adoperati da questi ultimi e alla contraffazione delle relative impronte pubbliche.

Cass. pen. n. 7717/1996

La riproduzione fotostatica di un documento originale non integra il reato di falso quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, è priva di rilevanza ed effetti, anche penali; che per contro la fotocopia integra il reato di falsità materiale quando essa si presenta non come tale ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno. In tal caso è evidente che sarebbe un non senso parlare di attestazione di conformità all'originale.

Cass. pen. n. 791/1996

Il provvedimento col quale il Ministero del Tesoro accoglie la domanda di un privato intesa ad ottenere la disponibilità di un immobile costituisce un atto amministrativo, in quanto emesso da un pubblico impiegato nell'esercizio di una pubblica potestà. La formazione di una comunicazione ministeriale, poi, che faccia figurare come emesso il suddetto provvedimento, contrariamente alla realtà, costituisce falso in certificazione amministrativa ex art. 477 c.p., in quanto dichiarativa del contenuto di esso. Tale reato, se commesso da un privato, è punibile ai sensi dell'art. 482 c.p.

Cass. pen. n. 6898/1995

L'art. 19 della legge 2 agosto 1982, n. 528, contenente l'ordinamento del gioco del lotto, con la previsione della contraffazione degli scontrini o della manomissione delle registrazioni, configura un'ipotesi di falso materiale commesso dal privato, non diversamente dall'art. 482 c.p., ma sanziona il fatto in maniera più rigorosa, poiché reprime un illecito che, oltre a ledere la fede pubblica, offende anche il patrimonio dello Stato, che viene esposto ad indebiti esborsi di denaro. L'art. 19 della legge citata, pertanto, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 482 c.p.

Cass. pen. n. 6850/1994

Il decreto di trasferimento di immobili emesso in sede di espropriazione immobiliare individuale dal giudice dell'esecuzione o, in sede di vendita fallimentare, dal giudice delegato al fallimento, è atto pubblico di fede privilegiata, poiché presuppone l'attestazione di quei fatti (avvenuta aggiudicazione, versamento del prezzo, ecc.) senza i quali il decreto stesso non potrebbe essere emanato. La sottoscrizione apposta dal cancelliere poi, ha la funzione di attestare il deposito del suddetto provvedimento, ed è pertanto di per sé fidefaciente, in quanto relativa ad attività (ricezione) compiuta dal cancelliere pubblico ufficiale. (Fattispecie di contraffazione dei decreti di trasferimento di immobili commessa dal privato, ipotizzata dagli artt. 476, comma 2 e 482 c.p.).

Cass. pen. n. 14714/1990

La falsificazione dei fogli o dei registri contenenti le firme del personale presente di un ufficio pubblico, da parte di un dipendente, diverso da quello che ha il compito di curare la raccolta delle firme e la tenuta dei fogli, integra l'ipotesi di falsità materiale in atto pubblico ex art. 482 c.p., commessa da persona diversa dal pubblico ufficiale che ha la funzione di formare l'atto, e non già quella di cui all'art. 476 stesso codice. (Fattispecie in cui un bidello di scuola media aveva falsificato, mediante aggiunte e cancellature i fogli contenenti le firme del personale al fine di far risultare la propria presenza, mentre svolgeva altrove un'attività commerciale).

Cass. pen. n. 8051/1990

Le ricette con cui un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale prescrive un farmaco all'assistito non sono atti pubblici, ma hanno natura di certificato per la parte ricognitiva del diritto dell'assistito all'erogazione dei medicinali e natura di autorizzazione amministrativa in quanto consentono all'assistito stesso l'esercizio del diritto di fruire del servizio farmaceutico. (Fattispecie di contraffazione di ricetta commessa da privato e ritenuta dalla Cassazione costituire il reato di falsità materiale di cui agli artt. 477 e 482 c.p.).

Cass. pen. n. 7853/1990

Si realizza l'ipotesi criminosa di cui agli artt. 476 e 482 c.p. nel caso in cui venga falsificato — mediante apposizione della falsa firma del funzionario e applicazione del falso timbro della banca — il modulo con il quale gli istituti di credito danno atto del pagamento della somma dovuta per imposte da parte del contribuente. Tale documento, infatti, è atto pubblico in quanto da un lato è produttivo di effetti giuridici di rilevanza pubblicistica in relazione all'assolvimento dell'obbligo tributario e dall'altro contiene la documentazione di mera attività compiuta dal pubblico ufficiale in relazione alla riscossione della somma dovuta per imposta, a nulla rilevando la natura dell'attività bancaria riferibile soltanto all'ordinaria attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito e non già anche a quella attività di natura tipicamente pubblicistica che gli istituti di credito svolgono in campo fiscale.

Cass. pen. n. 6395/1990

La contraffazione dello stemma della Repubblica sui moduli delle carte di identità integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), in relazione all'art. 468 stesso codice, e non il reato di falso materiale commesso dal privato in certificati amministrativi, previsto dagli artt. 477 e 482 c.p.

Cass. pen. n. 9337/1988

La falsificazione di una targa automobilistica costituisce il reato di cui agli artt. 482, 477 c.p., non quello di cui agli artt. 482, 476 c.p., poiché la targa automobilistica non ha natura di atto pubblico, ma di certificazione amministrativa.

Cass. pen. n. 9268/1988

La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (Nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).

Cass. pen. n. 8753/1988

Integra il delitto di falsità materiale in atti pubblici commesso dal privato l'alterazione del bollettino di versamento in conto corrente postale, in quanto in esso il pubblico ufficiale attesta fatti direttamente compiuti, come la ricezione di un determinato versamento a favore di un particolare soggetto, costitutivo di un diritto a favore del versante e di un obbligo a carico della amministrazione. (Fattispecie in tema di pagamento di tasse automobilistiche).

Cass. pen. n. 12091/1987

Nella ipotesi di formazione di un atto pubblico falso da parte del privato, il criterio della invalidità o della inesistenza giuridica non può valere come scriminante dal momento che la carenza assoluta di potere nel privato è elemento del reato stesso.

Cass. pen. n. 8101/1987

Qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia all'uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell'intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile.

Cass. pen. n. 5085/1987

Il falso relativo alla contraffazione del passaporto è falsità in certificazione amministrativa e non già falsità in atto pubblico.

Cass. pen. n. 3055/1987

Il foglio di presenza istituito presso le pubbliche amministrazioni, per documentare la presenza lavorativa dei dipendenti, ai fini della corresponsione della paga ad essi spettante, è atto pubblico anche se materialmente sottoscritto e firmato dagli stessi dipendenti. (Applicazione del principio in tema di falsità in atti).

Cass. pen. n. 1346/1987

La falsificazione materiale da parte del privato della ricevuta di versamento in conto corrente postale della tassa automobilistica realizza il reato di cui agli artt. 476, secondo comma e 482 c.p., mentre la falsificazione da parte dello stesso del disco contrassegno integra il reato di cui agli artt. 478 ultimo comma e 482 c.p.

Cass. pen. n. 9418/1986

L'esposizione all'esterno del veicolo dell'attestato di versamento in conto corrente postale della tassa per veicoli a motore (cosiddetto disco — contrassegno) contraffatto, integra il reato di truffa nelle due ipotesi alternative, o del delitto consumato o del delitto tentato, secondo che l'azione si sia o meno compiuta o l'evento si sia o meno verificato, ferma restando la concorrente violazione degli artt. 482 e 478 terzo comma c.p. e, ove sia stata contraffatta pure la ricevuta del detto versamento, la violazione degli artt. 482 e 476 c.p.

Cass. pen. n. 7783/1985

L'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 482 c.p., pur costituendo una figura autonoma di reato e non una ipotesi attenuata di quello previsto dall'art. 476 c.p., si differenzia da quella presa in considerazione in quest'ultimo articolo esclusivamente per la diversità del soggetto attivo del delitto. Ne consegue che, anche quando il reato di cui all'art. 476 cpv. c.p. sia commesso da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, la qualità di fede privilegiata dell'atto costituisce un'aggravante che, in presenza di eventuali attenuanti, non si sottrae al giudizio di valenza.

Cass. pen. n. 6703/1985

Nell'ipotesi di formazione di una falsa carta di identità, da parte di un privato, si configura il reato di falsità materiale in certificato previsto dall'art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 c.p.

Cass. pen. n. 10528/1983

Nella falsità materiale prevista dall'art. 482 c.p., autore del falso deve essere soltanto il privato o il pubblico ufficiale che agisca fuori delle sue funzioni, giacché, ove in concorso col privato agisca il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, sono applicabili per tutti le pene stabilite negli artt. 476, 477 e 478 c.p., in base al disposto dell'art. 117 c.p.

Cass. pen. n. 8043/1983

Nella configurazione giuridica dell'art. 482 c.p. l'abuso di funzioni pubbliche non costituisce elemento essenziale della fattispecie, in quanto è ben possibile che commetta falsità materiale il pubblico ufficiale, agendo fuori dell'esercizio delle sue funzioni senza che si verifichi da parte sua alcun abuso di ufficio.

Cass. pen. n. 3312/1983

La falsità materiale in atto pubblico commessa da un privato o da un pubblico ufficiale fuori dall'esercizio delle sue funzioni, prevista dall'art. 482 c.p., costituisce una figura autonoma di reato e non un'ipotesi attenuata dei reati di cui agli artt. 476, 477 e 478. Di conseguenza, non è possibile procedere al giudizio di comparazione con l'aggravante prevista nel capoverso dell'art. 476; né il giudice è tenuto a fissare la misura della pena ai sensi del suddetto articolo e poi ridurla di un terzo, dovendo invece determinare autonomamente la pena nei limiti ridotti di cui all'art. 482.

Cass. pen. n. 10929/1981

La carta di circolazione dei veicoli va qualificata come atto pubblico e non già come certificato, autorizzazione o attestato, posto che dispone l'immatricolazione d'un determinato veicolo che abilita alla circolazione. Ne consegue che nel caso di falsità materiale commessa dal privato sull'anzidetto documento si configura il reato previsto dall'art. 482 c.p. in relazione all'art. 476, primo comma, dello stesso codice. (Nella specie si è precisato che la carta di circolazione ha natura dispositiva quanto all'immatricolazione e abilitativa ob rem quanto all'ammissione alla circolazione).

Cass. pen. n. 6024/1981

Il delitto di falso in atto pubblico, pur se commesso dal privato ex art. 482 c.p., è un reato di pericolo e non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà della immutatio veri e non occorrendo un animus nocendi vel decipiendi, sicché sussiste il reato anche quando il falso sia stato commesso con la certezza di non produrre alcun danno o di non realizzare lucri non dovuti o nell'eventuale opinione di operare lecitamente, e ciò perché l'oggettività del reato di falso consiste nella lesione della pubblica fede e non nell'offesa di altro bene, pubblico o privato.

Cass. pen. n. 4988/1981

Il reato di falso materiale in certificazione o autorizzazione amministrativa commesso da privato, previsto dall'art. 477 c.p. in relazione all'art. 482 c.p., si perfeziona non appena sia compiuta l'alterazione o contraffazione dell'atto non essendo richiesto anche l'uso del documento.

Cass. pen. n. 10121/1979

Commette il delitto di falso in certificazione amministrativa, ai sensi degli artt. 48 e 482 c.p., il privato che nel richiedere una licenza di costruzione esibisce a corredo della domanda una falsa planimetria indicante una superficie del suolo superiore a quella reale, inducendo così in errore gli organi del comune che, omettendo gli accertamenti del caso, concedono la richiesta autorizzazione sul presupposto, falso, che fosse rispettato il rapporto tra area del suolo e cubatura della costruzione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 482 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. C. chiede
lunedì 13/03/2023 - Lombardia
“Oggi a lavoro mi han chiesto di firmare il certificato di idoneità alla mansione specifica, pur non essendo oggi sottoposto a nessuna visita da parte del medico competente (il preposto voleva che io firmarssi il certificato in ufficio senza visita e senza la presenza del medico competente).
Il certificato riporta una data antecedente a quella di oggi di oltre 2 mesi, è datato dicembre 2022.

E in più sul certificato di idoneità specifica, mancano 6 rischi specifici a cui io sono sottoposto ovvero fibre d'amianto, fibre vetrose, video terminale oltre le 20 ore settimana, agenti chimici, agenti biologici, rumore.

Poi dalla visita fatta nei mesi precedenti non sono nemmeno stato sottoposto ad elettrocardiogramma, visita audio metrica, visita del visus...

Questo certificato potrebbe rappresentare un falso materiale in atto pubblico con tanto di firma del pubblico ufficiale, ovvero il medico competente?”
Consulenza legale i 14/03/2023
Per rispondere compiutamente al parere occorre vagliare diverse ipotesi.

La prima è che il certificato su cui si chiede di apporre la firma sia interamente falso e, dunque, artatamente confezionato dal datore di lavoro.
In questo caso, secondo costante giurisprudenza, ricorre il reato di falso materiale in atto pubblico commesso dal privato, ovvero il datore di lavoro, secondo il combinato disposto dell’ art. 476 del c.p. e 482 c.p.
La Suprema Corte, sul punto, si è espressa in tempi molto recenti (la sentenza è la n. 25271 e risale al 2021) statuendo che il certificato di idoneità alla mansione assume dignità di atto pubblico atteso che “rientrano nella nozione di atto pubblico rilevante ai fini dell’integrazione dei reati in materia di falsità in atti, anche gli atti cosiddetti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale – conforme o meno allo schema tipico – ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi”.

La seconda ipotesi, invece, potrebbe ricorrere nell’ipotesi in cui il certificato sia ideologicamente falso ma materialmente vero, essendo confezionato dal medico competente.
In questo caso, l’ipotesi delittuosa che potrebbe ricorrere è quella di cui all’ art. 481 del c.p. che punisce espressamente “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità”.
In tale eventualità, il medico incaricato risponderebbe del reato sopra richiamato; quanto al datore di lavoro, invece, lo stesso potrebbe concorrere nella medesima fattispecie oppure, se non fosse ravvedibile l’ipotesi di concorso, nell’ipotesi di uso di atto falso ex art. 489 del c.p..

Anonimo chiede
martedì 09/05/2017 - Abruzzo
“Il fratellastro di mio padre ha fatto un testamento, includendovi per intero diverse particelle di terra che aveva in comunione con gli altri suoi fratelli.
Nel 2010 muore e nel 2011 i figli del fratellastro, nipoti di mio padre, hanno presentato denuncia di successione intestando a loro nome tutte le particelle indivise.
Questo mi sembra che vada contro il codice penale.
Un altro fratello legittimo di mio padre, figlio di stessi genitori (e non fratellastro), morto nel 2013, lavorava questi terreni, prendendo pure il contributo per la semina. Può usucapire i terreni?
Vorrei capire se si può agire penalmente per il fatto che nel 2011 i nipoti di mio padre si sono intestati queste terre con la denuncia di successione, ed in quanto tempo si prescrive una eventuale azione penale.”
Consulenza legale i 15/05/2017
Nel caso di specie rilevano, in astratto, i reati di appropriazione indebita ( art. 646 del c.p.) e di falso in atto pubblico secondo il combinato disposto dell’ art. 479 c.p. e dell’art. art. 482 del c.p..

La peculiarità del caso di specie è rappresentata dal fatto che, a monte della dichiarazione di successione non veritiera, vi è un testamento in cui il de cuius ha disposto di beni che non gli appartenevano.

Questo fatto potrebbe comportare l’assenza dell’elemento soggettivo del reato (volontà colpevole) in capo a chi, materialmente, ha presentato la dichiarazione di successione. In tal caso un’eventuale denuncia per i reati sopra indicati non avrebbe buone probabilità di dare inizio ad un procedimento penale.

Inoltre, bisogna considerare che per fatti accaduti nel 2011, scade nel 2017 il termine ordinario di prescrizione di sei anni di cui all’art. 157 del c.p.. Tale termine si calcola dalla data di presentazione della dichiarazione di successione.
Pertanto, in assenza di atti interruttivi, i fatti sarebbero prossimi alla prescrizione o già prescritti.

Per quanto riguarda la possibilità di usucapire i terreni da parte di chi li possedeva, riscuotendo pure i contributi per la semina, deve dirsi che, essendo deceduto nel 2013 colui che li coltivava (e, quindi, ne aveva il possesso), è venuto meno il presupposto fondamentale per l’usucapione.

Infatti, l’art. 1158 del codice civile dice che la proprietà di beni immobili si acquista in virtù del possesso “continuato” per venti anni.
In questo caso la morte di chi coltivava i terreni, avvenuta nel 2013, ha interrotto il possesso e, pertanto, non sarà più possibile usucapire.