Cassazione civile Sez. III sentenza n. 198 del 10 gennaio 2003

(3 massime)

(massima n. 1)

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

(massima n. 2)

In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'obbligo di prededuzione imposto dall'art. 28 della legge n. 990 del 1969 in favore degli enti mutualistici non influisce sui tempi di adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore stabiliti dall'art. 22 della stessa legge, avendo questi il dovere di pervenire entro il termine di legge alla liquidazione concorsuale del massimale e, se necessario, di porlo a disposizione dei creditori in proporzione dei rispettivi diritti, solo così ottemperando agli obblighi di comportamento secondo diligenza, correttezza e buona fede posti dagli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Ne deriva che la richiesta di risarcimento del danno da parte del danneggiato è idonea a costituire in mora l'assicuratore alla scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni indicato dall'art. 22 della legge n. 990 del 1969, anche se siano necessari gli adempimenti di cui all'art. 28, ai quali l'assicuratore è tenuto a provvedere nel detto termine, tranne che non dimostri l'impossibilità di osservarlo.

(massima n. 3)

Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio, prevista dall'art. 687 c.p.c., l'insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello, ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l'estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull'obbligo o sul modo di pagamento.

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