Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14410 del 30 giugno 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile nella specie, e identica al vigente art. 144, comma 2, d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209), che nega all'assicuratore della responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti la facoltā di opporre al danneggiato, il quale agisca direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedono eventuali contributi dell'assicurato al risarcimento, concerne le sole eccezioni relative all'invaliditā ed all'inefficacia del contratto di assicurazione, mentre non č applicabile per le eccezioni di inesistenza e nullitā del contratto stesso, quale quella di nullitā per inesistenza del rischio, a norma dell'art. 1895 c.c., che vizia la polizza stipulata per un periodo di tempo antecedente la data della sua sottoscrizione e dopo che il danno si č verificato.

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