Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4363 del 16 maggio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

La prescrizione (annuale ai sensi dell'art. 2952, secondo comma c.c.) del diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato - nel caso in cui, per contratto, non operi la garanzia assicurativa - decorre da quando tale diritto può esser fatto valere, e perciò, nel caso di pluralità di pagamenti parziali in tempi diversi, il predetto termine inizia dalla data di corresponsione di ciascuno di essi, e non invece dall'ultimo pagamento, pur se con questo si realizza il globale depauperamento dell'assicuratore.

(massima n. 2)

Verificatasi la condizione, prevista tra quelle generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da sinistro stradale, di guida del veicolo da parte di persona sprovvista della relativa abilitazione, l'assicuratore, che deve risarcire il danneggiato (art. 18, primo comma, L. 24 dicembre 1969 n. 990) ha diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato - nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione: art. 18, secondo comma, stessa legge - senza rilevanza alcuna dell'affidamento del veicolo a certe condizioni, ovvero del mancato rispetto di esse da parte dell'affidatario; invece è estraneo alle condizioni di polizza il diniego di responsabilità che l'assicurato fonda sul terzo comma dell'art. 2054 c.c. (“circolazione del veicolo avvenuta contro la sua volontà”).

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