Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13514 del 8 giugno 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di scontro fra veicoli, la relazione fra le controversie che due soggetti, rimasti danneggiati nella qualità di proprietari dei veicoli coinvolti e, quindi, di responsabili ai sensi dell'art. 2054, terzo comma, c.c. (come nella specie: ma la stessa cosa vale in caso di domande contrapposte fra i due conducenti o fra un conducente ed un responsabile o fra conducente e responsabile da un lato e conducente e responsabile dall'altro), introducano avanti a diversi giudici, ognuno nei confronti dell'altro ed eventualmente - come nella specie - dei rispettivi assicuratori per la responsabilità civile di ciascuno dei responsabili, addebitandosi la responsabilità esclusiva della causazione del sinistro stesso, si caratterizza come situazione di connessione nel contempo per parziale o totale coincidenza del fatto storico della dinamica dello scontro e, quindi, di una parte della causa petendi e per l'esistenza di un nesso di incompatibilità delle rispettive causae petendi delle domande e, quindi, anche del petitum di ognuna, posto che dette causae petendi sono basate o su una ricostruzione della dinamica del sinistro e, quindi, del fatto storico diversa, di modo che l'una esclude l'altra, oppure, nel caso di deduzione coincidente di quella dinamica, su un opposto apprezzamento delle condotte dei conducenti sotto l'aspetto soggettivo, di modo che nell'uno e nell'altro caso l'accertamento della invocata responsabilità esclusiva dell'uno è, non solo logicamente, ma anche giuridicamente incompatibile con quello della responsabilità civile dell'altro. Peraltro, in ciascuna delle cause il nesso di incompatibilità al livello di decisione si presenta soltanto eventuale, in quanto il giudice investito di ciascuna delle due domande può ravvisare una situazione di concorrente ed eguale responsabilità, ai sensi della norma particolare del secondo comma dell'art. 2054 c.c., che può rendere le decisioni perfettamente fra loro compatibili sia sul piano logico che su quello giuridico. La descritta situazione, allorquando i due danneggiati non abbiano coinvolto i rispettivi assicuratori, non è riconducibile, sia in ragione della coincidenza soltanto parziale della causa petendi sia per la detta incompatibilità delle causae petendi e dei petita in alcun modo alla litispendenza, in quanto le domande non presentano per l'una e l'altra ragione né identità di causa petendi né identità di petitum e nemmeno alla continenza, atteso che non sussiste tale nesso, che ricorre allorquando una causa (intesa come ragione dedotta in giudizio) comprenda in sé l'altra (mentre in questo caso l'una esclude l'altra). Allorquando, poi, siano stati evocati nei giudizi i rispettivi assicuratori l'esclusione della litispendenza (o continenza) emerge anche per il venir meno della identità dei soggetti. In entrambi i casi ricorre una situazione di connessione ed il coordinamento fra le cause, ove non sia possibile attraverso l'art. 40, primo comma, c.p.c., è possibile solo nella prima ipotesi attraverso la sospensione della causa prevenuta in attesa della definizione di quella preveniente, mentre nella seconda ipotesi, non essendo possibile la sospensione per la diversità soggettiva, l'eventuale accertamento in modo difforme del fatto storico non dà luogo ad un contrasto pratico di giudicati, ma soltanto ad un contrasto logico, atteso che i crediti risarcitori riconosciuti a ciascuno dei danneggiati sulla base di tale diverso accertamento, concernono pretese a beni della vita diversi, che, attesa la fungibilità del danaro, possono entrambe trovare soddisfazione senza che ne venga implicata la negazione dell'altro.

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