I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile (1) sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione .
Il valore della causa è determinato da quello dell'attivo ereditariocalcolato sulla stima di inventario dei mobili (2) e a norma dell'articolo 15 per gli immobili (3).
I reclami si propongono con citazione [163] da notificarsi all'erede e a coloro i cui diritti sono contestati, e sono decisi in unico giudizio(4).
Note
(1)
Una volta ultimato lo stato di graduazione, viene dato avviso a creditori e legatari ai sensi dell'
art. 501 del c.c., i quali hanno 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'estratto dello stato di graduazione nel foglio degli annunci legali, per proporre reclamo al fine di contestarne la regolarità o l'errato collocamento nella graduazione o ancora il collocamento di soggetti non aventi diritto. Al procedimento di reclamo devono partecipare il reclamante, le'erede e colui di cui si contesta il diritto.
(2)
La norma rinvia all'
art. 775 del c.p.c., n. 2, che dispone l'obbligo di specificare il valore di tutti i beni nella redazione del verbale d'inventario.
(3)
Si precisa che il valore della causa corrisponde alla somma del valore di tutti i beni mobili così come stimato nell'inventario e di tutti i beni immobili, calcolato moltiplicando il reddito dominicale (per i terreni) o la rendita catastale (per i fabbricati) per le aliquote fissate dall'art.
15.
(4)
Nonostante il procedimento di reclamo avverso lo stato di graduazione sia disciplinato dalle regole dettate in materia di procedimenti in camera di consiglio (
art. 737 del c.p.c.), non viene fatto rientrare tra quelli di volontaria giurisdizione, ma è inserito viene considerato nel novero dei procedimenti contenziosi. Infatti, viene introdotto con citazione e si svolge come un qualsiasi giudizio ordinario di cognizione (
art. 163 del c.p.c. e ss.). Il procedimento si chiude con sentenza che è, quindi, appellabile e ricorribile in Cassazione.