Cassazione civile Sez. III sentenza n. 18090 del 12 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio relativo ad azione risarcitoria intrapresa nei confronti di pił soggetti ritenuti danneggianti e riconducibile a fatto illecito derivante da sinistro stradale al quale si applica la disciplina sull'assicurazione obbligatoria della Rca, il litisconsorzio necessario sussiste solo tra assicuratore ed assicurato e non tra assicuratore e soggetto assicurato da altro assicuratore, con la conseguenza che, se il danneggiato rinuncia agli atti del giudizio nei confronti dell'assicuratore di uno dei danneggianti, viene meno ogni necessitą di integrare il contraddittorio nei riguardi del danneggiante stesso, ove non citato.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.