Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 13549 del 15 settembre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella nozione di danneggiato dalla circolazione di veicolo o natante soggetti all'obbligo assicurativo, in relazione al quale l'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 prevede l'azione diretta contro l'assicuratore, vanno incluse non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell'incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l'incidente medesimo, e, quindi, anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l'invaliditā temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell'azione diretta, al di lā delle specifiche ipotesi di responsabilitā contemplate dall'art. 2054 c.c., č imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge (in particolare gli artt. 21, 27 e 28) e dalla ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato; ne consegue che la relativa controversia, se non eccede i limiti di valore stabiliti dall'art. 7, secondo comma, c.p.c., rientra nella competenza del giudice di pace, e non nella competenza per materia del giudice del lavoro, poichč la pretesa azionata non si ricollega direttamente ad un rapporto di lavoro subordinato, nč detto rapporto si presenta come antecedente o presupposto necessario — e non meramente occasionale — della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale.

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