Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7279 del 3 luglio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l'impugnazione dell'assicuratore che contesta la responsabilitą del sinistro deve essere proposta nei confronti di tutti i soggetti che, anche se non litisconsorti necessari di diritto sostanziale, abbiano partecipato ai precedenti gradi quali responsabili del danno di cui debba rispondere l'assicuratore, assumendo cosģ la posizione di litisconsorti necessari di diritto processuale a causa della interdipendenza (ed inscindibilitą, quindi) delle rispettive cause e della conseguente esigenza di evitare un contrasto di giudicati che renderebbe inutile la sentenza, che, pur accogliendo il gravame dell'assicuratore, non potrebbe giovare allo stesso, comunque tenuto a rispondere per colui che non ha partecipato al giudizio di impugnazione e rispetto al quale diverrebbe definitiva la sentenza che ne ha accertato la responsabilitą. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che l'impugnazione doveva essere proposta anche nei confronti del conducente del veicolo, convenuto, con il proprietario, nel giudizio di primo grado).

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