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Articolo 742 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 28/12/2023]

Ambito di applicazione degli articoli precedenti

Dispositivo dell'art. 742 bis Codice di procedura civile

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone (1).

Note

(1) L'articolo in commento deve considerarsi norma di chiusura che individua la disciplina generale applicabile ai procedimenti in camera di consiglio. Infatti, la norma ha esteso anche ai procedimenti diversi da quelli in materia di famiglia e stato delle persone la disciplina del rito camerale.

Spiegazione dell'art. 742 bis Codice di procedura civile

La norma in esame costituisce una norma di chiusura, per mezzo della quale si consente l'estensione dei procedimenti in camera di consiglio anche a materie diverse da quella che riguardano la famiglia e lo stato delle persone.
In forza di questa norma, dunque, la disciplina dettata dagli artt. 737 e ss. c.p.c. costituisce lo schema generale dei procedimenti in camera di consiglio, a cui fare riferimento in difetto di diverse indicazioni specifiche da parte del legislatore.
L’applicabilità di questa disciplina è, in ogni caso, subordinata alla circostanza che il procedimento venga introdotto con ricorso e che la forma del provvedimento con cui la procedura si conclude sia quella di un decreto.
Si ritiene opportuno precisare che la scelta del rito camerale non contrasta con i principi di uguaglianza e di difesa, quando, accertata la possibilità dell'instaurazione di un valido contraddittorio, le parti si trovino in una concreta posizione di parità.

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