Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4554 del 28 maggio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

La querela, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dagli artt. 1362 e segg. c.c., giacché per la sua validitā non č necessario l'uso di formule sacramentali, ma č sufficiente che da tutto il contesto dell'atto si estenda chiaramente la non equivoca manifestazione di volontā di chiedere l'accertamento della responsabilitā penale del colpevole in ordine al fatto denunziato.

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