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Articolo 144 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Azione diretta del danneggiato

Dispositivo dell'art. 144 Codice delle assicurazioni private

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno.

4. L'azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile.

Massime relative all'art. 144 Codice delle assicurazioni private

Cass. civ. n. 3621/2014

Nell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, le posizioni dell'assicuratore e dell'assicurato sono inscindibili rispetto al terzo danneggiato. Ne consegue che l'assicurato è legittimato ad impugnare la sentenza che abbia rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, anche se sia rimasto contumace in primo grado ed anche se non abbia formulato alcuna domanda di manleva nei confronti dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 14537/2013

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore è contenuta nei limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, e la solidarietà fra assicurato ed assicuratore ha natura atipica, atteso che il debito aquiliano del primo discende "ex delicto" ed è illimitato, mentre quello del secondo di natura indennitaria deriva "ex lege" e trova limite nella capienza del massimale, senza che nessuna influenza possa attribuirsi, per derogare a quest'ultimo limite, al fatto che in sede penale, con sentenza passata in giudicato, l'assicuratore sia stato condannato quale responsabile civile, in solido con l'imputato assicurato, al risarcimento del danno in via generica nei confronti del danneggiato, giacché la solidarietà, disposta in via generale ed astratta dall'art. 538 cod. proc. pen., non preclude ed, anzi, impone, l'accertamento, nei singoli casi concreti, del titolo in forza del quale ciascuno dei coobbligati è tenuto alla prestazione e se l'unicità di quest'ultima soffre o meno limitazioni per effetto di particolari disposizioni convenzionali o legali.

Cass. civ. n. 6291/2013

Il conducente di un veicolo che sia responsabile di un sinistro stradale, ma non anche proprietario del mezzo, in quanto estraneo al rapporto di assicurazione ex art. 1917 c.c., non è legittimato a far valere diritti che siano riconducibili alla "mala gestio" cosiddetta "propria" dell'assicuratore, ovvero per non avere eseguito in buona fede, nei confronti del proprio assicurato, l'obbligazione di corrispondere l'indennità in modo da evitare che l'obbligazione risarcitoria aumentasse ingiustificatamente in suo pregiudizio.

Cass. civ. n. 3567/2013

Nei giudizi proposti ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi abrogato e trasfuso nell'art. 144 d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), gli stessi fatti che determinano la responsabilità e la condanna del danneggiante costituiscono la fonte dell'obbligazione risarcitoria dell'assicuratore, comportando una situazione di litisconsorzio necessario tra entrambi tali soggetti e il terzo danneggiato ed impedendo che si pervenga a decisioni differenziate in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore, dall'altro. Ne consegue che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole di incidente, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cass. civ. n. 16541/2012

Nella controversia tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli ed il terzo danneggiato, l'onere di provare la misura del massimale assicurato grava sul primo; tale prova, tuttavia, può essere data sia attraverso la produzione in giudizio della polizza, sia attraverso l'esibizione di altri documenti, dai quali sia desumibile il contenuto del contratto.

Cass. civ. n. 7932/2012

Nel caso di sinistro stradale avvenuto in Italia e causato da veicolo con targa straniera, le norme che prevedono la legittimazione passiva dell'UCI (artt. 125 e 126 del codice delle assicurazioni) sono di applicazione necessaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218. Ne consegue che, quand'anche il sinistro abbia coinvolto solo cittadini stranieri tutti della medesima nazionalità, sono regolati dalla legge italiana sia l'accertamento del rispetto delle norme sulla circolazione stradale, sia la sussistenza dei presupposti e dei limiti della responsabilità dell'UCI, in quanto obbligazioni nascenti dalla legge, ai sensi dell'art. 61, ultima parte, della citata legge n. 218 del 1995; restano, invece, soggette alla legge comune del danneggiante e danneggiato, ai sensi dell'art. 62, comma 2, della legge n. 218 del 1995, le questioni relative alla quantificazione del danno.

Cass. civ. n. 51/2012

Il credito da risarcimento del danno da c.d. fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 c.c. e ss., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a.

Cass. civ. n. 14410/2011

La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all'invalidità ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto stesso, quale quella di nullità per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.

Cass. civ. n. 8988/2011

L'obbligazione dell'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli nei confronti della vittima di un sinistro stradale ha natura di debito di valuta; essa tuttavia, nei limiti del massimale, va liquidata secondo i criteri propri dei debiti di valore, perché di valore è l'obbligazione risarcitoria che determina l'entità del debito indennitario. Quando, invece, il credito della vittima ecceda il massimale, l'obbligazione dell'assicuratore del responsabile va liquidata applicando le regole dettate per le obbligazioni di valuta dall'art. 1224 c.c..

Cass. civ. n. 5111/2011

La vittima di un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile del responsabile quando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche od a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove è consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, come ad esempio le aree destinate alla distribuzione di carburante agli utenti, a nulla rilevando che, ai diversi fini della disciplina dell'obbligo di precedenza, tali aree siano qualificabili come "non soggette a pubblico transito", ai sensi dell'art. 145, comma quinto, codice della strada, alla luce della diversità degli scopi cui sono finalizzate, da un lato, le norme relative alla circolazione e, dall'altro, quelle relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Cass. civ. n. 5088/2010

Il principio secondo cui all'azione di rivalsa prevista dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 990 del 1969 ("ratione temporis" applicabile nella specie) si applica il termine di prescrizione annuale di cui al secondo comma dell'art. 2952 c.c., che decorre dal giorno in cui l'assicuratore abbia provveduto al pagamento dell'indennizzo a favore del terzo danneggiato, si estende, stante l'identità di "ratio", anche all'ipotesi in cui l'azione di rivalsa sia esercitata dal Fondo di Garanzia, ora gestito dal Consap, che abbia risarcito direttamente il danno ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 576 del 1978, convertito, con modif., nella legge n. 738 del 1978.

Cass. civ. n. 4342/2010

Il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso e si traducano in un inutile dispendio di energie processuali e di formalità non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dall'effettivo rispetto del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 c.p.c.: pertanto, nel giudizio avente ad oggetto l'azione diretta proposta dal soggetto danneggiato in un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi degli artt. 18 e 23 della legge n. 990 del 1969, qualora sia stata chiesta la condanna del solo assicuratore, va esclusa, in sede di legittimità, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo, rimasto contumace in primo e secondo grado, atteso che l'integrazione del contraddittorio, pur prevista dalle norme sopracitate, si risolverebbe esclusivamente in un pregiudizio per le parti costituite senza produrre alcuna concreta contrazione dei diritti sostanziali e processuali della parte esclusa.

Cass. civ. n. 23735/2009

La responsabilità solidale - sia pure atipica - che sussiste tra il responsabile di un sinistro stradale ed il suo assicuratore della r.c.a. comporta che ove il giudice d'appello, accogliendo il gravame del primo, riduca l'ammontare del danno liquidato dal giudice di primo grado, tale decisione produce i suoi effetti anche nei confronti dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 21057/2009

In materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ove sorga controversia circa l'ammontare del massimale assicurativo previsto dalla L. per il veicolo condotto dal responsabile, è onere del danneggiato, e non dell'assicuratore, dimostrare a quale categoria appartenesse il veicolo suddetto, mentre - una volta fornita tale prova - il massimale minimo deve presumersi noto al giudice in virtù del principio "jura novit curia". *

Cass. civ. n. 29883/2008

Si prescrive in un anno, a norma dell'articolo 2952 cod. civ., e non nel diverso termine di cui all'articolo 2947 cod. civ., ed inizia a decorrere dalla data di pagamento, il diritto alla rivalsa che ai sensi dell'articolo 18, secondo comma, ult. periodo, della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - "ratione temporis" applicabile (come nella specie) - è riconosciuto all'assicuratore nei confronti dell'assicurato a seguito dell'azione di danni esperita nei propri confronti dal danneggiato per sinistro stradale.

Cass. civ. n. 26421/2008

Il litisconsorzio tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In tale ultimo caso, se il responsabile chiami in garanzia l'assicuratore, attesa l'autonomia sostanziale del rapporto confluito nel processo per effetto della chiamata, la domanda proposta dall'attore non si estende automaticamente al terzo ma tale estensione deve essere espressamente richiesta. (La S.C., in relazione a fattispecie anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 209 del 2005, in applicazione del riportato principio, ha cassato la sentenza impugnata affermando che, a fronte di due distinti ed autonomi rapporti processuali domanda di risarcimento del danno ex art. 2054 c.c. proposta dall'attrice nei confronti del responsabile civile e domanda di garanzia spiegata da quest'ultimo nei confronti della società assicuratrice senza che l'attrice avesse esteso alla stessa la domanda già formulata nei confronti del convenuto, riguardando la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa designata esclusivamente il rapporto processuale responsabile civile-assicuratore, eventuali vizi relativi alla chiamata in causa dell'impresa designata rilevavano solo nella autonoma controversia tra il convenuto e l'assicuratore ma erano privi di conseguenze quanto alla diversa controversia tra l'attrice e il convenuto ).

Cass. civ. n. 24752/2008

In materia di risarcimento danni da circolazione stradale, l'obbligazione dell'assicuratore è contenuta nelle somme costituenti il c.d. massimale di polizza, in quanto la solidarietà esistente tra assicurato ed assicuratore ha natura atipica ; ne consegue che l'unicità della prestazione non muta la natura indennitaria nei confronti dell'assicuratore, né l'oggetto del contratto di assicurazione, che è l'indennizzo, mentre il debito del danneggiante, di carattere risarcitorio, è illimitato. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza di merito che aveva accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da una società assicuratrice nei confronti di una procedura esecutiva attivata sulla base di una sentenza di condanna per una somma eccedente il massimale di polizza).

Cass. civ. n. 18242/2008

Nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale convenga cumulativamente in giudizio l'assicuratore del responsabile, il proprietario ed il conducente del veicolo, quest'ultimo non è un litisconsorte necessario, e la domanda eventualmente proposta nei suoi confronti è scindibile dalle altre. Pertanto, se la sentenza di primo grado venga impugnata solo nei confronti dell'assicuratore e del proprietario, ed il giudice d'appello ordini la notificazione del gravame anche al conducente, tale ordine deve ritenersi impartito in base all'art. 332 cod. proc. civ., e non in base all'art. 331 dello stesso codice, con la conseguenza che, in caso di inottemperanza a tale ordine, non può essere pronunziata l'estinzione dell'intero giudizio, ma, in applicazione del secondo comma del suddetto art. 332, il giudizio sulla domanda diretta deve essere definito in base all'appello.

Cass. civ. n. 15462/2008

La misura del risarcimento del danno, determinata, con sentenza passata in giudicato, nei confronti di uno dei corresponsabili in solido, non può essere aumentata, per effetto di sopravvenuta svalutazione monetaria, nei confronti di altro coobbligato, successivamente convenuto in separato giudizio, ove questi, ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 1306, comma secondo, c.c., opponga al creditore detto giudicato.

Cass. civ. n. 14480/2008

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il danneggiato può conseguire rivalutazione monetaria ed interessi sull'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni, anche oltre il massimale di polizza, in ogni caso in cui — proponendo azione diretta contro l'assicuratore — abbia formulato specifica domanda volta al riconoscimento delle suddette voci. A tale proposito non è, peraltro, necessario che il danneggiato chieda espressamente che dette voci siano corrisposte oltre il massimale, non potendosi ritenere, sulla base di tale omessa specifica richiesta, che l'interessato abbia voluto rinunciare all'integrale risarcimento dei danni, ivi inclusi quelli conseguenti alla mora dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 5279/2008

Nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la sentenza che decide sull'appello proposto dal solo assicurato o dal solo assicuratore spiega i propri effetti anche nei confronti dell'altra parte, pur in mancanza di una sua specifica impugnazione, instaurandosi un rapporto processuale trilatero ed inscindibile tra danneggiato, assicurato ed assicuratore.

Cass. civ. n. 23313/2007

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, qualora l'esistenza del rapporto assicurativo venga contestata da parte dell'assicuratore, il danneggiato è tenuto a fornire la prova della presenza del contrassegno sul veicolo danneggiante in quanto idoneo a far presumere, fino a prova contraria, l'esistenza del rapporto assicurativo. Anche in caso di targa di prova è sufficiente accertarne l'avvenuto utilizzo senza che sia opponibile al terzo danneggiato l'eventuale suo uso in violazione di legge.

Cass. civ. n. 13955/2007

Il litisconsorzio previsto all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 ha carattere processuale ed unilaterale; la partecipazione al giudizio del responsabile del danno è necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, mentre, ove eserciti l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l'assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrà quindi essere pretermesso, fermo il potere del convenuto o del giudice di chiamarlo in causa ai sensi degli artt. 106 e 107 c.p.c.; qualora, invece, il danneggiato abbia agito nei confronti dell'assicuratore citando anche il responsabile del danno e si accerti il difetto di legittimazione passiva dell'assicuratore, il giudice non deve integrare il contraddittorio nei confronti dell'impresa legittimata ma rigettare la domanda.

Cass. civ. n. 13514/2007

In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall'altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell'altro ed eventualmente - come nella specie - dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della causa petendi e per l'esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive causae petendi delle domande e, quindi, anche del petitum di ognuna, posto che dette causae petendi sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l'una esclude l'altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l'aspetto soggettivo, di modo che nell'uno e nell'altro caso l'accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell'uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell'altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della causa petendi sia per la detta incompatibilità delle causae petendi e dei petita in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l'una e l'altra ragione né identità di causa petendi né identità di petitum e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorquando una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l'altra (mentre in questo caso l'una esclude l'altra). Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l'esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coordinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l'art. 40, primo comma, c.p.c., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro.

Cass. civ. n. 7738/2007

In materia di risarcimento danni da incidente stradale, è onere del danneggiato che agisca contro il danneggiante e la compagnia assicuratrice di questi procedere ad una corretta identificazione della stessa e la prova dell'avvenuto rilascio del certificato assicurativo e dell'avvenuto pagamento del premio può essere fornita con ogni mezzo, anche avvalendosi di testimonianze. (Nella specie, la S.C. ha cassato, perchè contenente una motivazione meramente apparente, la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato la domanda del danneggiato non riconoscendo rilievo probatorio alla dichiarazione testimoniale, con la quale il testimone riferiva di aver visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della compagnia assicurativa evocata in giudizio dal danneggiato).

Cass. civ. n. 7487/2007

In tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 — ratione temporisapplicabile — deve essere chiamato soltanto il proprietario responsabile del danno, quale risulta dal P.R.A., senza che a tale effetto possa rilevare il regime patrimoniale legale della famiglia del proprietario intestatario, che non può affatto desumersi dal pubblico registro. (Nella specie era stata dichiarata nulla la sentenza del giudice di pace, che aveva condannato al risarcimento proprietario e società assicuratrice, dell'autovettura cui si addebitava il sinistro, per non avere integrato il contraddittorio nei confronti della moglie, in quanto comproprietaria perchè in regime di comunione legale con quello, al quale soltanto la vettura era intestata al P.R.A.: la S.C. ha accolto il ricorso del danneggiato e cassato con rinvio la sentenza del tribunale).

Cass. civ. n. 6934/2007

L'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale ha effetto anche a favore dell'altro (o degli altri) coobbligati, tutte la volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per la r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso, nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante, quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi, univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così come rappresentato e contestato dall'attore).

Cass. civ. n. 27138/2006

Allorché un rappresentante agisca nell'interesse di una pluralità di rappresentati, che instano per il risarcimento del danno iure proprio e non iure hereditatis il massimale da prendere in considerazione va riferito a ciascuno dei rappresentati, salvo il limite generale del massimale.

Cass. civ. n. 23870/2006

La previsione di un limite massimo di copertura assicurativa per danni prodotti da catastrofe non è posta in alternativa al diverso limite costituito dal massimale di legge o di polizza per ogni persona ma, operando congiuntamente al limite individuale, in presenza di una pluralità di soggetti danneggiati, esprime solo il limite complessivo del rischio assicurato.

Cass. civ. n. 15356/2006

In materia di risarcimento del danno da responsabilità civile nella circolazione automobilistica, costituisce principio informatore della materia quello secondo cui chiunque eserciti sul veicolo un potere, anche soltanto materiale, è legittimato ad agire in relazione al danno che il suo patrimonio o la sua persona subisca per il fatto della circolazione, nonché quello della cosiddetta «incontrovertibilità» (regolatore della materia in relazione alla regolamentazione della disponibilità delle prove) — secondo il quale la questione della titolarità attenendo ad uno degli elementi costitutivi del diritto dell'attore, ove non sia soggetta a contestazione da parte delle controparti convenute — come avvenuto nel caso di specie — deve ritenersi incontrovertibile. (Nella specie, avendo ritenuto essere stati gli enunciati principi violati dal giudice di pace, sia per la legittimazione attiva che per quella passiva, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e rinviato il procedimento ad altro giudice di pace).

Cass. civ. n. 10311/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora il danneggiato, esercitando l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, evochi in giudizio quest'ultimo ed il responsabile assicurato (artt. 18 e 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ), e, chiedendo un risarcimento eccedente i limiti del massimale di assicurazione, proponga, oltre alla domanda nei confronti dell'assicuratore, anche domanda contro l'assicurato, le domande medesime si trovano in rapporto di connessione e reciproca dipendenza, trovando presupposti comuni nell'accertamento della responsabilità risarcitoria dell'assicurato e dell'entità del danno risarcibile, con la conseguenza che l'impugnazione della sentenza per un capo attinente a detti presupposti comuni, da qualunque parte ed in confronto di qualsiasi parte proposta, impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti.

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e — come detto — litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.

Cass. civ. n. 6110/2006

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, e nel caso, come di specie, di sinistro causato all'estero da veicolo immatricolato ed assicurato in Italia e che sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 29 della legge 19 febbraio 1992 n. 142 — che, con l'introdurre, in esecuzione della direttiva dell'Unione Europea 232 del 1990, l'articolo 1 bis alla legge 24 dicembre 1969 n. 990, ha poi consentito la copertura assicurativa prevista dalla detta legge anche per i sinistri verificatisi negli altri stati dell'Unione —, deve darsi risposta negativa alla questione se il danneggiato italiano possa esperire nei confronti della impresa assicuratrice del veicolo l'azione diretta per il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge 24 dicembre 1969 n. 990. Deve così concludersi per il principio di territorialità della legge, ex art. 25, comma 2°, delle preleggi, il quale stabilisce la regola della lex loci (articolo, peraltro, abrogato a far tempo dal 1 settembre 1995 dalla legge 31 maggio 1995 n. 218 che ha diversamente regolato la materia). Ne deriva, per il tempo precedente all'ultima data considerata, che la residenza in Italia del convenuto consente al giudice italiano di decidere la controversia risarcitoria per un illecito extracontrattuale verificatosi all'estero, ma non di applicare la legge italiana, perché la materia è regolata dalla legge del luogo in cui si è verificato il fatto illecito, e questa limitazione è del tutto coerente con il sistema e le finalità della legge 24 dicembre 1969 n. 990, volta a coprire nell'interesse della collettività nazionale i rischi connessi alla circolazione nel territorio dello Stato. Tuttavia, qualora, come nella specie, il giudice del merito abbia ritenuto che le parti hanno previsto con patto espresso che l'assicurazione, stipulata in conformità con la legge 24 dicembre 1969 n. 990 e, quindi, con previsione per lo meno implicita dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice, copra i sinistri che si verificano fuori del territorio dello Stato italiano, deve ritenersi che il terzo danneggiato sia abilitato a esercitare detta azione. (La S.C. ha così rigettato l'impugnazione che l'impresa assicuratrice aveva esperito avverso la sentenza della corte di merito che l'aveva condannata, sia pure con esclusione della rivalutazione concessa dal primo giudice, al risarcimento dei danni in favore del danneggiato di un sinistro stradale avvenuto all'estero il 15 ottobre 1991 e causato da un autoarticolato immatricolato in Italia e condotto dal padre dello stesso danneggiato, a bordo del quale egli si trovava quale trasportato).

Cass. civ. n. 3663/2006

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'attività di difesa congiunta tanto dell'assicurato quanto della compagnia non integra gli estremi del conflitto di interessi, nemmeno nell'ipotesi in cui si profili la possibilità che il comportamento della compagnia, sul piano sostanziale e processuale, possa integrare gli estremi della mala gestio. In tal caso sono riconosciuti all'assicurato gli ordinari rimedi posti a tutela della violazione di un obbligo negoziale di esecuzione del contratto in buona fede e di informazione, cui risultano tenuti, nei suoi confronti, rispettivamente, l'assicuratore e il professionista, rimedi consistenti nella facoltà di richiedere all'uno e all'altro, l'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza della mancata, tempestiva messa a disposizione del massimale, danni che, peraltro, possono consistere non solo nella semplice richiesta di rivalutazione ed interessi, ma nella corresponsione di tutte le ulteriori somme che l'assicurato risulti, senza colpa, obbligato a risarcire al danneggiato.

Cass. civ. n. 2130/2006

In tema di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, verificatasi la condizione della inoperatività della polizza, prevista per il caso di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che abbia risarcito il danneggiato (art. 18, primo comma, legge 24 dicembre n. 990) ha diritto di rivalsa esclusivamente nei confronti dell'assicurato e non nei confronti del terzo conducente del veicolo.

Cass. civ. n. 26041/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità. Né la limitazione del litisconsorzio al solo grado di giudizio in cui sia controverso detto accertamento trova riscontro nella ratio della norma citata, atteso che la partecipazione al giudizio promosso contro l'assicuratore del proprietario del veicolo responsabile del danno integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificato dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, mentre l'opponibilità da parte dell'assicurato al proprietario del veicolo dell'accertamento della responsabilità è collegato alla qualità di parte del rapporto assicurativo rivestita da quest'ultimo, ed è finalizzata a consentire l'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto. La medesima finalità sussiste anche qualora la sentenza ritenga infondata la domanda, perché in tal caso la presenza del proprietario-assicurato in giudizio consente all'assicuratore di opporre l'accertamento in un eventuale nuovo processo instaurato dal danneggiato nei confronti del proprietario, ove questi lo chiami in giudizio per essere garantito.

Cass. civ. n. 18090/2005

Nel giudizio relativo ad azione risarcitoria intrapresa nei confronti di più soggetti ritenuti danneggianti e riconducibile a fatto illecito derivante da sinistro stradale al quale si applica la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della Rca, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra assicuratore ed assicurato e non tra assicuratore e soggetto assicurato da altro assicuratore, con la conseguenza che, se il danneggiato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'assicuratore di uno dei danneggianti, viene meno ogni necessità di integrare il contraddittorio nei riguardi del danneggiante stesso, ove non citato.

Cass. civ. n. 15039/2005

Nella ipotesi di confluenza, in seno al medesimo processo, della causa di risarcimento dei danni proposta dal danneggiato contro il responsabile del sinistro, e della causa di garanzia proposta da quest'ultimo contro l'assicuratore della responsabilità civile in forza del contratto di assicurazione, il danneggiato non può legittimamente considerarsi parte del rapporto processuale instauratosi per effetto della introduzione di tale seconda causa — che resta del tutto distinta dalla prima — anche nel caso in cui l'assicurato richieda all'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alle modalità di esecuzione della prestazione indennitaria. Pertanto il danneggiato mentre ha interesse, quale destinatario delle relative pronunce, ad impugnare le statuizioni conseguenziali all'accoglimento della domanda di garanzia, aventi ad oggetto il pagamento diretto in suo favore, non ha interesse ad impugnare le statuizioni della sentenza relative all'azione di garanzia vertente tra assicurato ed assicuratore e fondata sul contratto di assicurazione, trattandosi di causa della quale non è partecipe, in quanto estraneo al contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 11606/2005

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.

Cass. civ. n. 11276/2005

Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un'area privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica prima dell'evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l'ingresso nell'area privata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso eziologico in un caso in cui, dopo il furto, una pala meccanica era stata condotta fino ad un'area privata ove si era verificato l'atto lesivo).

Cass. civ. n. 10385/2005

In tema di assicurazione obbligatoria della Rca, a norma dell'art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990, il proprietario del veicolo assicurato, quale responsabile del danno, deve essere chiamato in causa nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore come litisconsorte necessario, attuandosi in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio che opera solo sul piano processuale ed è stabilita per consentire all'assicuratore di opporre l'accertamento della responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata. Ne consegue che, realizzata la condizione processuale suindicata, la condanna dei due soggetti presuppone l'accertamento della responsabilità dell'uno e dell'altro, senza che il danneggiato possa pretendere che l'accertamento compiuto in danno del danneggiante si estenda alla compagnia di assicurazione. (Nella specie il giudice di primo grado, apprezzando diversamente ex art. 2733 c.c. la confessione resa dal danneggiante, aveva affermato la responsabilità di questi e negato quella dell'assicuratore; in sede di gravame il danneggiato appellante non aveva svolto un preciso motivo di impugnazione in punto di responsabilità di quest'ultimo e l'appello era stato respinto con la sentenza confermata dalla S.C. in base al principio di diritto soprariportato). *

Cass. civ. n. 8009/2005

In relazione a sinistro derivante dalla circolazione stradale di un veicolo recante una targa di prova, il conducente del veicolo non è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della targa, mentre lo è, ai sensi dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1969, n. 990, il titolare della targa stessa, nella qualità di assicurato.

Cass. civ. n. 3256/2005

In tema di assicurazione obbligatoria per la R.C.A. nel giudizio civile di risarcimento danni ai sensi dell'art. 19 lett. c) della legge n. 990 del 1969 il commissario liquidatore della impresa assicuratrice caduta in liquidazione coatta amministrativa riveste la posizione di litisconsorte necessario e conseguentemente, qualora il medesimo impugni la sentenza che abbia riconosciuto la responsabilità del conducente danneggiante e del proprietario assicurato condannandoli al pagamento delle somme liquidate a titolo di danno, il giudice dell'impugnazione non può, pur dichiarando di condividere la regola di litisconsorzio, ritenere inammissibile l'impugnazione in quanto la sentenza non reca condanna nei confronti del commissario.

Cass. civ. n. 22374/2004

L'art. 23 legge n. 990 del 1969 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sia dell'assicuratore che dell'assicurato, con la conseguenza che, per effetto della inscindibilità della causa, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti, con conseguente irrilevanza dell'indicata eccezione viceversa sollevata da uno solo di essi.

Cass. civ. n. 13342/2004

L'assicuratore, convenuto in giudizio dall'assicurato per il pagamento dell'indennita assicurativa, in virtù del principio di economia processuale, può agire nella medesima sede a tutela del proprio diritto di surrogazione, anche in difetto del previo pagamento di detta indennità, chiamando in causa il terzo responsabile del danno — ovvero l'impresa designata ai sensi dell'art. 19, lett. a), legge n. 990 del 1969 — al fine di ottenere, nei confronti di questo, una sentenza condizionale di condanna alla rivalsa di quanto sarà condannato a pagare all'assicurato a titolo di indennità, potendo egli offrire la prova dell'avvenuto pagamento della medesima in un momento successivo alla pronunzia della sentenza di condanna in favore dell'assicurato e di quella condizionale a suo favore.

Cass. civ. n. 10817/2004

In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) verso il danneggiato ha per oggetto l'indennizzo derivante dal contratto assicurativo; essa, pertanto, anche quando è adempiuta nei confronti diretti del danneggiato (se questi esercita l'azione riconosciutagli dall'art. 18 dalla legge n. 990 del 1969 decorso il termine di cui all'art. 22), ha natura pecuniaria (debito di valuta) e non si trasforma in debito di valore quale è quello del danneggiante-assicurato, perché l'iniziativa del danneggiato non ha altro effetto che quello di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione dell'assicuratore. Ne consegue che il giudice, nel liquidare l'indennizzo al danneggiato, deve sì considerare che il debito del danneggiante assicurato è di valore, perché questi risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ma deve calcolarne l'ammontare pur sempre nei limiti del massimale.

Cass. civ. n. 10034/2004

In caso di violazione delle norme sulla circolazione commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria (leasing), obbligato in solido con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria nonché responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054 terzo comma, c.c. è esclusivamente l'utilizzatore del veicolo e non anche il proprietario concedente, vertendosi, ai sensi dell'art. 91, comma secondo, nuovo c.s. e 196 nuovo c.s., in ipotesi di responsabilità alternativa e non concorrente, poiché solo l'utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell'usufruttuario e dell'acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto altrui, cosicché in caso di danni da circolazione di un veicolo concesso in leasing, ai sensi dell'art. 23 legge 990 del 1969, il responsabile, litisconsorte necessario nell'azione diretta contro l'assicuratore è esclusivamente il lessee (utilizzatore) e non il lessor (concedente), contrariamente a quanto avviene in ogni altra forma di locazione.

Cass. civ. n. 4192/2004

Qualora in uno stesso giudizio di risarcimento dei danni conseguenti alla responsabilità civile automobilistica siano stati dedotti due diversi rapporti, uno tra danneggiato e danneggiante e l'altro tra il danneggiante e il suo assicuratore (tra i quali non sussiste un rapporto di inscindibilità), nell'ambito del rapporto tra assicurato e assicuratore la ricostruzione dell'incidente può portare a negare il diritto del primo ad essere manlevato dal secondo, anche se venga accertato (con efficacia di giudicato) il diritto al risarcimento del danno del danneggiato nei confronti del danneggiante, in quanto il giudicato formatosi nel primo rapporto non può avere efficacia in relazione al secondo, diverso rapporto processuale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che i giudici di merito avessero fatto corretta applicazione di tale principio, da un lato accogliendo la domanda del danneggiato nei confronti del soggetto che appariva essere il danneggiante sulla base della constatazione amichevole sottoscritta da entrambi subito dopo l'incidente, e al contempo rigettando la domanda di manleva proposta dal danneggiante-assicurato nei confronti del proprio assicuratore, in quanto dalle testimonianze raccolte e da presunzioni gravi, precise e concordanti, emergeva che i fatti si erano svolti diversamente rispetto a quanto indicato nella constatazione amichevole, e che nessuna responsabilità in ordine al sinistro fosse ascrivibile in capo all'assicurato, benché questi se ne fosse dichiarato responsabile ed avesse anche provveduto a corrispondere al danneggiato quanto previsto dalla sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 18644/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della disciplina di cui alla L. n. 990 del 1969 l'assicuratore (nei limiti del massimale di polizza ex art. 18) e l'impresa designata (nei limiti dei massimali di legge ex art. 21, primo comma) sono obbligati al risarcimento del danno in solido con il responsabile civile; ne consegue che la domanda rivolta solamente nei confronti di quest'ultimo produce, ai sensi dell'art. 1310 c.c., l'interruzione della prescrizione verso i coobbligati, con gli effetti previsti dall'art. 2943, secondo comma, e 2945, secondo comma, c.c.

Cass. civ. n. 18053/2003

Anche nei giudizi decisi secondo equità dal giudice di pace, il giudizio sulla sussistenza o meno della legittimazione passiva precede, e non segue, l'individuazione della norma applicabile al caso concreto, in quanto anche in questo caso il giudice è tenuto al rispetto dell'art. 112 c.p.c., per cui non può sostituire all'azione proposta un'altra azione; ne consegue che, poiché l'obbligo assicurativo per i ciclomotori (quindi per i motoveicoli con cilindrata fino a 50 cc.) decorre solo dal 1 ottobre 1993, per effetto della modifica apportata dall'art. 130, lett. A), del D.L.vo 10 settembre 1993, n. 360 all'art. 237 del codice della strada, solo per i sinistri verificatisi da quella data in poi è proponibile l'azione diretta ex art. 18 della legge n. 990 del 1969 del danneggiato nei confronti dell'assicuratore per la r.c., e sussiste la legittimazione passiva dell'assicuratore nel giudizio iniziato con tale azione, anche nel caso in cui esso sia proposto dinanzi al giudice di pace.

Cass. civ. n. 13549/2003

Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l'invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell'azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall'art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato; ne consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore stabiliti dall'art. 7, secondo comma, c.p.c., rientra nella competenza del giudice di pace, e non nella competenza per materia del giudice del lavoro, poichè la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato, nè detto rapporto si presenta come antecedente o presupposto necessario — e non meramente occasionale — della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale.

Cass. civ. n. 7532/2003

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, l'obbligazione dell'assicuratore di pagare direttamente l'indennizzo al danneggiato conserva, come quello nei confronti dell'assicurato, il carattere di debito di valuta, e il massimale di polizza, costituendo il limite di tale obbligo, ove non venga allegata da parte del danneggiato la mala gestio dell'assicuratore impedisce la liquidazione del danno oltre l'importo fissato, con esclusione di un'obbligazione accessoria avente ad oggetto il pagamento di interessi moratori e il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c..

Cass. civ. n. 7182/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della Rca, qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, L. n. 990 del 1969, nonostante che detta norma sia applicabile anche nel caso di azione civile proposta nel corso del processo penale, il giudicato formatosi sull'an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno.

Cass. civ. n. 477/2003

In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure) l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Né in tale caso è configurabile alcun conflitto - reale o potenziale - tra assicurato ed assicuratore, sicché all'affidamento della difesa ad un unico difensore va attribuito il mero significato di scelta, da parte dell'assicurato, di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda del danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre detto limite.

In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall'art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l'atto d'appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione.

Cass. civ. n. 268/2003

Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall'art. 39 c.p.c. per evitare l'eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversità dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, posto che soltanto in quest'ultima ipotesi è previsto dall'art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio necessario fra l'assicuratore e il responsabile del danno.

Cass. civ. n. 198/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 15562/2002

Nel sistema della legge n. 990 del 1969 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, vige il principio — fissato dall'art. 26 — dell'unicità del termine di prescrizione per i soggetti passivi dell'azione di danno (responsabile, assicuratore ed impresa designata ex art. 20), con la conseguenza dell'applicabilità, anche nei confronti dell'impresa designata, della conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c. per effetto di condanna, anche generica, del responsabile del danno.

Cass. civ. n. 10386/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, in quanto volta ad assicurare la difesa dell'assicuratore nonché a rendere opponibile al responsabile del danno l'accertamento della responsabilità, è necessaria ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento dell'an debeatur; una volta formatosi il giudicato interno implicito su tale questione, tale presenza diventa tuttavia superflua nel prosieguo del giudizio sul quantum debeatur, anche ai fini dell'esercizio della rivalsa, che rientra nella piena discrezionalità dell'assicuratore, indipendentemente dalla posizione del danneggiato, mentre la condanna al risarcimento del danno dell'assicuratore in via solidale con il responsabile del danno rende, per la natura stessa dell'obbligazione, facoltativa l'integrazione del contradditorio.

Cass. civ. n. 2963/2002

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, qualora, a seguito di un incidente provocato da un autoveicolo non coperto da valida assicurazione, il danneggiato abbia domandato il risarcimento dei danni nei confronti della sola impresa designata per la liquidazione dei danni a carico del fondo di garanzia, senza una espressa domanda nei confronti del danneggiante, non può essere pronunziata condanna a carico di quest'ultimo, a nulla rilevando che il responsabile del danno abbia la posizione processuale di litisconsorte necessario nella relativa controversia.

Cass. civ. n. 212/2002

La disciplina di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 si applica esclusivamente alla ipotesi di giudizio promosso nei confronti delle imprese assicuratrici che, al momento del sinistro, si trovino in stato di liquidazione coatta (o che vi vengano poste successivamente), ma non anche a quella in cui la società assicuratrice venga a trovarsi in tale situazione nel corso del giudizio, poiché in tal caso, con riferimento all'opponibilità di cui all'art. 25 legge cit., è sufficiente il solo adempimento della comunicazione della pendenza del giudizio (da parte di chi vi abbia interesse) all'impresa designata con atto a mezzo di ufficiale giudiziario. Di tale comunicazione, peraltro, non può tenere luogo la notificazione della sentenza di primo grado eseguita nei confronti dell'impresa designata dopo la pronuncia della sentenza stessa, poiché detta impresa, giusta disposto dall'art. 25 legge cit., deve essere posta in grado di far valere le proprie ragioni nel giudizio già in corso, essendo il suo debito nei confronti del danneggiato potenzialmente destinato a non risultare del tutto soddisfatto dal regresso esercitabile nei confronti della liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice originariamente convenuta in giudizio. Ne consegue che la sentenza così pronunciata deve considerarsi nulla, nonostante la notificazione all'impresa designata, per violazione della norma sulla comunicazione della pendenza del giudizio, anche se tale nullità non ne inficia l'attitudine a passare in regiudicata (sì da poter essere legittimamente eseguita anche nei confronti dell'impresa designata, salva opposizione in sede di processo di esecuzione da parte di quest'ultima).

Cass. civ. n. 15892/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora il danneggiato agisca direttamente contro l'assicuratore (art. 18, primo comma, legge 990/1969), la domanda deve essere proposta anche contro il responsabile del danno (art. 23 legge citata), che assume, per l'effetto, la veste di litisconsorte necessario del primo in sede processuale, con la conseguenza che, ove manchi la prova che l'atto introduttivo del giudizio sia stato notificato anche al detto responsabile, la domanda non va dichiarata improcedibile, dovendosi, per converso, ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non citata, ex art. 102, secondo comma c.p.c. Ne consegue, ancora, che, ove il giudice (come nella specie) dichiari erroneamente la domanda nulla, inammissibile o improcedibile, la sentenza va annullata ex art. 354, primo comma e 383, terzo comma c.p.c.

Cass. civ. n. 15848/2001

L'azione di rivalsa riconosciuta all'assicuratore dall'art. 18 della legge 990/1969 è esperibile, nel caso di assicurazione per conto di chi spetta (assicurazione stipulata, cioè, dal contraente non proprietario del veicolo), esclusivamente nei confronti del conducente del veicolo, tutte le volte in cui la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario, ed esclusivamente contro il proprietario, qualora la circolazione non sia avvenuta contro la sua volontà, salva espressa clausola, contenuta nella polizza assicurativa, che estenda anche al contraente non proprietario il diritto di rivalsa dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 15030/2001

In tema di assicurazione obbligatoria dei veicoli per la responsabilità civile, il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore soltanto se si versi in ipotesi di assicurazione obbligatoria del veicolo (art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990). Pertanto, se il sinistro si è verificato prima dell'entrata in vigore dell'art. 237 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (che ha abrogato l'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 — che esonerava i ciclomotori non muniti di targa di riconoscimento dall'obbligo dell'assicurazione per la r.c. — ed ha stabilito che la soggezione di detti motoveicoli all'assicurazione obbligatoria decorre dal primo ottobre 1993), non è proponibile dal danneggiato l'azione diretta risarcitoria nei confronti dell'assicurazione del veicolo, potendo egli invece agire soltanto nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2054 c.c., salva la chiamata in garanzia dell'assicurazione da parte di questi; tale improponibilità della domanda, attenendo ad una condizione dell'azione, è rilevabile d'ufficio, anche dalla Cassazione, pur in difetto di una specifica contestazione al riguardo, essendo la relativa questione sottratta alla disponibilità delle parti. (Principio affermato in relazione a sentenza del giudice conciliatore, della quale la Corte ha ritenuto la censurabilità, rilevando che quello suesposto costituisce principio regolatore della materia, che il conciliatore è tenuto a osservare.

Cass. civ. n. 14734/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato che proponga l'azione diretta contro l'assicuratore, a norma dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, ha l'onere di provare, anche a mezzo di testimoni, che il danno si è verificato nel periodo di copertura assicurativa indicato nel contrassegno apposto sul veicolo, tenuto conto anche del periodo di quindici giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, c.c. In presenza dell'adempimento di tale onere probatorio, l'assicuratore che ha emesso il contrassegno non può opporre al danneggiato che il contratto non era stato ancora concluso o che il premio non era stato pagato, essendogli preclusa, ex art. 18, secondo comma, della citata legge n. 990 del 1969, la possibilità di far valere particolari pattuizioni intervenute con il contraente che restringano la disciplina legale dell'assicurazione obbligatoria.

Cass. civ. n. 12612/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., la sentenza di condanna emessa nei confronti del conducente o del proprietario del veicolo investitore convenuti in giudizio dal danneggiato ex art. 2054 c.c. senza la partecipazione, neppure successiva, dell'assicuratore spiega efficacia riflessa nel senso che fa stato nei confronti dell'assicuratore per quanto concerne la sussistenza dell'obbligo risarcitorio del danneggiante e del correlativo debito, atteso che l'assicuratore non è titolare di una posizione autonoma rispetto al rapporto cui si riferisce la sentenza e non può disconoscere l'accertamento in essa contenuto come affermazione oggettiva di verità.

Cass. civ. n. 9208/2001

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'obbligazione diretta dell'assicuratore (o dell'impresa designata alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada) nei confronti del danneggiato trova un limite nel massimale di polizza (contrattuale o di legge), massimale superabile, peraltro, limitatamente alla rivalutazione ed agli interessi, tutte le volte in cui l'assicuratore colpevolmente adotti un comportamento ingiustificatamente dilatorio, poiché, in tal caso, il fatto costitutivo della pretesa del danneggiato alla corresponsione di una somma superiore al massimale stesso è rappresentato (per la parte ad esso eccedente) non già dal fatto illecito del responsabile del sinistro, bensì da quello dell'assicuratore stesso.

Cass. civ. n. 7588/2001

L'onere del danneggiato da sinistro stradale che cita in giudizio, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, la società assicuratrice risultante dal contrassegno esposto sul veicolo, di dimostrare, se questa lo contesta, che esiste il contratto assicurativo con la medesima, costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto era tenuto il giudice conciliatore, ai sensi dell'art. 113, comma secondo, nella formulazione anteriforma.

Cass. civ. n. 6824/2001

In tema di risarcimento dei danni derivanti da circolazione di veicoli, qualora il danneggiato agisca cumulativamente tanto nei confronti del danneggiante, ex art. 2054 c.c., quanto del suo assicuratore, ex art. 18 della legge n. 990/1969, questi sono tenuti entrambi, ed in solido, al risarcimento stesso, stante la eadem causa obligandi rinvenibile nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria ex lege gravante sull'assicuratore (mentre nulla osta, in linea di principio, a che il danneggiato agisca esclusivamente nei confronti del responsabile, ex art. 2054, per il risarcimento del danno aquiliano).

Cass. civ. n. 6026/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell'interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta «comunicazione»; per l'effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per R.C.A. all'assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall'onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell'art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l'assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l'autenticità del contrassegno.

Cass. civ. n. 6023/2001

Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato all'assicurato dal ritardo nell'adempimento va commisurato distinguendo tra incapienza e capienza del massimale nel momento in cui l'assicuratore avrebbe dovuto pagare senza provvedervi: nel primo caso, in cui la somma del risarcimento già superava il limite del massimale; nel secondo, invece, il danno è misurato dalla differenza tra quanto avrebbe potuto pagarsi allora e quanto l'assicurato è stato condannato a pagare per effetto del mancato versamento tempestivo dell'indennizzo al danneggiato.

Cass. civ. n. 4005/2001

Nel sistema dell'assicurazione della responsabilità civile automobilistica introdotto dalla legge n. 990 del 1969, in cui, in considerazione dell'azione diretta attribuita al danneggiato nei confronti dell'assicuratore, entrambi i debitori — assicuratore e danneggiante — sono obbligati in solido tra loro nei confronti del danneggiato, la transazione conclusa dall'assicuratore con lo stesso danneggiato non è automaticamente efficace nei riguardi dell'assicurato-danneggiante, giacché, in tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304 c.c. stabilisce che la transazione tra il creditore ed uno dei condebitori produce effetto nei confronti degli altri solo se costoro dichiarano di volersene valere.

Cass. civ. n. 573/2001

La transazione stipulata tra l'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all'assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza. Ne consegue che, se nella transazione nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 320/2001

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'art. 26 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che estende all'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa designata per la liquidazione dei danni coperti dal fondo di garanzia per le vittime della strada nelle ipotesi di danno cagionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione (nonché all'azione diretta del danneggiato contro l'assicuratore) il termine di prescrizione dell'azione verso il responsabile, va interpretato nel senso che — a prescindere dalla sussistenza o meno di solidarietà tra le varie obbligazioni — operano nei confronti dell'impresa designata (nonché dell'assicuratore) le cause di interruzione e sospensione verificatesi, in concreto, in relazione all'azione contro il responsabile, atteso che il legislatore non ha operato, per unificare i termini di prescrizione nei confronti di tutti i soggetti passivi dell'azione risarcitoria, con la tecnica del richiamo diretto dell'art. 2947, secondo comma, c.c., bensì con quella del riferimento alla durata del termine di prescrizione dell'azione esperibile dal danneggiato nei confronti del danneggiante, e ciò in coerenza con la ratio di impedire l'estinzione anticipata dell'azione proprio nei confronti di quegli organismi attraverso i quali si intende garantire il danneggiato.

Cass. civ. n. 10115/2000

n materia di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, tra l'assicuratore, destinatario dell'azione diretta ex art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e il danneggiante assicurato, destinatario dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2054 c.c., sussiste un vincolo, ancorché atipico, di solidarietà passiva, entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, quello cioè del massimale assicurato. Consegue, che qualora intervenga una transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l'assicuratore del danneggiante, l'effetto favorevole nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà, segnati dall'importo del massimale, ma non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante assicurato, che pertanto è il solo soggetto facultato a transigere con effetti che investano l'intero danno (Nel caso di specie la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la transazione stipulata dall'assicuratore con i danneggiati nei limiti del massimale fosse efficace anche rispetto all'assicurato).

Cass. civ. n. 5671/2000

La responsabilità per colpevole ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione può essere fatta valere dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, per ottenere la cosiddetta «rivalutazione del massimale di polizza», nell'ambito dell'azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, mentre la domanda per mala gestio, nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo tale da arrecare pregiudizio all'assicurato, può essere fatta valere da quest'ultimo nell'ambito del diverso rapporto processuale instaurato con il suo assicuratore, eventualmente anche con chiamata in garanzia impropria. Consegue che il danneggiante assicurato non è legittimato ad impugnare la decisione che non accolga la domanda di risarcimento per colpevole inerzia proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che attiene ad un diverso rapporto processuale, mentre può impugnare la decisione relativa al suo rapporto processuale con l'assicuratore, ove instaurato, con cui sia stata dichiarata inammissibile o rigettata la sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore per mala gestio.

Cass. civ. n. 12274/1999

Per il disposto dell'art. 2456 c.c., applicabile anche alle società cooperative in base al rinvio fattogli dall'art. 2526 c.c., la società non si estingue dopo la cancellazione dal registro delle imprese qualora siano ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali. Conseguentemente nel giudizio di risarcimento del danno promosso con azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della legge sull'assicurazione obbligatoria n. 990 del 1969, deve essere obbligatoriamente integrato il contraddittorio nei confronti della società proprietaria del veicolo investitore, quale litisconsorte necessario ai sensi dell'art. 23 della citata legge, ancorché detta società sia stata cancellata dal registro delle imprese, ma non sia stata completata la procedura di liquidazione con la cessazione di tutti i rapporti derivanti dall'attività da essa svolta o a questa connessa.

Cass. civ. n. 7019/1999

La solidarietà che, in forza dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1990, n. 990, vincola il responsabile-assicurato ed il suo assicuratore nei confronti del danneggiato dipende esclusivamente dall'attribuzione ex lege allo stesso danneggiato, in deroga ai principi che regolano l'assicurazione per la responsabilità civile, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore e si caratterizza come un'ipotesi di solidarietà atipica «ad interesse unisoggettivo», stante la diversità dei titoli per cui sono tenuti verso il danneggiato il responsabile e l'assicuratore, il primo obbligato ex delicto, il secondo obbligato ex lege. Ne discende che detta solidarietà, non essendo configurabile oltre i limiti della espressa previsione legislativa, deve ritenersi operante soltanto in favore del danneggiato, del quale rafforza la tutela, e non anche nei rapporti tra l'assicurato responsabile e gli altri soggetti con il medesimo coobbligati in quanto anch'essi responsabili del danno, con la conseguenza che, qualora uno di tali coobbligati risarcisca il danneggiato estinguendone il credito risarcitorio, l'azione di regresso resta da lui proponibile nei confronti del coobbligato assicurato e non anche nei confronti del suo assicuratore.

Cass. civ. n. 5877/1999

In tema di responsabilità da circolazione stradale, in un caso di scontro tra veicoli in cui uno dei conducenti riporti danni, l'azione diretta proposta da questi in confronto del proprietario dell'altro veicolo e del suo assicuratore dà luogo ad un processo a litisconsorzio necessario, con la conseguenza che, qualora la sentenza che condanna il responsabile del danno e l'assicuratore, nel presupposto di una responsabilità esclusiva del primo nella causazione del sinistro, venga tempestivamente impugnata dal primo per sostenere che il danneggiato ha concorso a causare lo scontro, tale impugnazione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei rapporti tra danneggiato ed assicuratore, in confronto del quale il contraddittorio va integrato, qualora l'impugnazione non gli sia stata notificata. Ciò, in applicazione dei normali principi relativi ai processi a litisconsorzio necessario in sede di impugnazione, secondo i quali l'impugnazione di una parte impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sui punti comuni alle altre parti e toglie rilievo al fatto che queste non abbiano dal canto loro proposto la medesima impugnazione, a nulla rilevando, data la necessità ex lege del litisconsorzio (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969), la circostanza che l'obbligazione del responsabile e del suo assicuratore verso il danneggiato si connoti come solidale.

Cass. civ. n. 12083/1998

L'azione di rivalsa riconosciuta dall'art. 18, secondo comma della L. 24 dicembre 1969, n. 990 all'assicuratore nei confronti dell'assicurato, proprietario del veicolo, non può essere esercitata contro soggetti diversi dall'assicurato.

Cass. civ. n. 6405/1998

Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della Rca l'azione diretta che il danneggiato può esercitare nei confronti dell'assicuratore postula che quest'ultimo sia un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una Compagnia non autorizzata ai sensi del citato D.P.R. del 1959, l'azione diretta può essere esercitata dal danneggiato non contro l'assicuratore, ma contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 legge n. 990 del 1969 in rappresentanza del Fondo di garanzia, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di veicolo o natante non coperto dall'assicurazione (art. 19 lett. b) legge n. 990 del 1969). Ne deriva che il danneggiato al fine di ottenere il ristoro dei danni non può limitarsi ad evocare in giudizio l'impresa designata, ma in applicazione dell'art. 23 della legge cit. deve convenire in giudizio quale litisconsorte necessario il responsabile del danno, con la conseguenza che ove l'attore non abbia provveduto a tale incombente e l'integrazione del contraddittorio non sia stata disposta d'ufficio dal giudice di merito, la sentenza impugnata in sede di legittimità deve essere cassata con rinvio al giudice di primo grado affinché provveda a norma del combinato disposto degli artt. 102 c.p.c., 19 lett. b) e 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990.

Cass. civ. n. 5656/1998

In tema di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la compagnia di assicurazione e il responsabile del danno sono tra loro in rapporto di litisconsorzio necessario, a norma dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado. Peraltro, qualora il capo della sentenza con il quale viene scisso l'unico rapporto con la dichiarazione di estinzione del processo nei confronti del responsabile civile non venga gravato da appello, il giudicato formatosi preclude la rilevabilità della questione nei successivi gradi.

Cass. civ. n. 4677/1998

Qualora l'assicuratore della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore eccepisca il limite del massimale di polizza, occorre distinguere: se l'eccezione è sollevata dall'assicuratore in bonis o dall'impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa (nei cui confronti, peraltro, la sentenza di condanna ha il valore di mero accertamento del credito), è l'assicuratore stesso che ha l'onere di provare, mediante esibizione della polizza, quale fosse il massimale pattuito tra le parti del contratto di assicurazione all'epoca del sinistro. Se, invece, l'eccezione del limite di massimale è sollevata dall'impresa designata ai sensi dell'art. 19 legge n. 990 del 24 dicembre 1969, intervenuta o chiamata in causa in seguito alla sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore del responsabile, il limite del massimale deve presumersi noto al giudice (il quale deve indicarlo in sentenza), in base al principio jura novit curia, trattandosi di valore fissato con decreto ministeriale cui rinvia recettiziamente l'art. 21 legge n. 990 del 24 dicembre 1969.

Cass. civ. n. 4575/1998

Non può considerarsi evento relativo alla circolazione stradale l'incendio propagatosi da un veicolo in sosta, ed appiccato dall'azione dolosa di terzi. Ne consegue che, in un simile caso, il terzo danneggiato non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del veicolo dal quale si è propagato l'incendio.

Cass. civ. n. 3462/1998

La domanda risarcitoria, che il danneggiato proponga nei confronti del conducente del veicolo investitore e dell'assicuratore dell'auto da questi condotta, può, alla fine, risultare accolta soltanto nei confronti del primo e non del secondo, perché la constatazione amichevole, redatta ai sensi dell'art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ha valore probatorio di confessione solo nei riguardi dell'autore, mentre è liberamente apprezzabile dal giudice del merito per altre parti del giudizio, siano o no condebitori solidali, come si desume dall'art. 2733, ultimo comma, c.c. nel caso di litisconsorzio necessario.

Cass. civ. n. 1944/1998

A norma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 il danneggiato ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore entro i limiti per i quali è stata stipulata l'assicurazione, indipendentemente dall'osservanza da parte dell'automobilista assicurato degli obblighi posti a suo carico, per facilitare il controinteressato ad individuare l'assicuratore, dall'art. 7 della stessa legge. Pertanto il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno non ha alcun onere di provare che il veicolo danneggiante, come imposto dal menzionato articolo, circolasse munito di contrassegno valido al momento del sinistro, discendendo l'obbligo risarcitorio dalla esistenza del contratto ed essendo prevista solo a tutela dell'affidamento del danneggiato la disposizione del secondo comma di detto articolo secondo la quale l'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi per il periodo di tempo nel certificato rilasciato all'assicurato.

Cass. civ. n. 1471/1998

In tema di risarcimento danni derivanti da circolazione di veicoli, la richiesta di condanna, in solido, del responsabile del sinistro e del suo assicuratore si sostanzia nella proposizione (cumulativa), da parte del danneggiato, di due diverse azioni, l'una volta all'affermazione di una responsabilità aquiliana, ex art. 2054 c.c., l'altra di tipo diretto, giusto disposto dell'art. 18 legge n. 990 del 1969. Ne consegue la nascita di una fattispecie di litisconsorzio dalla natura meramente processuale tra assicuratore e responsabile del danno, così che la confessione giudiziale resa da quest'ultimo, fornita di efficacia probatoria «piena» contro il suo autore, deve essere, invece, valutata, nei confronti dell'assicuratore, a norma dell'art. 2733 c.c. (e, cioè, liberamente apprezzata dal giudice alla luce degli altri elementi di prova emersi nel corso del processo).

Cass. civ. n. 9377/1997

In tema di risarcimento dei danni da circolazione stradale, la scelta tra l'azione ex art. 2043 c.c. nei confronti del responsabile del danno e l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 L. 24 dicembre 1969, n. 990 è rimessa al danneggiato, sicché il convenuto che accetti il contraddittorio senza chiamare in causa, in caso di liquidazione coatta dell'assicuratore, il Fondo di garanzia e per esso la impresa designata, accetta con ciò di difendersi in ordine alla propria responsabilità civile e alle obbligazioni risarcitorie a questa consequenziali.

Cass. civ. n. 4363/1997

La prescrizione (annuale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma c.c.) del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - nel caso in cui, per contratto, non operi la garanzia assicurativa - decorre da quando tale diritto può esser fatto valere, e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore.

Verificatasi la condizione, prevista tra quelle generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che deve risarcire il danneggiato (art. 18, primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990) ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato - nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione: art. 18, secondo comma, stessa legge - senza rilevanza alcuna dell'affidamento del veicolo a certe condizioni, ovvero del mancato rispetto di esse da parte dell'affidatario; invece è estraneo alle condizioni di polizza il diniego di responsabilità che l'assicurato fonda sul terzo comma dell'art. 2054 c.c. (“circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà”).

Cass. civ. n. 2051/1997

Poiché il rapporto litisconsortile tra il responsabile civile del danno e l'impresa cessionaria in nome dell'Ina (art. 4 legge 24 novembre 1978 n. 738) sussiste se il danneggiato esercita l'azione diretta (art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990) nei confronti di essa, onde rafforzare la posizione processuale del Fondo di garanzia, se il danneggiato invece impugna la sentenza di primo grado soltanto nei confronti del responsabile, il giudice di secondo grado non deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa cessionaria, trattandosi di cause scindibili (art. 331 c.p.c.).

Cass. civ. n. 1502/1997

Poiché la responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c. è una specificazione di quella prevista dall'art. 2043 c.c., anche il danno dolosamente provocato dal conducente del veicolo è coperto dall'assicurazione obbligatoria (art. 1 legge 24 dicembre 1969 n. 990) e perciò l'assicuratore non può opporre al terzo danneggiato l'esclusione della garanzia assicurativa (art. 18 secondo comma legge 990 del 1969, norma sostitutiva, ai sensi dell'art. 1419 c.c., di clausole contrattuali o condizioni generali difformi), salvo rivalersi nei confronti dell'assicurato — o del conducente, se la circolazione è avvenuta contro la sua volontà — a norma di contratto.

Cass. civ. n. 10833/1996

L'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A., disponendo che nel giudizio instaurato con l'azione diretta contro l'assicuratore deve essere chiamato il responsabile del danno (e cioè il proprietario del veicolo assicurato), prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente inscindibilità di cause. Pertanto, ove la sentenza di primo grado sia stata impugnata dall'assicuratore nei confronti del solo danneggiato vittorioso, il giudice di secondo grado in applicazione dell'art. 331 c.p.c., deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del detto responsabile.

Cass. civ. n. 6514/1996

Nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da circolazione stradale, originariamente proposta nei confronti del solo responsabile, ai sensi dell'art. 2054 c.c., in seguito all'intervento in giudizio dell'assicuratore della R.C.A e alla richiesta di condanna formulata dall'attore nei suoi confronti, viene a costituirsi fra il danneggiante e l'assicuratore un litisconsorzio necessario, con la conseguenza che l'appello avverso la sentenza di primo grado deve proporsi nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, nel termine segnato dalla notificazione della sentenza ad uno solo di tali litisconsorti, anche nel caso in cui l'impugnazione investa una statuizione specifica che ipoteticamente interessava soltanto la parte appellata.

Cass. civ. n. 5078/1996

Nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, il diritto di rivalsa, esperibile nei confronti dell'assicurato dall'assicuratore che abbia risarcito danni prodotti dal veicolo dedotto in contratto che abbia circolato all'estero benché sfornito di “carta verde”, trova il suo fondamento nella previsione dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, integrata con la disciplina contrattuale, che — secondo le condizioni generali di contratto di cui al D.M. 12 ottobre 1972, n. 280 — obbliga l'assicurato a munirsi di valida “carta verde”, corrispondendo il modesto premio integrativo, allorché supera i confini nazionali e si reca nei paesi cui si estende la copertura assicurativa della carta che integra il contratto originario. Ne consegue che tale diritto, derivando dal contratto di assicurazione, si prescrive nel termine breve annuale di cui all'art. 2952, secondo comma, c.c. *

Cass. civ. n. 4434/1996

Anche con riguardo all'azione diretta per il risarcimento dei danni, proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, a norma degli artt. 5 (Recte: 18 - N.d.R.) e 22 legge n. 990 del 1969, il principio della rilevabilità d'ufficio di determinate questioni, quale quella della proponibilità dell'indicata azione, per essere il veicolo investitore (nella specie, ciclomotore) soggetto, o meno, all'obbligo di assicurazione, deve essere coordinato con il principio della domanda e con quello della disponibilità delle prove (artt. 99, 112 e 115 c.p.c); con la conseguenza che, pur essendo onere dell'attore-danneggiato provare che il veicolo responsabile del sinistro rientri tra quelli soggetti ad assicurazione obbligatoria, in quanto detta circostanza è elemento costitutivo del sorgere del diritto fatto valere, egli è, nondimeno, dispensato dalla prova nel caso che tale circostanza risulti implicitamente ammessa dall'assicuratore convenuto, il quale abbia impostato la propria difesa su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto (nella specie, mai ponendo in discussione, né prima del giudizio, né nei due gradi di merito, che non ricorresse un'ipotesi di assicurazione obbligatoria, ma limitandosi a dedurre la non colpevolezza del ritardo nella corresponsione del massimale).

Cass. civ. n. 3538/1996

Il danneggiato da un sinistro stradale (ovvero il suo assicuratore sociale, il quale agisca in surroga) ha azione diretta nei confronti del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate. L'azionabilità della pretesa direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile viene meno, pertanto, ove il sinistro sia avvenuto su aree private il cui accesso non è consentito alla generalità dei cittadini, anche se su esse si svolga comunque una parziale circolazione. Tali principi non sono derogati dalla previsione contrattuale di una estensione della copertura assicurativa anche per i sinistri avvenuti su aree private, in quanto tale previsione produce i suoi effetti soltanto tra le parti del contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 6128/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione dei veicoli a motore, il debito da fatto illecito che fa capo al danneggiante e quello di pagamento dell'indennizzo al danneggiato, posto dalla legge a carico dell'assicuratore, sono legati, per l'intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che è ammissibile la proposizione cumulativa da parte del danneggiato delle relative azioni e così la condanna in solido del danneggiante e dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 6074/1995

Il rapporto litisconsortile necessario tra assicuratore e responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste nell'ipotesi di esercizio dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 dell'anzidetta legge, e non in quella in cui il danneggiato agisce direttamente ed esclusivamente nei confronti del responsabile del danno. In questo secondo caso, la partecipazione al giudizio dell'assicuratore può avvenire ad iniziativa dell'assicurato che lo chiami in causa a titolo di garanzia impropria, a norma dell'art. 106 c.p.c., senza che sussista, in assenza di sua iniziativa, l'obbligo per il giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c. *

Cass. civ. n. 4622/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e con riguardo alla azione di danno promossa sia nei confronti dell'assicuratore che del conducente e del proprietario del veicolo, il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi sulla nullità della sentenza impugnata conseguente alla nullità (insanabile) della citazione nel giudizio di primo grado del proprietario del veicolo, proposta dopo il suo decesso, nel dichiarare detta nullità deve, in conseguenza della non integrità del contraddittorio — non rientrando la nullità, di per sé stessa, tra le ipotesi tassativamente elencate nell'art. 354 c.p.c. — rimettere al primo giudice la causa promossa nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo e trattenere, invece, e decidere nel merito quella promossa nei confronti del conducente, atteso che, ai sensi dell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto il proprietario del veicolo è parte necessaria nel processo promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta e che non è ipotizzabile, con riferimento al giudizio di appello, un litisconsorzio processuale dipendente dalla effettiva partecipazione anche del conducente del veicolo al giudizio di primo grado.

Cass. civ. n. 4006/1995

In tema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, l'assicuratore che abbia risarcito il danno cagionato dall'assicurato in possesso di patente scaduta — non avendo potuto opporre al danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la violazione della clausola contrattuale che rendeva inoperante la garanzia assicurativa in caso di inabilità alla guida — ha diritto, in base alla stessa disposizione citata, a rivalersi nei confronti dell'assicurato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, successivamente al sinistro, al medesimo assicurato sia stata rinnovata l'autorizzazione alla guida.

Cass. civ. n. 3732/1995

L'art. 23 legge n. 990 del 1969, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel disporre che l'azione di risarcimento deve essere proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, nel senso che tale domanda deve essere necessariamente rivolta nei confronti sia dell'assicuratore che dell'assicurato, con la conseguenza che, per effetto della inscindibilità della causa, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere necessariamente sollevata da entrambi i convenuti; ne deriva l'irrilevanza dell'indicata eccezione sollevata da uno solo di essi.

Cass. civ. n. 3225/1995

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che a norma dell'art. 23, legge 24 dicembre 1969, n. 990 deve essere chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del veicolo assicurato (non anche il conducente) trovando giustificazione detta deroga nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dell'azione di rivalsa ex art. 18 legge citata, con riguardo non solo all'accertamento dell'an, ma anche all'accertamento ed alla liquidazione del quantum. Pertanto, qualora il giudizio di appello si sia svolto senza la partecipazione del proprietario del veicolo coinvolto, il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, sempreché la relativa prova risulti dagli atti del giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato.

Cass. civ. n. 984/1995

Nel vigore del T.U. della circolazione stradale approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, la clausola del contratto di assicurazione della R.C.A. che esclude la garanzia nell'ipotesi in cui il conducente non sia abilitato alla guida, facoltizza l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato all'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato ex art. 18 comma 2 legge n. 990/69, nel caso di sinistro provocato da conducente cittadino italiano e residente in Italia, munito di patente estera non convertita nella corrispondente patente italiana, ai sensi degli artt. 80 e 98 (nel testo modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62) del D.P.R. cit.

Cass. civ. n. 981/1995

A norma dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 l'assicuratore ha diritto di agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, ancorché abbia effettuato il pagamento dell'indennizzo sulla semplice richiesta del danneggiato, senza il preventivo accertamento della responsabilità dell'assicurato il quale, peraltro, ove non abbia consentito al pagamento o partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità ed alla entità del risarcimento.

Cass. civ. n. 10267/1994

In tema di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'azione di rivalsa riconosciuta, a norma dell'art. 18, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, all'assicuratore nei confronti dell'assicurato — avente i caratteri di una vera e propria azione di regresso — ricomprende tutte le ipotesi in cui l'assicuratore abbia dovuto corrispondere il risarcimento al terzo danneggiato pur nella ricorrenza di fondate eccezioni che gli avrebbero dato diritto di rifiutare o di ridurre la prestazione della garanzia nei confronti dell'assicurato e che egli non possa opporre al terzo danneggiato per il disposto dell'art. 18, secondo comma, prima parte, della citata legge senza che al riguardo possa farsi distinzione tra eccezioni derivanti da pattuizioni contrattuali ed eccezioni derivanti dalla disciplina legale del rapporto assicurativo. Pertanto, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa verso l'assicurato facendo valere l'eccezione di prescrizione del diritto alla garanzia assicurativa nei confronti dell'assicurato, a norma dell'art. 2952 c.c., eccezione inopponibile al terzo danneggiato anche perché il diritto di costui è soggetto al più lungo termine prescrizionale di cui all'art. 2947 c.c., giusta il disposto dell'art. 26, della legge n. 990 del 1969. *

Cass. civ. n. 10156/1994

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sussiste solidarietà passiva, ancorché atipica, fra l'assicuratore obbligato direttamente ex art. 18, L. n. 990/1969 e il responsabile del danno ex art. 2054 c.c., per modo che il danneggiato può agire cumulativamente anche contro il danneggiante e non solo in via sussidiaria in caso di incapienza del massimale di polizza.

Cass. civ. n. 9688/1994

La clausola della polizza che esclude la garanzia assicurativa per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore nel caso in cui il conducente non sia abilitato alla guida, si riferisce all'intero procedimento per il rilascio della patente che si conclude con l'autorizzazione prefettizia, non con il superamento dell'esame teorico-pratico. Pertanto, se il conducente del veicolo assicurato, pur avendo superato l'esame non aveva ancora ottenuto il rilascio della patente, l'assicuratore che abbia risarcito il danno al terzo danneggiato dal sinistro ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Cass. civ. n. 8460/1994

La disposizione del comma 2 dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, che nega all'assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltà di opporre al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, non è applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullità del contratto, quale quella di nullità per inesistenza del rischio che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente alla data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si è verificato.

Cass. civ. n. 1044/1994

In tema di risarcimento del danno cagionato dalla circolazione di veicoli a motore, la qualità di litisconsorte necessario, da riconoscersi sussistente, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, in capo al proprietario del veicolo danneggiante, nel caso di azione proposta direttamente nei confronti dell'assicuratore di questi, non viene meno qualora siffatta azione sia sperimentata, ai sensi dell'art. 19, lett. c) della medesima legge — concernente il caso in cui il detto veicolo risulti assicurato presso un'impresa in stato di liquidazione coatta amministrativa — nei confronti dell'impresa designata come cessionaria dall'Ina (Fondo di garanzia per le vittime della strada), in questo caso come nell'altro rilevando la sussistenza di un valido rapporto contrattuale fra il proprietario ed il suo originario assicuratore (la quale costituisce il necessario presupposto per la genesi ex lege dell'obbligazione dell'impresa cessionaria) ed imponendosi identiche esigenze di rafforzamento, attraverso quella necessaria partecipazione al giudizio, della posizione processuale dell'assicuratore.

Cass. civ. n. 382/1994

La clausola del contratto di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, che prevede la inoperatività della garanzia nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto al momento del sinistro da persona non munita della prescritta patente di guida è inopponibile dall'assicuratore al terzo danneggiato che si avvalga nei suoi confronti dell'azione diretta per il risarcimento ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, trattandosi di eccezione derivante dal contratto e, pertanto, non opponibile al danneggiato a norma del secondo comma del citato art. 18, che così statuisce, in corrispondenza dell'impronta pubblicistica dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli e dei natanti, l'autonomia del diritto del terzo danneggiato rispetto al diritto dell'assicurato danneggiante nei rispettivi rapporti con l'assicuratore (salva la rivalsa di quest'ultimo, quando abbia risarcito il danno nei confronti dell'assicurato).

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in L. 26 febbraio 1977 n. 39, anche i terzi trasportati sui veicoli destinati al trasporto di persone, qualunque sia il titolo in base al quale il trasporto sia effettuato, possono esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Quest'ultimo non può opporre al terzo danneggiato eccezioni derivanti dal contratto ma può soltanto, dopo aver pagato la somma dovuta, esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

Cass. civ. n. 10591/1993

Nell'opposizione a precetto proposta da uno solo dei debitori tenuti in solido al risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli non è necessaria la partecipazione al giudizio degli altri debitori, essendo il litisconsorzio necessario di carattere processuale imposto dalla legge (art. 23, L. 24 dicembre 1969, n. 990) solo per il giudizio di accertamento della responsabilità dell'assicurazione e non ricorrendo ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, dato che l'obbligazione solidale non dà luogo ad un rapporto unico ed inscindibile.

Cass. civ. n. 7279/1993

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore che contesta la responsabilità del sinistro deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi quali responsabili del danno di cui debba rispondere l'assicuratore, assumendo così la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale a causa della interdipendenza (ed inscindibilità, quindi) delle rispettive cause e della conseguente esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza, che, pur accogliendo il gravame dell'assicuratore, non potrebbe giovare allo stesso, comunque tenuto a rispondere per colui che non ha partecipato al giudizio di impugnazione e rispetto al quale diverrebbe definitiva la sentenza che ne ha accertato la responsabilità. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che l'impugnazione doveva essere proposta anche nei confronti del conducente del veicolo, convenuto, con il proprietario, nel giudizio di primo grado).

Cass. civ. n. 6839/1993

L'assicuratore delle responsabilità civile automobilistica che avendo pagato l'indennità al terzo danneggiato agisca con l'azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 18, L. 24 dicembre 1969, n. 990, nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, fa valere un diritto proprio (e non un diritto altrui in via di surrogazione) che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di ridurre o rifiutare la prestazione pattiziamente stabilito e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenza che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 c.c. per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione.

Cass. civ. n. 2818/1993

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere.

Cass. civ. n. 2764/1993

L'assicurato verso cui l'assicuratore — ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990 — ha diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, non è solo il contraente, proprietario o conducente del veicolo, ma si identifica con qualsiasi terzo che, risultando titolare dell'interesse assicurato, quale proprietario o conducente del veicolo assicurato ancorché non contraente, sia beneficiario dell'assicurazione (nella specie, si trattava del conducente, figlio del contraente, proprietario del veicolo).

Cass. civ. n. 1827/1993

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, l'assicuratore che ha pagato un danno che non rientra tra i rischi assicurati (nella specie, veicolo con conducente privo di patente) perché tenutovi in virtù dell'obbligo legale che gli deriva dal disposto del secondo comma dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, paga un debito non proprio ma del proprietario del veicolo assicurato ed ha pertanto diritto di esercitare azione di surroga contro il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1203 n. 3 c.c.

Cass. civ. n. 9634/1992

Nel giudizio sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti dei quali è obbligatoria l'assicurazione, il giudice non può condannare l'assicuratore a risarcire il danno al danneggiato oltre i limiti del massimale o a rifondere all'assicurato, oltre i predetti limiti, le somme che questo è obbligato a risarcire al danneggiato quando la responsabilità per i danni della mora colpevole dell'assicuratore, nel primo caso, o quella per la mala gestio dell'assicuratore, nella seconda ipotesi, non siano state fatte rispettivamente valere dal danneggiato o dall'assicurato.

Cass. civ. n. 7130/1992

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il responsabile del danno che, a norma dell'art. 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, deve essere chiamato nel giudizio promosso con azione diretta dal danneggiato non è solo il proprietario del veicolo o del natante assicurato (o tenuto all'assicurazione) ma anche il conducente perché solo questa interpretazione estensiva della norma è coerente con la ragione della deroga del principio della facoltatività del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali da essa prevista, che è quella di evitare la proliferazione dei giudizi e la difformità dei giudicati, anche in funzione dell'opportunità di facilitare le azioni di rivalsa o di surroga dell'assicuratore nei confronti dello stesso conducente (art. 1, comma terzo, stessa legge) e dei responsabili civili non assicurati (art. 1916 c.c.), piuttosto che quella di assicurare la partecipazione al giudizio di entrambe le parti del rapporto assicurativo.

Cass. civ. n. 12877/1991

A norma dell'art. 2697 c.c. il danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore che agisca direttamente contro l'assicuratore del responsabile del danno per ottenerne il risarcimento, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto di assicurazione stipulato dal detto responsabile con la società assicuratrice ma non anche la perdurante efficacia della polizza assicurativa per l'avvenuto tempestivo pagamento delle rate del premio, incombendo, invece, sull'assicuratore l'onere di provare il difetto di copertura assicurativa per il mancato pagamento delle rate di premio.

Cass. civ. n. 11100/1991

Al datore di lavoro, che abbia risentito pregiudizio a causa della invalidità temporanea del dipendente coinvolto in incidente stradale, spetta l'azione diretta contro l'assicuratore, ai sensi dell'art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, tenendo conto che il principio operante in materia di assicurazione della responsabilità civile, secondo cui l'assicuratore, nei limiti del massimale, risponde di tutti i fatti dannosi derivanti dall'evento assicurato, trova conferma ed accentuazione nel citato art. 18, il quale accorda detta azione in via generale al «danneggiato», senza alcuna limitazione alle sole ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c.

Cass. civ. n. 8661/1991

In ordine al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicolo a motore, l'assicuratore, che vi abbia provveduto per il danno derivante dalla circolazione di un veicolo per il quale è obbligatoria l'assicurazione, condotto da minore (privo di patente) con il quale sia stato stipulato il contratto di assicurazione, non può esercitare, contro il genitore non stipulante, la rivalsa prevista dall'art. 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 ma può surrogarsi a norma dell'art. 1203 n. 3 c.c. nei diritti del danneggiato verso il predetto genitore, per far valere la responsabilità di questo, ai sensi dell'art. 2048 c.c., per i danni cagionati dal figlio.

Cass. civ. n. 6164/1991

L'azione per il risarcimento dei danni conseguenti alla circolazione di un veicolo per il quale sia obbligatoria l'assicurazione (art. 1 L. 24 dicembre 1969, n. 990) è proponibile, ai sensi dell'art. 18 della L. n. 990 del 1969, direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice solo se questa sia regolarmente autorizzata per l'esercizio dell'assicurazione obbligatoria art. 10 L. 24 dicembre 1969, n. 990), per cui il danneggiato che intenda esercitare questa azione ha l'onere di verificare che l'impresa con la quale il veicolo risultava assicurato fosse regolarmente autorizzata, dovendosi, in mancanza, equiparare il sinistro a quello cagionato da veicolo o natante non coperto da assicurazione con la conseguenza che l'azione diretta può essere proposta solo per i danni subiti dalle persone e nei confronti dell'impresa designata a norma dell'art. 19 della L. n. 990 del 1969.

Cass. civ. n. 3343/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il danneggiato, il quale chieda all'assicuratore il risarcimento dei danni, ai sensi degli artt. 18, 22, della L. n. 990 del 1969, non è tenuto a comunicare all'assicuratore medesimo né il numero della polizza, né il nome dell'assicurato cui essa è stata rilasciata, non essendo inclusi tali dati fra le caratteristiche del contrassegno elencate nell'art. 14 del d.p.r. 24 novembre 1970, n. 973, che deve essere consegnato dall'assicuratore all'assicurato unitamente al certificato di assicurazione, essendo sufficiente la comunicazione dei dati figuranti sul contrassegno assicurativo ed in particolare del numero della targa di riconoscimento. Qualora sia poi contestata l'esistenza del contratto assicurativo, il danneggiato ha il diritto e l'onere di provare l'esistenza del contrassegno da cui risulta tale rapporto.

Cass. civ. n. 3064/1991

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella disciplina di cui alla L. n. 990 del 1969, l'assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del terzo danneggiato, come parte e protagonista attivo del rapporto e contraddittore diretto e primario per l'accertamento e la quantificazione dell'obbligazione risarcitoria, ed a tal fine in un rapporto interno di solidarietà con l'assicurato, con la conseguenza che, ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, esplicano efficacia anche nei confronti del danneggiante.

Cass. civ. n. 255/1991

Per il combinato disposto degli artt. 10 e 18 della L. 24 dicembre 1969, n. 990, l'azione diretta che il danneggiato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per il quale è obbligatoria la assicurazione, può esercitare nei confronti dell'assicuratore, presuppone che quest'ultimo sia un'impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla suddetta circolazione ai sensi del D.P.R. 13 febbraio1959, n. 449. Qualora il danno sia stato invece cagionato da veicolo o natante assicurato con una compagnia non autorizzata, l'azione diretta può essere esercitata dal danneggiato, non contro l'assicuratore, ma contro l'impresa designata ai sensi dell'art. 20 della legge citata, dovendo tale ipotesi equipararsi a quella di danno cagionato da veicolo o natante non coperto dall'assicurazione. Da tanto consegue che, essendo improponibile l'azione diretta contro l'impresa non autorizzata, se ne deve negare l'effetto estensivo dell'interruzione della prescrizione nei confronti del proprietario del veicolo.

Cass. civ. n. 12124/1990

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione di veicoli, e per il caso in cui l'impresa assicuratrice sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa, il proprietario del veicolo non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di risarcimento dei danni che il danneggiato abbia instaurato a norma dell'art. 19, lettera c) della L. n. 990 del 1969 nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto dell'Ina ed in cui è legittimato passivo anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice.

Cass. civ. n. 2069/1989

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivati dalla circolazione stradale, ove in sede penale l'assicuratore sia stato condannato a risarcire l'intero danno, senza limiti, con pronuncia irrevocabile (essendo rimasto in contestazione solo l'eventuale concorso di colpa della vittima), non può, nel successivo giudizio civile promosso per la liquidazione del quantum, essere limitata la sua condanna al massimale di polizza, ostandovi la preclusione del giudicato penale (ed il relativo capo di sentenza deve essere cassato senza rinvio).

Cass. civ. n. 6402/1988

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, l'esperimento, da parte del danneggiato, di azione diretta contro l'assicuratore non osta a che il danneggiato medesimo possa agire cumulativamente anche contro il danneggiante, e non quindi soltanto in via sussidiaria per il caso di incapienza del massimale, perché il debito indennitario ex lege del primo ed il debito aquiliano del secondo sono legati, per l'intero ammontare, da vincolo di solidarietà, ancorché atipico, con la conseguenza che, come sul piano sostanziale deve riconoscersi effetto liberatorio al pagamento di uno dei debitori, così sul piano processuale deve riconoscersi la cumulabilità di dette azioni.

Cass. civ. n. 4925/1988

Con riguardo alla controversia per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale promossa dal danneggiato nei confronti del responsabile civile, della compagnia assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa e dell'impresa cessionaria, le disposizioni dell'art. 23 della L. n. 990 del 1969 — secondo cui nel giudizio promosso contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 deve essere chiamato il proprietario responsabile del danno ed in quello promosso ai sensi della lettera c) del primo comma dell'art. 19 deve essere convenuto anche il commissario liquidatore dell'impresa assicuratrice — configurano un'ipotesi di litisconsorzio necessario in senso stretto, con conseguente inscindibilità delle cause. Pertanto, ove la sentenza di primo grado sia stata appellata dall'impresa cessionaria nei confronti del solo danneggiato vittorioso, il giudice di secondo grado deve, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi del responsabile e del commissario liquidatore, con la conseguenza, in caso di omesso adempimento, di inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ. n. 2835/1988

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della L. n. 990 del 1969 (nel testo di cui all'art. 1 del d.l. n. 857 del 1976 convertito con L. n. 39 del 1977), il diritto dell'assicuratore ad agire in rivalsa nei confronti dell'assicurato tutte le volte che abbia risarcito il danno pur avendo contrattualmente il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (nella specie per essere stato il danno provocato da conducente sprovvisto di patente) non presuppone una richiesta di risarcimento del danneggiato formalizzata nella proposizione di un'azione giudiziaria né l'accertamento della responsabilità dell'assicurato né, infine, il consenso del medesimo alle trattative intercorse fra assicuratore e danneggiato.

Cass. civ. n. 1416/1988

In ipotesi di litisconsorzio necessario, come nel caso di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e dell'assicurato, a norma dell'art. 23 della L. 24 dicembre 1969, n. 990 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'eccezione d'incompetenza per territorio, che sia stata sollevata da uno soltanto dei convenuti, resta priva di effetti, in considerazione dell'incontestabilità della competenza ratione loci del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione medesima, (nella specie, la Compagnia di assicurazione era rimasta contumace), nonché del carattere inscindibile della causa.

Cass. civ. n. 6797/1987

In tema di regresso nei rapporti interni fra condebitori solidali per obbligazioni nascenti da fatto illecito ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., è improponibile la domanda di rivalsa proposta da un coobbligato esclusivamente nei confronti dell'assicuratore dell'altro ossia verso un soggetto nei riguardi del quale l'azione diretta è attribuita dalla legge sull'assicurazione obbligatoria solo al danneggiato, a nulla rilevando il vincolo di solidarietà atipica che lega l'obbligazione dell'assicurato con quella dell'assicuratore, trattandosi di solidarietà che opera anch'essa solo nei confronti del danneggiato.

Cass. civ. n. 4960/1987

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo o, in mancanza, l'avvenuto pagamento del premio hanno natura di fatti costitutivi del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell'assicuratore, tal ché, mentre la loro carenza costituendo mera difesa può essere legittimamente fatta valere dall'assicuratore — senza incorrere nel divieto previsto dall'art. 18 della L. n. 990 del 1969 — nei confronti del danneggiato, incombe a quest'ultimo l'onere di provare tali fatti, a nulla rilevando l'eventuale difficoltà della prova concernente documenti di regola estranei alla sua sfera di disponibilità, restando questa comunque ovviabile attraverso l'utilizzazione di esperibili strumenti probatori e processuali (accertamenti dell'autorità di polizia, prove testimoniali, ordini di esibizione, valutazione del contegno processuale delle parti).

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Consulenze legali
relative all'articolo 144 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. S. chiede
mercoledì 06/04/2022 - Lombardia
“Salve
Ho subito un tamponamento in auto, mi è stata riconosciuta dall'assicurazione ragione al 100%.
Tuttavia il danno supera di gran lunga il valore attuale dell'auto che da stima dell'assicurazione è di 6500€, per tanto quello sarà l'importo massimo che mi daranno, naturalmente a me non sta bene anche perché con quei soldi non posso prendere un equivalente usato, ho dato un’occhiata su internet e di macchine uguali alla mia dello stesso anno e con gli stessi chilometri circa si trovano a prezzi che vanno dai 9000 ai 12000€. Tenendo conto poi anche i costi della rottamazione della mia auto e il passaggio di proprietà di un eventuale usato. Le chiedo se secondo lei posso fare qualcosa o se mi devo rassegnare. Dal momento che il danno l'ho subito io ed ho pienamente ragione, vorrei riavere la mia auto riparata oppure un equivalente usato, che però con i soldi che loro mi riconoscono non sono in grado di acquistare, se non sborsando altri soldi di tasca mia.
Se ha bisogno di altri dettagli mi faccia sapere.
Grazie”
Consulenza legale i 13/04/2022
Ai sensi dell’art. 1882 del c.c., l’assicurazione è quel contrattocol quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Nel caso che occupa, siamo di fronte ad un’ipotesi di cosiddetta “azione diretta” dell’assicurato nei confronti dell'assicurazione del responsabile civile, ai sensi dell'art. 144 del codice ass. private, il quale prevede che “Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione”.
L’art. 1908 del c.c., poi, prevede che “nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti”.
In questo caso, ciò che si vorrebbe ottenere è il cosiddetto "risarcimento in forma specifica”, che consiste nella riparazione e nel ripristino delle funzionalità del veicolo, per come lo stesso era prima del tamponamento.
Tuttavia, le assicurazioni, per una questione di risparmio di costi, sono solite riconoscere un risarcimento “per equivalente”, che non supera mai il valore di mercato del mezzo prima del sinistro.
Se la differenza tra il risarcimento in forma specifica (la riparazione) e l’erogazione di una somma di denaro (risarcimento per equivalente) è relativamente esigua, allora l’assicurazione tende a venire incontro al cliente, procedendo con la riparazione.
Viceversa, quando il divario tra le due posizioni diventa consistente, l’assicurazione tende ad erogare un risarcimento per equivalente, per contestare il quale è necessario adire l’autorità giudiziaria.

Quindi, è naturale chiedersi se sia possibile fare qualcosa nel caso in cui i danni superino il valore di mercato della macchina e, di conseguenza, la somma erogata dall’assicurazione a titolo di indennizzo per equivalente.

Ebbene, in tali casi si applica in genere una regola, stabilita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, per cui:
  • se la somma necessaria per la riparazione del veicolo a seguito di un incidente stradale supera notevolmente il valore commerciale dell’auto, il giudice pronuncia la condanna al risarcimento del danno per equivalente, rappresentato cioè dal valore di mercato del veicolo.
  • Viceversa, se non vi è un’apprezzabile differenza, il giudice può anche optare per il risarcimento in forma specifica, accordando un indennizzo pari alle spese necessarie al ripristino del veicolo.

Questo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 24718 del 04/11/2013. I giudici, senza spiegare esattamente cosa debba intendersi con l'espressione “superare notevolmente il valore commerciale dell’auto”, lasciano al giudice una certa discrezionalità, consentendogli di valutare se l’assicurazione debba risarcire il danno in forma specifica (in base al costo della riparazione ) oppure per equivalente (in base al valore del veicolo).Tuttavia, per cercare di venire incontro alle esigenze dei clienti assicurati, alcuni giudici hanno consentito una maggiorazione dell’importo erogato a titolo di copertura assicurativa, che tenesse in considerazione le spese di rottamazione e quelle per il passaggio di proprietà del veicolo.

Nel caso che occupa, l’assicurazione, come di prassi, ha proceduto ad operare una stima del veicolo danneggiato, rispetto al valore di mercato attuale dell’auto.
Se l’assicurato non è soddisfatto, ha piena facoltà di rifiutare tale proposta risarcitoria.
In primo luogo, è bene controllare se tra le condizioni del contratto di assicurazione non vi sia qualche clausola che disciplini il caso di disaccordo sulla perizia di stima del danno, indicando magari un ufficio reclami a cui rivolgersi, o uno specifico organismo di conciliazione.

Altrimenti, egli potrebbe rivolgersi ad un avvocato, che lo sappia consigliare sulla scelta più vantaggiosa, a conti fatti, tenendo in considerazione le spese di una eventuale causa in Tribunale (che, visto l’importo, sarebbe presumibilmente il Giudice di Pace).
È bene considerare, tuttavia, che i contratti assicurativi rientrano nelle materie di cosiddetta “mediazione obbligatoria” ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 28 del 2010. Attraverso la mediazione, così come mediante una negoziazione assistita da avvocati, le parti tentano di raggiungere un accordo senza affrontare i costi e le lungaggini di una causa dinanzi al Tribunale.

È opportuno riferire fin d’ora, tuttavia, come anche il giudice eventualmente adito farebbe probabilmente riferimento all’orientamento dominante in giurisprudenza, valutando, a sua discrezione, e a seconda delle circostanze del caso concreto, se operare un risarcimento per equivalente o in forma specifica, con il rischio che l’importo ottenuto in sede giudiziale non si discosti di molto da quello già offerto dall’assicurazione, con l’aggravante dei costi da sostenere per il giudizio.
E’ anche vero che, in sede di causa, l'assicurato avrebbe modo di provare che il danno è stato superiore all'indennizzo proposto dell'assicurazione, producendo il preventivo del proprio meccanico per la riparazione o le valutazioni fatte da siti internet specializzati nella compravendita di auto usate, da dove emerge un valore di mercato più elevato.
Vero è che tali allegazioni di parte comunque dovrebbero passare al vaglio del giudicante.
Da ultimo, si evidenzia che, nel caso in cui si dovesse riuscire ad ottenere la riparazione del veicolo incidentato (risarcimento in forma specifica), non potranno in ogni caso essere comprese in tale risarcimento le eventuali migliorie, rispetto allo stato originario del veicolo, cui la riparazione dovesse dare eventualmente luogo.