Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5671 del 5 maggio 2000

(3 massime)

(massima n. 1)

La responsabilità per colpevole ritardo dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione può essere fatta valere dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, per ottenere la cosiddetta «rivalutazione del massimale di polizza», nell'ambito dell'azione diretta ex art. 18 legge n. 990 del 1969, mentre la domanda per mala gestio, nel caso in cui l'assicuratore, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo tale da arrecare pregiudizio all'assicurato, può essere fatta valere da quest'ultimo nell'ambito del diverso rapporto processuale instaurato con il suo assicuratore, eventualmente anche con chiamata in garanzia impropria. Consegue che il danneggiante assicurato non è legittimato ad impugnare la decisione che non accolga la domanda di risarcimento per colpevole inerzia proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore, che attiene ad un diverso rapporto processuale, mentre può impugnare la decisione relativa al suo rapporto processuale con l'assicuratore, ove instaurato, con cui sia stata dichiarata inammissibile o rigettata la sua domanda di garanzia nei confronti dell'assicuratore per mala gestio.

(massima n. 2)

In tema di circolazione stradale, i conducenti dei veicoli antagonisti sono tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro. Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile.

(massima n. 3)

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente, l'infrazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.

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