Cassazione civile Sez. III sentenza n. 477 del 15 gennaio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di r.c.a., la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato (e, se proposta per la prima volta in appello, essa va dichiarata inammissibile). Ciò è da affermarsi anche in relazione al caso in cui (in prime cure) l'assicurato e l'assicuratore, affidatisi ad un unico difensore, abbiano concordato nella richiesta di rigetto o di riduzione della pretesa attorea e l'assicuratore abbia chiesto - con riferimento alla sua specifica obbligazione - che la stessa sia contenuta nei limiti del massimale di polizza. Né in tale caso è configurabile alcun conflitto - reale o potenziale - tra assicurato ed assicuratore, sicché all'affidamento della difesa ad un unico difensore va attribuito il mero significato di scelta, da parte dell'assicurato, di non far valere nel processo, cui la materia è estranea con riferimento alla domanda del danneggiato, il suo diritto ad essere tenuto indenne anche oltre detto limite.

(massima n. 2)

In materia di r.c.a., lo spatium deliberandi di cui all'art. 22 legge n. 990 del 1969 costituisce causa di (momentanea) improcedibilità della domanda risarcitoria, e si riferisce esclusivamente alla posizione dell'assicuratore che venga convenuto in giudizio dal danneggiato ex art. 18 della citata legge n. 990 del 1969, mai concernendo viceversa la posizione del danneggiante. (Nel formulare il suindicato principio, la S.C. ha — nel caso — giudicata infondata l'indoglianza del ricorrente affermando che esattamente il giudice di merito aveva fissato, relativamente al danneggiante, la decorrenza della rivalutazione monetaria e degli interessi prescindendo dallo spatium deliberandi in questione).

(massima n. 3)

In relazione alla disciplina contenuta nell'art. 345 c.p.c. nel testo vigente anteriormente alle modifiche operate dall'art. 50 della legge n. 353 del 1990, nella responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i limiti di massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore della responsabilità civile a norma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 anche con l'atto d'appello, trattandosi non già di una domanda bensì di mera eccezione.

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