Cassazione civile Sez. III sentenza n. 2818 del 9 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestivitą del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.