(massima n. 1)
La sostituzione delle pene detentive brevi č rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., considerando le modalitā delle violazioni commesse e la personalitā del condannato. Il diniego della sostituzione deve essere motivato in modo non manifestamente illogico, anche dopo la riforma Cartabia.