(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile per la circolazione dei veicoli, l'assicuratore che abbia risarcito il danno cagionato dall'assicurato in possesso di patente scaduta non avendo potuto opporre al danneggiato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, la violazione della clausola contrattuale che rendeva inoperante la garanzia assicurativa in caso di inabilitą alla guida ha diritto, in base alla stessa disposizione citata, a rivalersi nei confronti dell'assicurato, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, successivamente al sinistro, al medesimo assicurato sia stata rinnovata l'autorizzazione alla guida.