Cassazione civile Sez. III sentenza n. 268 del 10 gennaio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Tenuto conto che la litispendenza, prevista dall'art. 39 c.p.c. per evitare l'eventuale conflitto di giudicati, presuppone che la medesima causa sia pendente dinanzi a giudici diversi, non sussiste la litispendenza, in considerazione della diversitā dei soggetti convenuti, fra la causa promossa dal danneggiato nei confronti del danneggiante e quella proposta nei confronti dell'assicuratore ai sensi dell'art. 18 legge n. 990 del 1969, posto che soltanto in quest'ultima ipotesi č previsto dall'art. 23 legge n. 990 del 1969 il litisconsorzio necessario fra l'assicuratore e il responsabile del danno.

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