Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26041 del 29 novembre 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessaria, ai fini dell'integrità del contraddittorio in sede di accertamento, la presenza del responsabile del danno e del proprietario del veicolo danneggiante, tanto in primo grado che nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il disposto letterale dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, assuma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno implicito in ordine all'accertamento della responsabilità. Né la limitazione del litisconsorzio al solo grado di giudizio in cui sia controverso detto accertamento trova riscontro nella ratio della norma citata, atteso che la partecipazione al giudizio promosso contro l'assicuratore del proprietario del veicolo responsabile del danno integra una deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, giustificato dall'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore ai fini dell'opponibilità all'assicurato dell'accertamento della responsabilità, mentre l'opponibilità da parte dell'assicurato al proprietario del veicolo dell'accertamento della responsabilità è collegato alla qualità di parte del rapporto assicurativo rivestita da quest'ultimo, ed è finalizzata a consentire l'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto. La medesima finalità sussiste anche qualora la sentenza ritenga infondata la domanda, perché in tal caso la presenza del proprietario-assicurato in giudizio consente all'assicuratore di opporre l'accertamento in un eventuale nuovo processo instaurato dal danneggiato nei confronti del proprietario, ove questi lo chiami in giudizio per essere garantito.

(massima n. 2)

Nell'ipotesi di cessione del portafoglio dell'impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia delle vittime della strada, in cui nome e per cui conto sia stata convenuta in giudizio l'impresa cessionaria, ai sensi del D.L. n. 576 del 1978, assume un debito non proprio ed ha, quindi, diritto di rivalsa verso la liquidazione coatta amministrativa mediante insinuazione al passivo della stessa ex art. 29 legge n. 990 del 1969 e, più in generale, ex art. 1203, n. 3, c.c. Ne consegue che il giudicato svolge la funzione di opponibilità alla liquidazione non solo relativamente all'an ma anche relativamente al quantum, ai fini dell'insinuazione nel passivo della procedura concorsuale e che il litisconsorzio processuale atipico del commissario liquidatore permane anche nei gradi di giudizio - relativi al solo quantum - successivi a quello in cui si è formato il giudicato sull'an debeatur.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.